Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30359 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 214 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Società Gestione Servizi Aeroporti Campani-GE.S.A.C. s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti

Augusto Fantozzi e Francesco Giuliani, presso lo studio dei quali,

in Roma, via Sicilia, n. 66, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, n. 4236/33/2014, depositata in data 6

maggio 2014;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 settembre

2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale dott. Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Paolo

Gentili e per la società l’Avv. Roberto Altieri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania con la quale è stato dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2007, aveva accertato un’indebita detrazione Iva relativa a fatture ricevute per contributi erogati alla compagnia Air One s.p.a. nonchè a costi non inerenti o parzialmente inerenti, ed una maggiore imposta Irap per costi non inerenti o parzialmente inerenti, irrogando le conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie; avverso il suddetto atto di accertamento la contribuente aveva proposto ricorso, che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate; si era costituita la società contribuente che aveva eccepito, in via preliminare, la tardività dell’impugnazione e, nel merito, l’infondatezza della medesima.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, avendo accertato il mancato deposito della ricevuta di spedizione.

In particolare, ha ritenuto che: il termine per la proposizione dell’impugnazione scadeva in data 16 aprile 2013; parte appellante si era limitata a produrre la copia conforme del modello dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati all’agenzia postale in data 16 aprile 2013 e la cartolina di ricevimento nella quale risultava indicata quale data di spedizione quella del 16 aprile 2013; parte appellante aveva, invece, prodotto copia dell’interrogazione del servizio di monitoraggio delle spedizioni di Poste Italiane s.p.a. da cui risultava che l’atto di appello era stato notificato con raccomandata ed era stato accettato in data 19 aprile 2013 e spedito in pari data; la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell’atto di impugnazione per raccomandata doveva essere sanzionata con la pronuncia di inammissibilità, non sanabile per effetto della costituzione dell’appellata.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi.

La società contribuente si è costituita depositando controricorso ed ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22,23 e 53, per non avere il giudice di appello dato rilevanza, ai fini dell’accertamento della tempestività dell’appello, alla data di spedizione indicata nell’avviso di ricevimento del plico raccomandato nonchè alla data riportata nel timbro postale apposta alla distinta che elenca le raccomandate affidate al servizio postale. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 51, per avere ritenuto non idonei, al fine di accertare la tempestività dell’appello, il timbro postale apposto sul modello dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati all’agenzia postale e sull’avviso di ricevimento del plico, avendo, invece, dato rilevanza alla stampa dell’interrogazione del servizio monitoraggio delle spedizioni di Poste Italiane s.p.a..

I motivi, che possono essere esaminati unitamente, in quanto attengono alla medesima questione della verifica della tempestività dell’appello, sono fondati.

Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso proposti.

Al punto 1 del controricorso, parte controricorrente ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto la questione oggetto di controversia attiene al profilo della tardività dell’impugnazione, mentre parte ricorrente prospetterebbe la diversa questione del valore probatorio dei documenti offerti in giudizio dalle parti.

Successivamente, al punto 1.3 a), parte controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè con lo stesso si tenderebbe a richiedere un nuovo accertamento di fatto, precluso in sede di giudizio di legittimità; al punto 1.3. b), eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè, con il vizio prospettato si introduce, in realtà, una inammissibile contestazione delle ragioni di decisione della pronuncia censurata; al punto 1.3. c), eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto si introdurrebbe un motivo di censura nuovo che non era stato oggetto di discussione tra le parti in causa.

Va osservato, con riferimento alle eccezioni sopra indicate, che la statuizione del giudice del gravame, oggetto di censura, attiene alla questione della inammissibilità dell’appello per non avere parte appellante prodotto copia dell’avviso di spedizione a mezzo posta dell’atto di impugnazione.

Rispetto a quanto deciso dal giudice del gravame, con i motivi di ricorso si pone in evidenzia l’error in iudicando nel quale è incorso il giudice dell’impugnazione, non avendo lo stesso fatto corretta applicazione dei presupposti in relazione ai quali può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello.

Non si tratta, preme precisare, di una richiesta di una nuova valutazione nel merito delle risultanze probatorie, ma se sia o meno conforme alle regole processuali di riferimento ritenere che la data di spedizione indicata nell’avviso di ricevimento ovvero attestata dal timbro postale apposto alla distinta che elenca le raccomandate affidate al servizio postale costituiscono elementi idonei ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione. Nè, d’altro parte, può dirsi fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla considerazione che solo in questa sede sarebbe stata prospettata la questione della tempestività della costituzione, in quanto dai motivi di ricorso in esame si evince chiaramente che il profilo sul quale si incentra il motivo di censura è relativo alla valutazione della tempestività dell’impugnazione, come precisato nella richiesta di pronuncia in diritto, laddove si è osservato che l’onere di deposito della ricevuta di spedizione postale è del tutto assolto mediante il deposito della distinta che elenca le raccomandate affidate al Servizio postale e recante il timbro postale (avendo essa funzione di ricevuta di spedizione per tutte le raccomandate spedite, indicate nella distinta stessa, asseverata dal timbro di Poste Italiane) e, comunque, ai fini dell’ammissibilità del ricorso è processualmente ininfluente, sia al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione, sia la tempestività della costituzione, ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico il quale parimenti rechi la data della spedizione (pag. 11 del ricorso).

Peraltro, il riferimento fatto, nei motivi di ricorso, alla prova della rituale costituzione in giudizio dell’appellante discende dalla circostanza che è proprio la sentenza impugnata che, partendo dalla premessa del necessario deposito della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata ai fini della rituale costituzione in giudizio, ha fatto, poi, discendere la considerazione che l’omesso deposito della ricevuta di spedizione viene ad incidere sul riscontro della stessa tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, dal quale la legge fa scaturire l’inammissibilità del gravame.

Anche con riferimento al secondo motivo, poi, parte ricorrente si duole espressamente della circostanza che la sentenza della CTR sostiene altresì che l’ufficio abbia proposto appello tardivamente, illustrando, di conseguenza, le ragioni per le quali tale decisione debba essere considerata non conforme alle previsioni processuali e sostanziali di riferimento.

Ciò precisato, va osservato, con riferimento ai motivi di ricorso in esame, che il giudice di appello ha ritenuto che l’impugnazione proposta era da considerarsi inammissibile in quanto non era stata depositata la ricevuta di spedizione, ma la sola copia conforme del modello dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati all’Agenzia postale, datato 16 aprile 2013, e la cartolina di ricevimento su cui risultava indicata quale data di spedizione il giorno 16 aprile 2013. Si tratta dunque di definire se sia corretta o meno la dichiarazione di inammissibilità dell’appello fondata sulla verifica della mancata produzione dell’avviso di spedizione, quando, come nel caso di specie, parte ricorrente aveva, comunque, prodotto la ulteriore documentazione sopra citata.

A tal proposito, va precisato che la questione della prova della tempestività della notifica dell’atto di impugnazione è stata di recente affrontata dalla Suprema corte a Sezioni Unite (sent. 29 maggio 2017, n. 13452), che ha formulato il seguente principio di diritto: Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Inoltre, la pronuncia in esame richiama, in sede di motivazione, l’orientamento di questa Suprema Corte secondo cui “Si è pure ritenuto che, ai fini del processo tributario, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dalla copia dell’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del contenzioso fiscale dalla Corte Cost. (Cass. n. 24568 del 2014; conf. n. 7312 del 2006).

Quest’ultimo principio è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Suprema Corte (cass. civ., 29 settembre 2017, n. 22878) che ha precisato, in un caso analogo a quello di specie, che “una volta acclarato che il timbro compare su un documento con intestazione “Agenzia delle entrate”, denominato “Raccomandate assicurate del (…)” con la data del 22 ottobre 2010, con l’indicazione del numero identificativo di una di una pluralità di raccomandate e dell’importo da pagare per ciascuna di esse, occorre chiedersi quale altro possibile significato possa avere il timbro delle Poste se non quello di attestazione che la distinta fu consegnata in quella data. Il fatto che non compaia l’indicazione “accettate” non introduce alcun elemento di equivocità. E tanto basta per esaurire l’esame di tale aspetto, anche con riguardo all’eccezione relativa alla tempestività della impugnazione, negata dalla ricorrente sulla base della premessa che la data di accettazione delle raccomandate non sarebbe quella indicata sul timbro, ma quella risultante dalle interrogazioni sul sito delle Poste Italiane”.

Da ultimo, infine, si è ribadito (Cass. civ. Sez. 6, 4 giugno 2018, n. 14163) che “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datarlo delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità

dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, 1, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017).

Gli orientamenti giurisprudenziali di questa Suprema Corte sopra indicati, come visto, hanno chiarito quali documenti, ed a quali condizioni, possono avere funzione certificativa della data di spedizione dell’atto di appello, normalmente assunta dall’avviso di spedizione, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione.

In primo luogo, come visto, si è ritenuto che, in caso di mancata produzione dell’avviso di spedizione, possa assumere idoneo valore probatorio, preclusivo della declaratoria di inammissibilità dell’appello, anche la produzione dell’avviso di ricevimento, purchè nello stesso risulti l’asseverazione della data di spedizione con stampigliatura meccanografica o con timbro datario apposto sulla data di spedizione.

Tale profilo non risulta sussistente nel caso di specie, in quanto dall’avviso di ricevimento (riprodotto in sede di ricorso, pag. 6) la data della spedizione risulta apposta a mano senza alcun timbro datario da parte dell’ufficio postale idoneo ad attestare la data di spedizione dell’atto.

Assume, invece, rilevanza, la data di spedizione risultante dall’elenco dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati all’agenzia postale.

Con riferimento al caso di specie, dal documento riprodotto nel ricorso (pag. 5), consistente nell’elenco dei pieghi raccomandati consegnati dall’Agenzia delle entrate all’ufficio postale, risulta che la raccomandata in esame era stata spedita in data 16 aprile 2013 e a tale elenco l’ufficio postale aveva apposto un timbro datario di pari data.

Tale circostanza assume particolare rilievo, in quanto il giudice di appello ha ritenuto di non potere conferire al documento in esame il valore di prova idonea a documentare la data di spedizione dell’atto di impugnazione, erroneamente ritenendo che allo stesso non dovesse essere attribuita una funzione surrogatoria, con efficacia di atto pubblico, della data indicata nell’avviso di spedizione, in tal modo pronunciando in modo difforme da quanto precisato da questa Suprema Corte, con le pronunce sopra citate, in ordine alla valenza probatoria del timbro datario apposto dall’ufficio postale sugli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e Commissione tributaria composizione, anche per la liquidazione delle spese presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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