Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30360 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1585-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
G.G.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato
PICCIAREDDA FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 91/06/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 22.5.08, depositata il 15/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
udito per la ricorrente gli Avvocati A. De Stefano e A. Maddalo che
si riportano agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
” G.G.G., già dirigente ENEL, chiedeva il rimborso delle ritenute erariali operate dall’ente quale sostituto di imposta sull’importo erogatogli a titolo di previdenza integrativa (P.I.A.) dopo la cessazione del rapporto di lavoro, eccependo che le trattenute erano state erroneamente calcolate. La CTR del Lazio, con sentenza n. 9/06/08 in data 22-5-08, depositata il 15-7-08, confermando la sentenza di primo grado accoglieva il ricorso.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione. Il contribuente resiste con controricorso. All’esito dell’esame congiunto dei motivi di ricorso, tra loro strettamente correlati, il ricorso stesso deve ritenersi in parte manifestamente fondato, in quanto trova applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte in una fattispecie assolutamente analoga, secondo il quale “in tema di fondi previdenziali integrativi le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31-12-2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (TUIR), solo per quanto riguarda la ” sorte capitale ” corrispondente alla attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere da 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata d cui agli art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, cit. TUIR”. (Cass. SS.UU. n. 13642 del 2011).
Conseguentemente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, stabilendo che agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 va applicata la ritenuta del 12,50 sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria. Per la somma restante è confermato il regime della tassazione separata.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata, e, non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente, al quale va riconosciuto il diritto al rimborso della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto di imposta e quanto dovuto applicando la aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 sulle sole somme liquidate a titolo di rendita finanziaria maturate fino al 31-12-2000. La recente affermazione dell’enunciato principio di diritto, successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.”
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che tuttavia ritiene che la causa non possa essere decisa nel merito, in quanto deve essere riservata alla sede di rinvio la individuazione in concreto degli elementi reddituali e contabili idonei alla corretta applicazione del principio sopra enunciato, sulla base della documentazione acquisita in atti ed alla evoluzione nel tempo del rapporto contributivo;
che pertanto la sentenza deve essere cassata e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011