Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3036 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3036 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 2982-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente
e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
2013
3771

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 11/02/2014

- ricorrente contro

GIACALONE

GASPARE,

SERIT

SICILIA

S.P.A.

(gia’

MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.);
– intimati –

di PALERMO, depositata il 20/07/2009 R.G.N. 641/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

19/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 1374/2009 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.2.2005, Giacalone Gaspare
propose opposizione avverso la cartella esattoriale 299 2004

dell’importo di euro 11.046,83, a titolo dì omissioni e somme
aggiuntive, traenti origine dalla mancata corresponsione delle
differenza contributiva addebitata a seguito delle operazioni di
rettifica dei modelli DM1OM elencati nella cartella e ricompresi nel
periodo giugno 1999/agosto 2000, con i quali si assumeva essere
stato erroneamente conguagliato lo sgravio capitano di cui all’art. 4,
commi 17 e ss, legge 27.12.1997 n. 449, con riferimento al
personale imbarcato sul motopesca Eleon, deducendo di aver diritto
allo sgravio per essere il predetto natante iscritto nel Registro Navi
Minori di Mazara del Vallo ed eccependo, in ogni caso, la
prescrizione quinquennale del credito fatto valere.
Con successivo ricorso depositato il 9.12.2005, il Giacalone chiese
l’annullamento della cartella esattoriale n. 299 2005 00 119761 10,
con la quale gli era stato intimato il pagamento dell’importo di euro
3.988,37, a titolo di omissioni e somme aggiuntive, relative al periodo
luglio 1999/febbraio 2003.
Sulla resistenza dell’Inps e nella contumacia della concessionaria
Montepaschi Serit spa, il Giudice adito annullò le cartelle esattoriali
opposte.
Con sentenza del 9-20.7.2009 la Corte d’Appello di Palermo
confermò la decisione di prime cure.

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00284834 25, con la quale gli era stato intimato il pagamento

A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:
– premesso che il motopesca Eleon, nel periodo in questione e, più

Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, era condivisibile l’assunto
del primo Giudice secondo cui, con l’espressione “già beneficiario”,
di cui all’art. 4, comma 17, legge n. 449/97, non doveva intendersi il
soggetto “titolare” o “fruitore” dello sgravio generale, ma, piuttosto,
colui il quale sarebbe potuto diventarlo e che, quindi, era
“beneficiario” dello sgravio trovandosi già nella condizione per il
riconoscimento del diritto;
– nonostante

il

carattere

assorbente della

precedente

considerazione, doveva rilevarsi, in relazione allo svolto appello
incidentale del Giacalone, la parziale prescrizione del credito, non
essendo valorizzabili ai fini dell’interruzione della prescrizione i
documenti dimessi in prime cure dall’Inps, siccome tardivamente
costituitosi.
Awerso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps, in proprio
e quale mandatario della SCCI spa, ha proposto ricorso per
cassazione fondato su tre motivi.
Gli intimati Giacalone Gaspare e Serit Sicilia spa (già Montepaschi
Serit spa) non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 4, comma
17, legge n. 449/97 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc), il

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precisamente, dal 21.12.1995, era già registrato presso la

ricorrente deduce l’erronea interpretazione della norma anzidetta,
dovendo la locuzione “già beneficiarie” ivi contenuta essere intesa

beneficiato dello sgravio generale.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 4, comma
17, legge n. 449/97 e 2697 cc, nonché vizio di motivazione (in
relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), il ricorrente si duole
che la Corte territoriale non abbia considerato la ricorrenza delle
altre condizioni previste dalla legge per la concessione dello sgravio,
non avendo l’opponente fornito al riguardo la prova di cui era
onerato.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 cpc
(in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), il ricorrente si
duole che la Corte territoriale, con riferimento alla svolta eccezione di
interruzione della prescrizione, non abbia rilevato la tempestiva
costituzione dell’Istituto nel procedimento (di primo grado) rubricato
al n. 1119/2005 RG e non abbia quindi preso in considerazione la
documentazione allegata alla memoria difensiva.
2. L’art. 27, comma 1, dl n. 669/96, convertito in legge n. 30/97,
prevede che “In materia di sgravi contributivi, (…) a decorrere dal
periodo di paga in corso al 10 dicembre 1996 e sino al 30 novembre
1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i
criteri e le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della

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come riferentesi alle imprese che già avevano effettivamente

previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 20 agosto 1994. (…)”.
L’art. 4, comma 17, legge n. 449/97, come modificato dall’art. 3

legge n. 448/98, stabilisce che “Alle imprese già beneficiarie dello

sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall’articolo 27,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle
regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è
concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1° dicembre 1997 fino
al 31 dicembre 2001 un contributo, sotto forma capitaria, per i
lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano una
retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire
36.000.000 su base annua nell’anno solare precedente. Il contributo
spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i
lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di
turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici
mesi precedenti all’assunzione”.
La questione sollevata con il primo motivo di ricorso investe il
significato da attribuirsi alla locuzione “imprese già beneficiarie”,
sostenendo il ricorrente che la stessa dovrebbe interpretarsi nel
senso di imprese che già abbiano beneficiato dello sgravio
contributivo generale contemplato dalla norma richiamata.
L’indagine deve essere naturalmente svolta alla luce del disposto
dell’art. 12, comma 1, delle disposizioni sulle legge in generale, a

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/

mente del quale “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole

Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità,
nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o
regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed
univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva,
l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario
costituito dalla ricerca, mercè l’esame complessivo del testo, della
mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa
pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come
inequivocabilmente espressa dal legislatore; soltanto qualora la
lettera della norma medesima risulti ambigua, e si appalesi altresì
infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario,
l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto
utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al
procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio
comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da
interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto
all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui
l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia
incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito
all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle
espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale

secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma
stessa è intesa (cfr, ex plurimis, Cass., n. 5128/2001).

sta, univocamente, ad indicare il soggetto che già gode (o che ha
goduto) di un beneficio, che cioè ne sia (o ne sia stato) già fruitore,
ma anche il soggetto a vantaggio del quale sia (o sia stato) previsto
un determinato beneficio, indipendentemente dal fatto che in
concreto ne abbia poi effettivamente fruito.
Tale mancanza di univocità determina la necessità di indagare su
quel sia stata l’effettiva intenzione del legislatore.
Al riguardo è agevole osservare che, se si fosse voluto restringere la
platea dei destinatari della norma scrutinata soltanto ai soggetti che
già in passato avessero in concreto fruito dello sgravio generale, la
locuzione utilizzata sarebbe stata perspicua nell’indicare tale
situazione fattuale, utilizzando una diversa espressione, quale “che
abbiano beneficiato” o altra equivalente; inoltre il richiamo effettuato
allo sgravio contributivo generale previsto dalla normativa indicata e
il riferimento esplicito agli ambiti territoriali interessati, sta ad indicare
che il legislatore ha inteso riferirsi a quelle imprese che, operanti in
tali ambiti territoriali, erano già state destinatarie della norma
richiamata, mancando, si ripete, qualsivoglia specifica indicazione
relativa alla concreta previa fruizione dello sgravio generale.
D’altra parte, diversamente opinando, potrebbero insorgere non
infondati dubbi di sostanziale irragionevolezza della norma all’esame

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Nel caso di specie deve considerarsi che il termine “beneficiano” non

(e di conseguente violazione del precetto di cui all’art. 3 della
Costituzione), non essendo dato comprendere la ragione per la

generale, determinata da qualsivoglia ragione e pur nella ricorrenza
dei relativi presupposti di legge, dovrebbe valere come condizione
ostativa a beneficiare anche di quello capitano ulteriormente stabilito;
cosicché deve trovare qui applicazione il principio secondo cui, in
materia di interpretazione della legge, tra le varie interpretazioni in
astratto possibili, debbono scegliersi quelle che non si pongono in
contrasto con la Costituzione e va privilegiata quella ad essa più
conforme (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14900/2002).
Essendosi la Corte territoriale conformata all’opzione ermeneutica
qui accolta, il motivo all’esame non può trovare accoglimento.

3. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che:
– il primo Giudice, accogliendo l’opposizione, ha, quanto meno
implicitamente, riconosciuto la sussistenza dei requisiti previsti per
beneficiare dello sgravio capitano;
– la Corte territoriale non ha specificamente trattato la questione
inerente alla sussistenza degli altri requisiti (oltre quello della
localizzazione territoriale, invero pacifico) necessari per fruire dello
sgravio di che trattasi.
Trova dunque applicazione il principio secondo cui, dovendo i motivi
del ricorso per cassazione investire, a pena d’inammissibilità,
questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio

quale la pregressa mancata concreta fruizione dello sgravio

d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di
legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati

d’ufficio, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del
merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo
abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex
actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16303/2002; 2140/2006;12138/2011;
4752/2011).
Il ricorrente non ha assolto a tali oneri, non avendo indicato se, con
quale atto e in che termini, attraverso una specifica censura della
decisione di primo grado, la questione qui sollevata sarebbe stata
ritualmente devoluta alla disamina del Giudice d’appello.
Dal che discende l’inammissibilità del mezzo all’esame.
4. L’inaccoglibilità dei primi due motivi e la conseguente intangibilità
della statuizione relativa all’insussistenza dei crediti portati dalle
cartelle opposte, comporta l’assorbimento del terzo, siccome
inerente all’eccepita prescrizione di tali crediti, ove sussistenti.
5. In definitiva il ricorso va rigettato.
Non è luogo a provvedere sulle spese, in carenza di attività difensiva
degli intimati.

P. Q. M.

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nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013.

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