Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30360 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. I, 27/10/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 27/10/2021), n.30360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16475/2020 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour,

n. 139, presso lo studio dell’Avv. Luigi Migliaccio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 409/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 409/2019, ha rigettato il ricorso proposto da S.S., cittadina della (OMISSIS), avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Campobasso, in data 16/03/2020, ha confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione Territoriale il 04/04/2016.

1.1. A sostegno della domanda, la richiedente ha dichiarato di essere di origine (OMISSIS), di essere divorziata e di avere due figli; di aver lavorato per un anno e mezzo come parrucchiera; di aver avuto difficoltà nel trovare lavoro perché parlava prevalentemente il (OMISSIS) e poco il (OMISSIS) e di essere stata costretta a chiedere soldi in prestito per mantenere la famiglia. Ha, inoltre, affermato che il marito era violento con lei e, anche dopo il divorzio, ha continuato a mettere in atto comportamenti aggressivi nei suoi confronti. Teme in caso di rimpatrio di non riuscire a restituire il debito contratto e di avere difficoltà a vivere.

1.2. La Corte territoriale ha posto a sostegno della decisione le seguenti ragioni:

Sulla base del narrato della richiedente, si palesa condivisibile la decisione del Tribunale di non riconoscere lo status di rifugiato perché i motivi dell’espatrio sono di natura strettamente economica e non emergono atti di persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7.

Alla medesima conclusione si perviene in riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria atteso che non ricorrono le ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

Alla luce delle informazioni contenute nei siti accreditati e nel rapporto annuale Amnesty International emerge che in (OMISSIS) non ricorre una situazione di violenza indiscriminata causata da un conflitto interno od internazionale tale da integrare l’ipotesi di danno grave di cui al citato art. 14, lett. c.

Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria atteso che la richiedente non si trova in una situazione di particolare vulnerabilità.

2. Avverso la presente decisione ha proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera. L’Amministrazione intimata si è costituita tardivamente chiedendo la partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalle discriminazioni patite dalla ricorrente a cagione della nazionalità (OMISSIS), di cui la Corte d’appello non ha tenuto conto, avendo motivato in modo apparente il diniego dello status di rifugiato sulla base della natura economica delle ragioni dell’espatrio. Al contrario, la ricorrente, sia dinanzi la C.T., sia in grado di appello con specifico motivo di ricorso, ha dedotto di essere stata costretta ad abbandonare la (OMISSIS) a causa delle discriminazioni ivi patite. Precisamente, ha affermato di avere avuto difficolta perché parlava il (OMISSIS), mentre il (OMISSIS) solo in modo elementare, e di aver subito un incendio della porta d’ingresso di casa. Dal momento che il giudice d’appello non ha messo in discussione la credibilità interna delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, doveva procedere a verificare anche quella esterna, in base ad un raffronto delle suddette dichiarazioni con le informazioni riguardanti la (OMISSIS) reperibili dalle fonti accreditate.

4. Nel secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ossia delle violenze subite dal marito, prima e dopo la separazione, che le hanno provocato problemi al ginocchio ed, in una circostanza, la necessaria sottoposizione ad un’operazione alle ovaie. La ricorrente, sia durante l’audizione che in fase di appello con specifico motivo di ricorso, ha dedotto di aver lasciato la (OMISSIS) per “diventare un essere umano” e di temere, in caso di rimpatrio, di non poter sopravvivere ad ulteriori aggressioni, atteso che le leggi nazioni della (OMISSIS) proteggono solo apparentemente le donne vittime di violenze. La Corte d’appello ha omesso di valutare le circostanze allegate ed ha motivato in modo apparente il diniego della protezione sussidiaria ex lett. b) sulla base della natura economica dei motivi dell’espatrio.

5. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame della documentazione lavorativa prodotta nel ricorso di appello ai fini della richiesta della protezione umanitaria (trattasi di contratto a tempo indeterminato come colf, iniziato il 22/05/2016, e relativi contributi versati). La Corte d’appello ha omesso di valutari il grado di integrazione raggiunto e documentato, negando la protezione umanitaria con motivazione apparente.

6. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità poiché, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte d’appello ha espressamente valutato la vicenda narrata non ritenendo tuttavia che integrassero discriminazioni dovute alla nazionalità e affermando, all’esito di un esame incensurabile dei fatti, che fossero riconducibili a ragioni di natura meramente economica., Peraltro, la presente censura è genericamente formulata in quanto la ricorrente non ha allegato elementi atti a superare le conclusioni del giudice d’appello circa la natura economica dei motivi dell’espatrio e, tantomeno, ha dedotto l’impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità locali, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 28779/2020).

6.1. Il secondo motivo è fondato nei limiti in motivazione.

6.2. La ricorrente ha dedotto, con specifico motivo d’appello, di aver subito violenze domestiche da parte del marito, sia in costanza di matrimonio che dopo la separazione. Ha, inoltre, precisato di non poter ricevere adeguata tutela da parte delle autorità statali, atteso il contesto socio-culturale di forte mortificazione della donna che caratterizza la (OMISSIS), così come delineato dagli studi di settore relativi al fenomeno della violenza domestica e di genere in (OMISSIS) allegati nel presente ricorso. A fronte di tali circostanze, la cui veridicità non è stata messa in discussione nel procedimento d’appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio – obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, – della situazione del Paese di provenienza della ricorrente, così come denunciata da quest’ultima, e verificare in concreto se lo Stato (OMISSIS)no sia in grado di offrirle adeguata protezione, non potendo tale indagine officiosa venire meno a fronte della valorizzazione della natura economica dei motivi dell’espatrio.

6.3. Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2013), l’espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. La Convenzione, inoltre, onera le Parti contraenti ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria.

6.4. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti di violenza domestica, così come intesi dalla Convenzione citata, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, sono riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come l’ex coniuge della ricorrente, è onere del giudice verificare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass., Sez. 1, n. 23017/2020; Cass., Sez. 6-1, n. 12333/2017).

Come già osservato alcuna indagine officiosa su questa specifica ragione di protezione internazionale è stata svolta dal giudice del merito.

7. Il terzo motivo è assorbito in quanto concernente la forma subordinata di protezione umanitaria.

8. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile, il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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