Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3036 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 6/12/05, depositata il 26/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

OSSERVA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di B.M. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva e relative sanzioni concernente il 1995, la C.T.R. Friuli Venezia Giulia riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo) rilevando l’inutilizzabilità, a sostegno dell’accertamento opposto, del brogliaccio rinvenuto dalla G.d.F. nell’automezzo del contribuente e acquisito senza la prescritta autorizzazione della Procura della Repubblica.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 633 del 1972, art. 52) è manifestamente fondato, posto che dalla sentenza di primo grado (così come riportata nella sentenza d’appello impugnata in questa sede, non censurata sul punto) emerge che il brogliaccio fu rinvenuto all’interno dell’automezzo del contribuente (esercente attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori), automezzo adibito al trasporto di beni viaggianti, e che tale accertamento in fatto dei giudici di primo grado non risulta essere stato oggetto di impugnazione; deve pertanto ritenersi che il furgone su cui fu rinvenuto il brogliaccio fosse un bene “appartenente” all’impresa, ossia un bene utilizzato per l’attività aziendale (neppure risultando in alcun modo eccepito che l’automezzo apparteneva a soggetto estraneo all’impresa o era adibito a trasporto per conto terzi) e che pertanto non necessitasse l’autorizzazione (v. sul punto cass. n. 10489 del 2003 e n. 13612 del 2003, secondo le quali è legittimo l’avviso di rettifica della dichiarazione della società contribuente fondato su documentazione extracontabile rinvenuta all’interno dell’autovettura dell’amministratore, sottoposta a controllo da una pattuglia della Guardia di Finanza senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, in quanto l’autovettura stessa non era in quel momento adibita ad uso meramente personale o al trasporto per conto terzi ed era da ritenersi un bene appartenente all’impresa).

Resta da aggiungere che non risulta che per acquisire il brogliacco fu necessario procedere all’apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili o simili, che in ogni caso (sempre secondo l’accertamento dei primi giudici – così come riportato dalla sentenza d’appello oggetto di censura in questa sede- e non risultante impugnato) l’acquisizione del brogliaccio avvenne “col pieno consenso del proprietario dell’automezzo”, infine che cass. n. 25253 del 2005, citata nella sentenza impugnata, risulta assolutamente inconferente (riferendosi alla diversa ipotesi di ispezione personale).

Il motivo deve essere pertanto accolto, con conseguente assorbimento dei successivi tre motivi di ricorso. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Friuli.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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