Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3036 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29233-2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA

PAPA n. 21, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA

3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO ANGELIS, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 13092/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STITANO;

udito l’Avvocato ATTILIO TERZINO, per delega dell’Avvocato LUCIO DE

ANGELIS, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 21.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 22.10.16), relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13092 del 16.6.15, del seguente letterale tenore:

“1.- L.M. ricorre a questa Corte, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il suo appello avverso l’accoglimento dell’opposizione proposta al giudice di pace di Roma dalla Banca Nazionale del Lavoro spa contro il pignoramento presso terzi da lui intentato e fondato su ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. del tribunale di Roma. L’intimata resiste con controricorso, dispiegando a sua volta ricorso incidentale subordinato.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo potervisi dichiarare inammissibile.

3.- Il ricorrente principale articola due motivi: il primo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 553 c.p.c.”, con cui riafferma che l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo anche nei confronti del terzo pignorato e che il creditore ha diritto di spiccare precetto e procedere esecutivamente una volta spirato il termine previsto dall’art. 482 cod. proc. civ., oltretutto in persistente difetto di integrale adempimento; il secondo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, con cui si duole dell’erronea affermazione dell’idoneità della prova dell’incasso dell’assegno offerto in pagamento e quindi dell’estinzione dell’obbligazione gravante sull’opponente.

4.- Il ricorso non rispetta il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non dando atto del contenuto dell’atto di opposizione originario, nè, in modo analitico, delle difese delle parti e degli argomenti delle sentenze svolte nei gradi di giudizio di merito: non bastando la trascrizione della motivazione della sentenza gravata quando quella non sia – come appunto accade nella fattispecie, in cui quegli elementi mancano – in grado di illustrare idoneamente i termini della questione (tra molte, v. Cass. Sez. Un., 20 febbraio 2003, n. 2602, seguita da giurisprudenza consolidata e conforme).

5.- Inoltre:

– quanto al primo motivo, sussistono gli ulteriori ed indipendenti profili di inammissibilità: della mancata espressa impugnazione dell’esplicita ratio decidendi della legittimità dell’imposizione di un termine dilatorio nell’ordinanza di assegnazione; della preclusione, quale ragione di opposizione ad un’esecuzione fondata su di un titolo esecutivo giudiziale, di una contestazione della legittimità intrinseca di quest’ultimo, quale la stessa apposizione di un termine dilatorio alla medesima ordinanza pronunziata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. (Cass., ord. 19 novembre 2014, n. 24638; Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2490);

– quanto al secondo motivo, malamente si adduce una violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., che, per consolidato insegnamento, può ravvisarsi esclusivamente quando sia stato erroneamente individuata la parte onerata della prova dei fatti, ma non anche quando ci si dolga dell’esito della valutazione dell’attività istruttoria espletata dal giudice del merito (tra moltissime: Cass. Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11383; ed a prescindere dai dubbi: sull’ammissibilità di tale contestazione, involgente gli apprezzamenti di fatto di quel giudice, ormai insindacabili in sede di legittimità, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. del 2012, n. 5; sulla rilevanza dell’effettività dell’incasso dell’assegno, stante la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla ordinaria sufficienza, in relazione alla qualità della parte debitrice, della spedizione del titolo di credito ed alla sua messa a disposizione della controparte creditrice).

6.- L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che si riferiva alle questioni della tempestività ed immediatezza dell’adempimento integrale soprattutto in presenza di condotte del creditore prospettate come non commendevoli, che aveva frazionato in più precetti il credito, azionandoli – e moltiplicando le relative spese legali – prima che la controparte potesse materialmente avere il tempo di adempiere”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti hanno depositato memoria ed il difensore della controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalle parti.

4.- ben vero che la natura dell’ordinanza di assegnazione è stata da tempo chiaramente individuata dalla giurisprudenza di questa Corte, non solo nelle pronunzie già indicate nella relazione; ma tutti sussistono, nemmeno presi in alcuna adeguata considerazione nella memoria di parte ricorrente, i profili di inammissibilità posti in luce nella trascritta relazione quanto al ricorso principale: ciò che, non potendo quelle lacune essere colmate con alcun atto successivo, impedisce l’esame delle questioni poste coi motivi con quello sviluppati e conferma la validità delle conclusioni cui perviene la richiamata relazione.

5.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale, siccome prospettato come condizionato, dichiarato assorbito, con condanna del ricorrente principale, soccombente, alle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controparte.

6.- Non sussistono i presupposti per le invocate condanne ex art. 96 cod. proc. civ., sia per le ragioni in punto di mero rito di definizione del giudizio di legittimità, sia per l’irrilevanza della dedotta molteplicità delle analoghe iniziative giudiziarie del ricorrente, sia per la carenza di prova di danni specifici derivanti dalla presente.

7.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione per il caso di reiezione di questa.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato;

– condanna L.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca Nazionale del Lavoro, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 645,00, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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