Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3036 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29061 – 2019 R.G. proposto da:

CURATORE del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l., in liquidazione, in

persona della dottoressa F.F., rappresentato e difeso

disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Antonio Romeo e dall’avvocato Luca

Voltan ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.B. Vico, n.

1, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Prosperi Mangilli.

– ricorrente –

contro

L.U., – c.f. (OMISSIS) – F.A. – c.f. (OMISSIS) –

rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente in virtù di

procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Luigi

Pellizzari e dall’avvocato Maximilian Fabbian ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla piazza della Libertà, n. 10, presso lo

studio dell’avvocato Francesco Capecci.

– controricorrenti –

e

P.A., – c.f. (OMISSIS) – Z.P. – (OMISSIS);

– intimati –

e

CURATORE del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. unipersonale;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2618/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione citava a comparire dinanzi al Tribunale di Padova P.A., la “(OMISSIS)” s.r.l., L.U. ed F.A..

Esponeva che aveva esperito vittoriosamente – giusta sentenze n. 2342/2008 e 107/2009 del Tribunale di Padova – due azioni di responsabilità nei confronti di P.A., quale amministratrice della “(OMISSIS)” s.r.l., e vantava nei confronti della convenuta il credito risarcitorio del complessivo ammontare di Euro 745.000,00, oltre al credito di Euro 11.626,00 a titolo di rimborso delle spese legali.

Esponeva che con atto in data 18.7.2005 P.A. aveva venduto alla “(OMISSIS)” s.r.l. unipersonale, in persona del socio unico ed amministratore, Z.P., un immobile in (OMISSIS) (in catasto al fol. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), sub (OMISSIS), e mapp. (OMISSIS), sub (OMISSIS)).

Esponeva che con atto del 13.1.2006 la “(OMISSIS)” s.r.l. aveva venduto il medesimo immobile ai coniugi L.U. ed F.A..

Esponeva che successivamente con atto del 3.8.2007 F.A. aveva donato al marito la quota di sua spettanza dell’immobile, con atto del 14.10.2009 l’immobile era stato costituito in fondo patrimoniale, con atto dell’1.3.2012 L.U. aveva donato alla moglie l’intero immobile.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi il carattere simulato della vendita in data 18.7.2005 intercorsa tra P.A. e la “(OMISSIS)” s.r.l. nonchè accertarsi e dichiararsi l’inopponibilità ad egli attore – e dunque l’inefficacia nei suoi confronti – della vendita in data 13.1.2006 intercorsa tra la “(OMISSIS)” s.r.l. ed i coniugi L.U. ed F.A. e dei successivi atti dispositivi in dipendenza della mala fede dei coniugi acquirenti.

2. Resistevano L.U. ed F.A..

3. Venivano dichiarati contumaci P.A. e la “(OMISSIS)” s.r.l.

4. Con sentenza n. 152/2016 il Tribunale di Padova accertava e dichiarava l’inefficacia, siccome simulato in via assoluta, dell’atto di compravendita del 18.7.2005, accertava e dichiarava l’opponibilità ai coniugi L.U. ed F.A., successivi acquirenti, della simulazione del titolo d’acquisto – del 18.7.2005 – della s.r.l. loro dante causa, accertava e dichiarava dunque l’inefficacia nei confronti del curatore attore della vendita del 13.1.2006 e dei successivi atti dispositivi.

5. Proponevano appello L.U. ed F.A..

Resisteva il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione.

Venivano dichiarati contumaci P.A., il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. e Z.P. (quest’ultimo quale socio unico della “(OMISSIS)” s.r.l. unipersonale, cancellata dal registro delle imprese in data 4.3.2014).

6. Con sentenza n. 2618/2019 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva in parte il gravame ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda esperita in prime cure dal curatore del fallimento della “(OMISSIS)” e volta a conseguire la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti della vendita del 13.1.2006 e degli atti dispositivi successivi.

Dava atto la corte che non era stato acquisito riscontro indiziario della mala fede dei coniugi acquirenti L.U. e F.A..

Evidenziava in ordine al primo elemento assunto dal tribunale ad indizio della mala fede, ovvero in ordine alla pretesa movimentazione finanziaria da parte degli acquirenti di somme inferiori, per Euro 12.000,00, al prezzo pagato, che era stata acquisita prova documentale del pagamento della caparra, pari ad Euro 90.000,00, a mezzo assegni circolari, tutti regolarmente incassati dalla “(OMISSIS)” s.r.l.; che in pari tempo era da ammettere che la somma di Euro 12.000,00 fosse stata corrisposta in contanti, siccome all’epoca dell’acquisto da parte dei coniugi L. – F. il limite legale per i pagamenti in contanti era pari ad Euro 12.500,00.

Evidenziava in ordine al secondo elemento assunto dal tribunale ad indizio della mala fede, ovvero in ordine alla pretesa non corrispondenza del valore dell’immobile dichiarato nell’atto rispetto al valore di mercato, che per nulla era stato comprovato il valore di mercato di immobili con caratteristiche similari all’epoca dell’acquisto dei coniugi L. – F.; che in pari tempo la ricostruzione aritmetica operata dagli appellanti smentiva l’assunto della modesta eccedenza del valore dichiarato rispetto al valore catastale.

Evidenziava in ordine al terzo elemento assunto dal tribunale ad indizio della mala fede, ovvero in ordine alla circostanza per cui i coniugi L. – F. avevano proceduto all’acquisto dell’immobile benchè non lo avessero dapprima visionato, che trattavasi di indizio ingiustificatamente valorizzato dal tribunale, siccome la vendita “su carta” è fenomeno ricorrente nella prassi, per giunta adeguatamente disciplinato sul piano giuridico.

Evidenziava in ordine al quarto elemento assunto dal tribunale ad indizio della mala fede, ovvero in ordine ai pretesi rapporti di cointeressenza tra L.U. e B.C., che le dichiarazioni testimoniali individuanti in B.C. sia il preteso artefice ed ideatore dell’operazione immobiliare per cui era controversia sia l’amministratore di fatto della “(OMISSIS)”, simulata acquirente, non potevano essere recepite tout court in un contesto in ciascuno ambiva ad allontanare da sè ogni forma di responsabilità.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

L.U. ed F.A. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

P.A., Z.P. (nella suindicata qualità) ed il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. unipersonale non hanno svolto difese.

8. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

10. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

Deduce che, ai fini del riscontro della mala fede di coniugi L. – F., la corte d’appello non ha provveduto, così come avrebbe dovuto, alla valutazione d’insieme, alla stregua della loro combinazione, dei singoli elementi indiziari.

Deduce che è decisamente anomalo che gli elementi indiziari scrutinati ricorrano tutti contemporaneamente in relazione alla medesima compravendita.

11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che pertanto ben può essere reiterata in questa sede.

D’altra parte il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha, sì, provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

E tuttavia le argomentazioni di cui alla memoria si risolvono essenzialmente nelle reiterazioni dei rilievi già addotti con l’esperito motivo di impugnazione.

12. Il motivo di ricorso pertanto è da reputar inammissibile, siccome – in sostanza – la Corte di Venezia non ha statuito in modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte.

13. E’ vero che questa Corte spiega che, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi; cosicchè deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9059).

14. E tuttavia nel caso di specie la Corte di Venezia – siccome si è premesso – ha provveduto, analiticamente, con riferimento a ciascuno degli elementi indiziari addotti a disconoscerne precisione e gravità con valutazione – oltre che congrua ed esaustiva – sì incisiva e di ampio spettro, che imprescindibilmente vi si deve reputar implicito, sotteso il riscontro dell’inidoneità presuntiva dei medesimi elementi indiziari pur vagliati complessivamente, nel loro insieme.

Deve escludersi quindi che la corte territoriale abbia contraddetto la surriferita elaborazione giurisprudenziale e violato i principi di diritto che regolano la prova presuntiva.

14.1. In fondo la corte di merito ha assunto che tutti gli elementi indiziari scrutinati fossero privi di rilevanza probatoria, siccome tutti nè pregnanti nè univoci.

Cosicchè ben può esplicar valenza l’insegnamento più risalente di questa Corte – e tuttavia non disallineato rispetto all’insegnamento più recente e surriferito – secondo cui gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purchè abbiano i requisiti della gravità, dell’univocità e della concordanza; di modo che non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari, dedotti dalle parti, che il giudice ritenga del tutto inconsistenti, o privi di significato probatorio, o ambigui (cfr. Cass. 22.5.1976, n. 1867).

15. A nulla vale inoltre che il ricorrente insista nell’addurre che L.U. era il commercialista di fiducia della “(OMISSIS)” e si è mostrato reticente in ordine ai suoi rapporti con B.C.; che l’immobile per cui è controversia, è stato acquistato senza che fosse stato previamente visionato e benchè fosse occupato da un conduttore in forza di regolare contratto di locazione (cfr. ricorso, pag. 32).

16. Invero è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234).

Del resto già in epoca antecedente alla più recente riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 questa Corte spiegava che, in tema di prova per presunzioni spetta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – il che assolutamente non è nel caso di cui al presente ricorso – restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847).

17. La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

P.A., Z.P. (nella suindicata qualità) ed il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. unipersonale non hanno svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta nei loro confronti nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del curatore ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente, curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione, a rimborsare ai controricorrenti, L.U. ed F.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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