Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30360 del 18/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30360 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 22276 – 2016 R.G. proposto da:
PINSUTI ROBERTO – c.f. PNSRRT47B05L303W – rappresentato e difeso in virtù
di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Massimiliano Fanti ed
elettivamente domiciliato in Torrita di Siena, alla frazione Montefollonico, via del
Triano, n. 4.
RICORRENTE
contro
SALUMIFICIO FRANCHETTI di Franchetti Luciano & C. s.n.c. – c.f. 00654260520
– in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso in
virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Giovanni Cupelli
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Adda, n. 99, presso lo studio
dell’avvocato Bruno de Ciccio.
CONTRORICORRENTE
avverso l’ordinanza n. 13900 dei 19.6/2.8.2012 della Corte di Cassazione,

4

1

Data pubblicazione: 18/12/2017

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza n. 13900 dei 19.6/2.8.2012 questa Corte di legittimità ha
dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Roberto Pinsuti nei

l’ordinanza ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. emessa in data 30.4.2010 dal
tribunale di Montepulciano ed ha condannato il ricorrente a rimborsare a
controparte le spese di lite, liquidate in euro 2.200,00, di cui euro 200,00, per
esborsi, oltre accessori.
Con ordinanza n. 3810 del 18.2.2014 questa Corte di legittimità ha dichiarato
inammissibile il ricorso con cui Roberto Pinsuti aveva impugnato per revocazione
la suindicata ordinanza n. 13900/2012.
Avverso l’ordinanza n. 13900 dei 19.6/2.8.2012 Roberto Pinsuti ha proposto
ai sensi del combinato disposto degli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. istanza di
correzione.
Deduce che con l’ordinanza n. 3810/2014 questo Giudice del diritto non ha
provveduto alla correzione della liquidazione delle spese operata nel
procedimento n. 29263/2010 r.g. definito con l’ordinanza n. 13900 dei
19.6/2.8.2012.
Deduce che il valore della controversia definita con tal ultima ordinanza era
pari ad euro 228,00; che in particolare “il valore della causa era stato dimostrato
in maniera estremamente chiara e precisa nella memoria depositata (…) in data
25 gennaio 2014” (così ricorso, pag. 2); che inoltre il valore di euro 228,00 “è
stato dichiarato sia nel ricorso sia nell’iscrizione a ruolo del medesimo per pagare
il contributo unificato e ciò non è stato contestato” (così ricorso, pag. 2).
2

confronti del “Salumificio Franchetti di Franchetti Luciano & C.” s.n.c., avverso

Deduce dunque che deve considerarsi certamente un errore materiale o di
calcolo la circostanza che questa Corte abbia – nel procedimento definito con
l’ordinanza n. 13900/2012 – liquidato le spese di lite in complessivi euro
3.050,00, atteso che al più potevano liquidarsi spese pari nel massimo ad euro
250,00; che invero liquidare le spese secondo uno scaglione tariffario molto più

correzione” (così ricorso, pag. 3).
Il “Salumificio Franchetti di Franchetti Luciano & C.” s.n.c. ha depositato
controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso
con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile.
E’ sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale
l’attività di specificazione, o di interpretazione, di una sentenza della Suprema
Corte non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore
materiale, né di quello per revocazione, a norma dell’art. 391 bis cod. proc. civ.
(cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 30.7.2014, n. 17418; Cass. sez. un. 23.12.2009, n.
27218, secondo cui l’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza
di Cassazione (nella specie richiesta in riferimento alla liquidazione delle spese
nei confronti di più parti costituite) non può essere oggetto né del procedimento
di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione, a norma dell’art.
391 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del relativo ricorso).
L’esperito ricorso si è palesato ab origine all’insegna della patente assoluta
indubitabile inammissibilità.
In questi termini, termini in cui la formale attività difensiva del “Salumificio
Franchetti di Franchetti Luciano & C.” s.n.c. si prospettava come per nessun
3

alto “è certamente un errore materiale, emendabile con lo strumento della

motivo, per nulla necessaria, si giustifica l’integrale compensazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
Al procedimento de quo non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.

del presente giudizio di legittimità; al procedimento de quo non si applica l’art.
13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2017.
Il presidente
dott. Stefano Petitti
If
d-(jtj
Il Funzionario Giudiziario
,

DEPOsnlo fl cOcELLERIA
Roma, ___________ ..

.. . ……… ……..

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA