Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3036 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21762-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CORTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA MESTICHELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2210/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Como, ha escluso l’obbligo di iscrizione alla gestione separata in capo ad G.A., ingegnere, in quanto iscritto alla gestione obbligatoria INPS in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato quale dirigente presso la società Vibram s.p.a., accogliendo il ricorso in opposizione all’avviso di addebito di Euro 6.405,26 per contributi previdenziali non versati in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2007, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi; G.A. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, cov.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; nonchè in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3; della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; degli artt. 7, 23 e 37 Statuto INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti approvato con D. interministeriale 28 novembre 1995 (comunicato dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U. 20.12.1995, n. 296) applicabile ratione temporis”; ricostruendo ed interpretando il corpus normativo di riferimento per la risoluzione della controversia, e richiamando la giurisprudenza di legittimità, l’Istituto ricorrente critica la decisione impugnata per aver ritenuto che l’ingegnere che goda di tutela previdenziale presso l’Inps in quanto lavoratore subordinato, e che, in virtù di ciò, non è tenuto all’iscrizione ad Inarcassa, sia esentato dal pagare i contributi alla gestione separata per il contestuale svolgimento del lavoro libero professionale;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111; nonchè del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, nel testo applicabile ratione temporis”;

la censura prospetta, inoltre, l’errore di diritto della sentenza gravata là dove la stessa, avendo ritenuto illegittimo l’avviso di pagamento da parte dell’Inps, avrebbe conseguentemente ritenuto assorbita la domanda con cui l’Istituto aveva confutato l’eccezione di prescrizione del credito per i contributi previdenziali maturati nell’anno 2007, opposta dal G.;

il primo motivo merita accoglimento;

secondo la giurisprudenza di questa Corte “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo la quale l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 32166 del 2018);

sotto il profilo dedotto, dunque, si rende necessario dare seguito all’orientamento di legittimità sopra richiamato, già presente, peraltro, in precedenti decisioni (Cass. n. 30344 e n. 30345 del 2017);

il secondo motivo è inammissibile per novità della censura;

la domanda relativa all’eccezione di prescrizione, proposta in via subordinata dal G., è stata ritenuta assorbita dal Tribunale di Como quale conseguenza dell’accoglimento della domanda principale, concernente la statuizione di illegittimità della pretesa dell’Inps;

la stessa domanda è stata reiterata, sempre in via subordinata, anche in appello dal G., per l’eventualità di una riforma della sentenza di primo grado;

la Corte d’appello ha confermato integralmente la pronuncia di prime cure, dichiarando assorbite le domande subordinate, di tal che, non ha formulato nessuna statuizione in merito all’eccezione di prescrizione il che, relativamente al giudizio per cassazione, rende la questione di diritto prospettata col secondo motivo inammissibile per novità della censura; non risultando, la questione della prescrizione, essere stata oggetto della sentenza impugnata, essa costituisce una nuova domanda;

come questa Corte ha già affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì – in ossequio al principio di specificità del ricorso – di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis Cass. n. 6945 del 2018);

il predetto onere di specificità non appare soddisfatto con la censura in esame, atteso che l’odierno ricorrente non allega e non trascrive l’atto introduttivo del giudizio d’appello da cui possa ricavarsi che l’eccezione di prescrizione fosse stata coltivata dall’originario proponente in appello;

in definitiva, il primo motivo merita accoglimento mentre il secondo motivo va dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata va cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà rivalutare anche la domanda relativa all’eccezione di prescrizione; la stessa Corte d’appello è chiamata a provvedere anche alle spese di questo giudizio;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, Adunanza camerale, il 8 ottobre 2019

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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