Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30360 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9619 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Società Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti

Augusto Fantozzi, Francesco Giuliani e Roberto Altieri, presso lo

studio dei quali, in Roma, via Sicilia, n. 66, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, n. 1071/18/2015, depositata in data 3

febbraio 2015;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 settembre

2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità dei motivi di ricorso da uno a cinque e,

comunque, il rigetto del ricorso;

uditi per la società l’Avv. Roberto Altieri e per l’Agenzia delle

entrate l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Società Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a. (di seguito, GE.S.A.C. s.p.a.) ricorre con sette motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2008, aveva accertato una indebita detrazione Iva, relativa a fatture ricevute per contributi erogati alla compagnia Air One s.p.a.; in particolare, la GE.S.A.C. s.p.a., società che gestisce l’aeroporto di Napoli, aveva stipulato una convenzione con la Regione Campania con la quale si impegnava a individuare e selezionare, mediante procedura di evidenza pubblica, compagnie aeree cui destinare un contributo per l’incentivazione, l’istituzione e/o il rafforzamento di collegamenti aerei in partenza e in arrivo negli aeroporti campani; a seguito della conclusione della procedura in esame, la GE.S.A.C. s.p.a. aveva individuato nella società Air One s.p.a. il soggetto beneficiario e questa, ricevuto il contributo, aveva emesso la relativa fattura, comprensiva di Iva, che la GE.S.A.C. s.p.a. aveva portato in detrazione; secondo l’ufficio finanziario la suddetta detrazione non era legittima, sia perchè era una mera cessione di denaro dalla Regione alla Air One s.p.a. per il tramite della GE.S.A.C. s.p.a. sia perchè, operando la detrazione, la suddetta società riceveva un ingiustificato arricchimento; avverso l’atto impositivo aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, nel contraddittorio con la società contribuente.

Il giudice del gravame ha accolto l’appello, avendo ritenuto legittima la ripresa dell’IVA detratta dalla società contribuente, tenuto conto della non assoggettabilità ad IVA della prestazione di cessione di denaro ricevuta dalla GE.S.A.C. s.p.a. quale mera mandataria senza rappresentanza della Regione Campania.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la contribuente affidato a sette motivi. di censura.

L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.

La società contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per nullità del procedimento, stante la violazione dell’art. 2909, c.c., e dell’art. 324, c.p.c., non avendo rilevato il giudicato interno formatosi sul motivo di ricorso di primo grado relativo alla violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12.

Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente lamenta che l’Agenzia delle entrate non aveva proposto, con l’atto di appello, alcuna censura avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto sussistente, nel caso di specie, la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.

Tuttavia, con il presente motivo, la stessa si limita ad affermare che, in sede di controdeduzioni, aveva contestato al giudice del gravame il formarsi del giudicato interno in esame, senza, tuttavia, riprodurre in questa sede, nel rispetto del principio di autosufficienza, la parte delle controdeduzioni nella quale si era espressamente fatta valere l’eccezione in esame.

In particolare, a pag. 24 del ricorso, la ricorrente si limita a precisare che nelle controdeduzioni depositate in grado di appello, aveva rilevato il giudicato formatosi su tale questione (cfr. pag 6 e 7 delle controdeduzioni), senza alcuna ulteriore specificazione; e a pag. 17 del medesimo ricorso, la stessa precisa che nelle controdeduzioni aveva contestato il formarsi del giudicato sulla questione, rilevando che “su tale punto l’Ufficio nulla ha eccepito in sede di appello”, ma, anche ove si volesse fare riferimento a questo ulteriore elemento, non risulta in alcun modo riprodotto il passaggio specifico delle controdeduzioni con il quale era stata espressamente contestata la formazione del giudicato interno in esame.

Peraltro, la pronuncia censurata, sul punto, fa espressamente riferimento non alla prospettazione di una questione di giudicato interno, ma di nullità dell’avviso per difetto di contraddittorio, sicchè non emergono elementi certi, proprio in relazione al rilevato difetto di autosufficienza, per potere ritenere che vi sia stata una omessa pronuncia sulla diversa questione ora evidenziata con il presente motivo di censura.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

In particolare, la ricorrente lamenta che il giudice del gravame non avrebbe fatto corretta applicazione delle previsioni normative che assicurano il diritto al contraddittorio endoprocedimentale.

Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame si prospetta solo genericamente la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, senza tuttavia dare conto della motivazione della sentenza che, invero, ha ritenuto che nella fattispecie era stata assicurata la tutela del diritto in esame, avendo l’ufficio finanziario garantito il contraddittorio procedendo all’invio dell’avviso bonario prima di adottare l’atto impugnato, non essendo previsto a pena di nullità che l’Ufficio dia atto dei chiarimenti forniti, inviando una sorta di preavviso di rigetto.

A tal proposito, si osserva, peraltro, che secondo l’orientamento di questa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. 6, 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. civ. 3583/2016; Cass. civ., 20781/2016; Cass. 15616/2016), in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, “è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorchè ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono”. Invero, all’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente (cui l’imposizione del termine dilatorio, a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità.

Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto ha pronunciato su un motivo di appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, fondato su circostanze nuove.

In particolare, la ricorrente ritiene che l’Agenzia delle entrate, con l’atto di appello, ha mutato il thema decidendum della controversia in esame, in quanto, mentre con l’atto di accertamento era stata contestata la circostanza che il contributo erogato dalla GE.S.A.C. s.p.a. non includeva l’IVA (difformemente a quanto previsto dalla convenzione con la Regione Campania), con l’atto di appello erano stati, invece, introdotti motivi nuovi, non prospettati in precedenza, quali la circostanza che la GE.S.A.C. s.p.a. non era da qualificarsi quale soggetto passivo d’imposta.

Con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in quanto, avendo consentito la modifica del thema decidendum nel senso indicato in sede di esame del terzo motivo di ricorso, verrebbe in tal modo a legittimare una modifica delle ragioni della pretesa indicate nell’atto impositivo oggetto di impugnazione.

I motivi, che possono essere unitamente esaminati in quanto attengono alla questione della modifica del thema decidendum in sede di giudizio di appello, sono infondati.

Va precisato che, nel processo tributario, il thema decidendum è fissato dal ricorso in primo grado in relazione alle prospettazioni originarie dell’amministrazione finanziaria e che il giudice adito è investito, a seguito del suddetto ricorso, del potere-dovere di accertare il contenuto del rapporto tributario.

E’, perciò, legittimo per l’amministrazione finanziaria dedurre in appello elementi ed argomentazioni, ancorchè non prospettati in primo grado, che rientrano nell’oggetto della controversia e che, pertanto, non possono integrare eccezioni in senso tecnico (cioè fatti modificativi, impeditivi od estintivi della pretesa avversaria), ma mere difese, sicchè il divieto di nuove domande in appello si risolve, per l’amministrazione finanziaria, in quello di mutare i termini dell’originaria pretesa impositiva e, quindi, il thema decidendum (Cass. n. 9810 del 2014).

Dall’esame del contenuto dell’atto di accertamento, come riprodotto dalla contribuente, si evince che la pretesa dell’ufficio finanziario riguardava la ritenuta non detraibilità dell’IVA relativa all’erogazione del contributo da parte della società contribuente in favore dell’Air One s.p.a., come si evince dal chiaro riferimento alla previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, fondata sul presupposto che la società non si era attenuta alla previsione della convenzione con la Regione Campania di erogare il contributo compreso l’IVA.

Dall’inosservanza della previsione contenuta nella convenzione, quindi, l’ufficio finanziario aveva fatto discendere la considerazione che la contribuente non poteva detrarre l’IVA sulle fatture emesse da Air One s.p.a., sicchè la pretesa impositiva trovava il fondamento sulla ritenuta mancanza del diritto alla detrazione in relazione all’importo erogato.

Le ragioni prospettate in sede di motivo di appello non costituiscono, in questo quadro, una modifica della pretesa impositiva fatta valere con l’atto di accertamento, ma una esplicazione delle ragioni difensive atte a sostenere la legittimità della ripresa, in quanto dirette a far valere l’insussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dalla contribuente.

Con il quinto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per nullità della medesima stante la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4), nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6 e CEDU, art. 6, atteso che la motivazione conterrebbe delle affermazioni errate, irrilevanti e comunque inammissibili, sicchè ne deriverebbe un sostanziale difetto di motivazione.

Il motivo è infondato.

Lo stesso si limita a individuare diversi passaggi del percorso argomentativo seguito dalla pronuncia censurata ritenendoli ora non corretti, ora fondati su elementi nuovi, ora contraddittori, ora privi di collegamento logico con le premesse esposte.

In realtà, dall’esame della motivazione della sentenza si evince che la stessa si è fondata sull’erronea erogazione del contributo in favore di Air One s.p.a. senza includere, nell’importo erogato, anche la misura dell’IVA; da tale considerazione, si è fatto discendere che, avendo invece la contribuente erogato l’intero importo oltre IVA, la non detraibilità deriva dalla circostanza che non è assoggettabile a IVA il rapporto tra mandante e mandatario, avendo ad oggetto la mera cessione di denaro.

La sentenza, pertanto, non si pone su di un piano di apparenza della motivazione, avendo esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto fondato il motivo di appello prospettato.

Con il sesto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18 e 19, comma 1, in quanto non ha tenuto conto che le operazioni in relazione alle quali è stata emessa fattura vanno inquadrate nell’ambito di un rapporto negoziale a prestazioni corrispettive (versamento del contributo da parte della società contribuente e prestazioni di servizi rese da Air One s.p.a.), per le quali, in ragione del principio di neutralità dell’IVA, doveva correttamente detrarsi l’IVA, non sussistendo alcun limite oggettivo o soggettivo alla detrazione dell’imposta.

In particolare, parte ricorrente osserva che la stessa, nel ricevere la fattura, ha acquistato e legittimamente esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA ivi esposta, rispetto all’IVA di cui è debitrice per le fatture emesse per le operazioni svolte dalla Air One s.p.a., sicchè, il disconoscimento del diritto alla detrazione avrebbe l’effetto di fare incidere definitivamente su di essa l’onere del tributo, trasformandola da soggetto passivo a contribuente di fatto. Con il settimo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. b), in quanto, pur avendo ritenuto che la contribuente avesse agito come mandataria senza rappresentanza della Regione Campania, ha escluso il diritto alla detrazione dell’IVA, nonostante che, secondo le norme sopra citate, il mandatario acquista in proprio i servizi da un terzo, sicchè, anche secondo questa impostazione, è questi che assume la qualifica di soggetto passivo del rapporto.

I motivi, che possono essere unitamente esaminati, sono fondati, per quanto di ragione.

Gli stessi, invero, attengono alla stessa questione, relativa alla sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA da parte della contribuente sull’importo di cui alle fatture emesse dalla Air One s.p.a. a seguito del contributo ad essa corrisposto.

Ai fini della definizione della questione, occorre tenere conto della particolare natura dell’operazione da cui è sorta la pretesa dell’ufficio finanziario, secondo quanto ricostruibile dalla pronuncia censurata e dai fatti non contestati desumibili dagli atti delle parti. E’ certo, in primo luogo, che la GE.S.A.C. s.p.a. ha ricevuto l’importo (poi erogato ad Air One s.p.a.) dalla Regione Campania in forza della previsione di cui alla L. della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10, art. 22, che prevedeva la concessione di contributi in favore di compagnie aeree finalizzati all’incentivazione, istituzione e/o rafforzamento di collegamenti aerei in partenza e in arrivo negli aeroporti campani. In particolare, in base al Reg. n. 7243 del 27 dicembre 2001, contenente la disciplina per l’erogazione dei contributi in esame, la Giunta regionale della Regione Campania stabilì di procedere all’erogazione del contributo anche per il tramite di un Soggetto Gestore, con il quale stipulare una convenzione ove prevedere, oltre le finalità della concessione del contributo, i meccanismi di controllo e vigilanza a carico del Gestore e le eventuali sanzioni, anche la natura gratuita dell’attività del suddetto Gestore.

Risulta, altresì, che: la Regione Campania stipulò in data 11 settembre 2006 la suddetta convenzione con la GE.S.A.C. s.p.a., alla quale veniva quindi conferito l’incarico di individuare, mediante la procedura di evidenza pubblica, la compagnia aerea a favore della quale si sarebbe dovuto erogare il contributo; la GE.S.A.C. s.p.a. stipulò, in data 12 ottobre 2006, la successiva convenzione con la compagnia Air One s.p.a., risultata, a seguito della procedura di evidenza pubblica, il soggetto destinatario del contributo.

E’ fatto non contestato, preme precisare, che a seguito della stipula della convenzione del 12 ottobre 2006, la compagnia aerea Air One s.p.a., a fronte del ricevimento del contributo, assunse specifici obblighi nei confronti della GE.S.A.C. s.p.a., consistenti nell’attivazione e nel potenziamento di alcune tratte per il collegamento aereo, in partenza e in arrivo dallo scalo aeroportuale di Napoli Capodichino con altre città italiane ed estere.

Così ricostruiti i presupposti di fatto della controversia in esame, va osservato che vi è una sostanziale condivisione tra le parti in ordine alla natura dei rapporti tra la Regione Campania e la GE.S.A.C. s.p.a., da un lato, e quest’ultima e l’Air One s.p.a., dall’altro.

Con riferimento al primo rapporto, lo stesso è stato ritenuto inquadrabile alla luce della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), in quanto, trattandosi di mera cessione di denaro, la prestazione era da considerare fuori dalla base imponibile.

Tale circostanza è ricavabile dal contenuto dell’atto di accertamento riprodotto da parte ricorrente a pag. 7 del ricorso, (ove l’ufficio finanziario espressamente evidenziava che, avendo la convenzione originaria ad oggetto la mera cessione di denaro, senza cessione di beni e servizi e senza previsione di corrispettivi per l’attività svolta, la prestazione era da inquadrare nell’ambito della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a).

Inoltre, secondo lo stesso ufficio finanziario, in forza della prima convenzione stipulata tra la Regione Campania e la GE.S.A.C. s.p.a., questa ha assunto la qualifica di mandatario senza rappresentanza, svolgendo la funzione di gestore dei contributi erogati dalla prima per il suo tramite (vd. atto di appello, riprodotto a pag. 35 del ricorso) e, in questo senso, si è parimenti espressa la pronuncia impugnata.

Tale qualificazione del rapporto Regione Campania – GE.S.A.C. s.p.a. risulta condivisibile, in quanto la prima si era impegnata a erogare i contributi alla seconda, demandando alla medesima il compito di stipulare una ulteriore convenzione con il soggetto beneficiario al fine di procedere all’erogazione delle somme in cambio dell’assunzione di specifici obblighi nei confronti della GE.S.A.C. s.r.l., sicchè quest’ultima è da considerarsi il soggetto destinatario della prestazione di servizi.

Con riferimento al secondo rapporto, nel medesimo atto di accertamento è espressamente riportato che la seconda convenzione (Gesac s.p.a./Air One s.p.a.) ha invece per oggetto prestazioni sinallagmatiche tra le parti, consistenti in obbligazioni di fare, a carico dell’Air One s.p.a. e nell’obbligo di erogazione dei contributi da parte della Gesac al verificarsi dell’adempimento degli obblighi da parte della compagnia aerea.

Pertanto, già in sede di avviso di accertamento era stato precisato che il rapporto tra la GE.S.A.C. s.p.a. e l’Air One s.p.a. doveva essere qualificato quale contratto di prestazione di servizi, con obbligo di quest’ultima a svolgere le attività di cui alla convenzione e della GE.S.A.C. s.p.a. di corrispondere il corrispettivo.

Questa qualificazione, invero, trova altresì conforto sul fatto che la pronuncia censurata afferma che, secondo entrambe le convenzioni, l’erogazione del contributo era comprensivo di qualsiasi onere fiscale, anche sopravveniente, profilo che deve indurre a ritenere che già nella valutazione di tutte le parti della presente vicenda era dato per assodato che le reciproche prestazioni, cui la GE.S.A.C. s.p.a. e la Air One s.p.a. si erano impegnate, dovevano essere ricondotte nell’ambito di un rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, con conseguente obbligo di fatturazione e applicazione dell’IVA da parte di Air One s.p.a. per le prestazioni eseguite.

Da quanto sopra esposto, i rapporti derivanti dalla stipula delle convenzioni possono essere così definiti: la convenzione stipulata tra la Regione Campania e la GE.S.A.C. s.p.a. aveva l’effetto di costituire un vincolo di mandato senza rappresentanza, in forza del quale la GESAC si impegnava a erogare somme di denaro, ricevute dalla prima, in favore di una compagnia aerea, da selezionare secondo la procedura di evidenza pubblica, con la quale stipulare una convenzione regolante i relativi obblighi contrattuali; la convenzione stipulata tra la GE.S.A.C. s.p.a. e la Air One s.p.a. aveva l’effetto di determinare reciproche obbligazioni, in particolare la prima si impegnava a corrispondere i pagamenti a fronte dell’obbligo della seconda di svolgere determinate prestazioni di servizi.

Queste considerazioni assumono particolare valenza ai fini della valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso in esame.

E’ indubbio che, una volta inquadrati gli effetti della convenzione stipulata tra la GE.S.A.C. s.p.a. e Air One s.p.a. nell’ambito di un rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, il ricevimento da parte di Air One s.p.a. dei corrispettivi pattuiti doveva comportare l’emissione della fattura e l’applicazione dell’IVA sull’importo ricevuto.

D’altro lato, posto che la prestazione è stata resa nei confronti della GE.S.A.C. s.p.a., non può non essere riconosciuto in favore della medesima il diritto alla detrazione dell’IVA, essendo questa il soggetto passivo dell’imposta e dovendosi applicare il principio di neutralità, secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18 e 19.

Non può assumere rilevanza, sotto tale profilo, la circostanza, evidenziata dalla pronuncia censurata, che il corrispettivo versato dalla GESAC s.p.a. in favore di Air One s.p.a. derivasse, a propria volta, da somme erogate dalla Regione Campania alla prima e, successivamente, da questa ulteriormente corrisposte a Air One s.p.a..

Tale considerazione non tiene conto dalla particolarità della vicenda in esame, in particolare dell’inquadramento, come sopra precisato, della convenzione stipulata tra la Regione Campania e la GE.S.A.C. s.p.a. nell’ambito del rapporto di mandato senza rappresentanza. Tale profilo assume particolare rilievo, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, ultimo periodo, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Per effetto della citata previsione normativa, nel mandato senza rappresentanza viene attribuita rilevanza, ai fini dell’imponibilità a IVA, sia alle prestazioni tra mandante e mandatario, sia a quelle tra mandatario e terzo, sicchè nel mandato senza rappresentanza, la prestazione resa dal mandatario al mandate non costituisce un’attività autonomamente rilevante ai fini IVA, in quanto non si configura una autonoma prestazione di mandato, come accade, invece, nel mandato con rappresentanza, poichè il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, e, quindi, acquista in proprio i servizi da un terzo, dovendosi, poi, tenere conto dei suoi obblighi verso il mandante, secondo il contenuto rapporto di mandato, ai fini del corretto adempimento degli impegni assunti.

D’altro lato, è la natura dell’operazione che intercorre tra il mandatario e il terzo che qualifica, dal punto di vista oggettivo anche l’operazione che intercorre tra il mandante e il mandatario, con la conseguenza che a quest’ultimo si applica il medesimo trattamento, ai fini IVA, che si applica al rapporto tra mandatario e terzo; quale corollario, deriva che tale influenza non opera nell’ipotesi inversa, sicchè il rapporto tra mandante e mandatario non ha refluenza, ai fini del trattamento IVA, sul rapporto mandatario e terzo.

Da quanto sopra esposto, deriva che non può non essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA sugli importi di cui alle fatture relative ad operazioni ricevute dalla GE.S.A.C. s.p.a., quale mandatario senza rappresentanza, in forza della convenzione stipulata con Air One s.p.a., non avendo rilevanza che, a propria volta, gli importi ricevuti derivavano dagli adempimenti relativi alla convenzione stipulata con la Regione Campania.

In questo quadro conclusivo, tuttavia, deve anche precisarsi che, fermo restato il diritto alla detrazione dell’IVA da parte della GE.S.A.C. s.p.a., lo stesso non può non essere riconosciuto se non nei limiti della previsione di cui ad entrambe le convenzioni, tenendo, cioè, conto della circostanza che, come già osservato, l’erogazione del contributo era comprensivo di qualsiasi onere fiscale, anche sopravveniente, sicchè il giudice del rinvio dovrà determinare la misura del diritto alla detrazione avendo a riferimento la circostanza che l’importo erogato dalla GE.S.A.C. s.p.a. in favore di Air One s.p.a. era da considerarsi comprensivo dell’IVA.

In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, infondati il terzo, quarto e quinto, accolti il sesto e settimo, per quanto di ragione, con cassazione della sentenza sui motivi accolti e rinvio alla commissione tributaria regionale, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il sesto e settimo motivo di ricorso, inammissibili il primo e secondo motivo, infondati il terzo, quarto e quinto, cassa la sentenza sui motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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