Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30359 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30359 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 5426 – 2016 R.G. proposto da:
ARMETTA MICHELE – c.f. RMTMHL39S11G273Y – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Muggia, n. 21, presso lo studio dell’avvocato Roberto Liberatore e
dell’avvocato Simona Rendina che congiuntamente e disgiuntamente lo
rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
TOZZOLI MASSIMO – c.f. TZZMSM58P25H501B – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Salaria, n. 332, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe de Majo
che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 6661 dei 20.10/1.12.2015 della corte d’appello di Roma,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017
dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

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Data pubblicazione: 18/12/2017

Con atto notificato il 31.10.2001 Michele Armetta citava a comparire innanzi
al tribunale di Roma Massimo Tozzoli.
Esponeva che aveva stipulato in data 30.4.1997 con Marcella Capuano,
madre del convenuto, deceduta il 27.9.2000, un preliminare di compravendita
con patto di riscatto avente ad oggetto l’immobile in Roma, alla via della

versato alla Capuano a titolo di caparra confirmatoria la somma di lire
176.500.000; che alla data fissata – novembre 2004 – per il definitivo e per il
versamento del saldo non si era addivenuti alla stipula.
Chiedeva, tra l’altro, accertarsi e dichiararsi la natura di contratto preliminare
di compravendita del compromesso concluso il 30.4.1997.
Si costituiva Massimo Tozzoli.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed in via riconvenzionale
chiedeva, tra l’altro, pronunciarsi la risoluzione del contratto per impossibilità
sopravvenuta.
Espletata c.t.u. grafologica, con sentenza n. 19105/2010 il tribunale adito
rigettava le domande tutte hic et inde esperite, compensava le spese di lite e
poneva a carico dell’attore le spese di c.t.u..
Interponeva appello Michele Armetta.
Resisteva Massimo Tozzoli; spiegava inoltre appello incidentale.
Con sentenza n. 6661 dei 20.10/1.12.2015 la corte d’appello di Roma
rigettava il gravame principale, rigettava il gravame incidentale e compensava
integralmente le spese del grado.
Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo del gravame principale, con il
quale l’Armetta aveva censurato il primo dictum giacché il convenuto nel

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Giuliana, n. 38, scala “A”, int. 46, per il prezzo di lire 460.000.000; che aveva

formulare la domanda riconvenzionale aveva ammesso l’esistenza del
“compromesso”, che la domanda di risoluzione era ben lungi dall’esplicare
valenza confessoria; che invero la medesima domanda riconvenzionale era stata
esperita in via rigorosamente subordinata.
Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo del gravame principale, con

e la mancata valutazione delle istanze istruttorie da parte del primo giudice, che
il motivo difettava di specificità.
Evidenziava la corte, in ordine al gravame incidentale, con il quale il Tozzoli
aveva censurato il primo dictum giacché aveva erroneamente respinto e non già
reputata assorbita la propria domanda riconvenzionale, sì che non vi sarebbe
stato margine per la reciproca soccombenza e dunque per compensare le spese
di primo grado, che in ogni caso doveva opinarsi sostanzialmente per il mancato
accoglimento delle domande hic et inde esperite in prime cure.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Michele Armetta; ne ha chiesto
sulla scorta di un unico motivo, variamente articolato, la cassazione con ogni
conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Massimo Tozzoli ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale
articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso
ricorso ed, in accoglimento dell’esperito ricorso incidentale, cassarsi la sentenza
della corte di Roma con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese
del giudizio di legittimità.
Il ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all’avverso
ricorso incidentale.
Il ricorrente principale ha depositato memoria.

il quale l’Armetta aveva denunciato l’incongrua valutazione degli esiti della c.t.u.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 10
co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 61, 112, 115 e 116 cod.
proc. civ. nonché degli artt. 2724, n. 3, e 2729 cod. civ..
Deduce che il riscontro del “ricalco” delle sottoscrizioni a nome di Marcella

art. 184 cod. proc. civ. di controparte; che nondimeno il documento costituente
l’allegato sub 24, ovvero la missiva inviata dalla Capuano all’amministratore dello
stabile di via della Giuliana, n. 38, siccome nell’esclusivo possesso di controparte,
avvalorava in chiave presuntiva il postulato per cui “autore della falsificazione del
non potesse essere stato altri che la Sig.ra Marcella Capuano,
dante causa del sig. Tozzoli, o quest’ultimo stesso” (così ricorso principale, pag.
27).
Deduce inoltre che la corte di merito non solo non si è pronunciata in ordine
ad una specifica censura formulata avverso gli esiti della c.t.u., ma neppure ha
preso in considerazione la relazione del consulente, “che specificamente faceva
notare che la veridicità dell’atto si sarebbe potuta appurare da elementi estranei
all’esame grafologico” (così ricorso principale, pag. 30).
Deduce per altro verso che Massimo Tozzoli, al cospetto dell’ordine giudiziale
di esibizione di scritture comparative, ha dichiarato di non aver rinvenuto alcun
documento della madre; che conseguentemente in chiave analogica si
giustificava il “ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ed alle
testimonianze previste ex art. 2724, n. 3, c.c. nell’ipotesi di smarrimento
incolpevole del documento anche in casi di forma scritta ad substantiam” (così
ricorso principale, pag. 33), “elementi che (…) permettono di desumere l’effettiva

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Capuano era avvenuto sulla scorta di taluni documenti allegati alla memoria ex

„0esistenza del dedotto compromesso per riscatto di immobile”

(così ricorso

principale, pag. 33).

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ.; l’illogicità manifesta.
Deduce che il tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice; che dal canto

dovesse ritenere la validità del detto preliminare” (così ricorso incidentale, pag.
14) – la propria istanza riconvenzionale; che dunque il primo giudice avrebbe

dovuto non già rigettare la sua domanda riconvenzionale, ma reputarne assorbito
l’esame; che pertanto, attesa l’inconfigurabilità di una reciproca soccombenza,
giammai avrebbe dovuto far luogo alla compensazione delle spese di primo
grado.
Deduce quindi che ha errato la corte distrettuale a rigettare l’appello
incidentale e a confermare la compensazione delle spese disposta dal primo
giudice.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ..
Deduce che ha errato la corte territoriale a respingere l’appello incidentale e
di conseguenza a compensare integralmente le spese di seconde cure.
Va respinto il ricorso principale.
Ed invero il motivo esperito a sostegno del ricorso principale non si correla
alla ratio decidendi (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di
ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in
conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata).

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suo aveva formulato in via subordinata – “ammesso e non concesso che si

Si è anticipato che la corte di Roma ha rigettato il secondo motivo dell’appello
principale perché carente di specificità, “in quanto volto esclusivamente
sostenere la tesi dell’avvenuto riconoscimento della sottoscrizione apposta sul
documento del 30.04.1997, senza però in alcun modo intaccare il fondamento
dell’impugnata decisione in ordine all’accertata falsità della firma della Capuano”

E’ siffatta ratio propriamente che il ricorrente principale avrebbe dovuto in
modo specifico censurare e non già indugiare a dar contezza della valenza
inferenziale del documento allegato sub 24) alla memoria di Massimo Tozzoli
ovvero a dar contezza dell’avvenuta acquisizione di elementi gravi, precisi e
concordati senz’altro idonei – assume – ad avvalorare in chiave presuntiva le sue
prospettazioni ovvero ancora a sollecitare questa Corte a pronunciarsi
“sull’omesso esame critico della c.t.u.” (così ricorso, pag. 31).
Destituito di fondamento è pur il primo motivo del ricorso incidentale.
E’ innegabile che Massimo Tozzoli abbia in primo grado proposto la sua
domanda riconvenzionale in via subordinata

(“in via subordinata e

riconvenzionale, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del compromesso
per impossibilità sopravvenuta imputabile all’attore”: così sentenza d’appello,
pag. 2).
Nondimeno siffatta circostanza non vale e rendere ingiustificata la disposta
compensazione delle spese di prime cure.
Al riguardo va dato atto che il giudizio di primo grado è stato introdotto il
31.10.2001, sicché rileva il dettato dell’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione
antecedente alla “novella” di cui alla legge n. 263/2005
procedimenti instaurati successivamente all’ 1.3.2006)

ed,

(applicabile ai
a fortiori,

alla

(così sentenza d’appello, pagg. 3 – 4).

”novella” di cui alla legge n. 69/2009 (applicabile ai procedimenti instaurati
successivamente al 4.7.2009).
In questo quadro è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte
secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore
alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ. recata dall’art. 2, 1° co., lett. a), della

disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nei caso di soccombenza di
una parte; tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento
all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e
non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente
indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di
legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a
giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione
(Cass. sez. lav. 27.3.2009, n. 7523).
Destituito di fondamento è del pari il secondo motivo del ricorso
incidentale.
Alla stregua delle argomentazioni enunciate in sede di disamina del primo
motivo del ricorso incidentale appieno si è giustificato, evidentemente, il rigetto
dell’appello incidentale.
Di conseguenza, nel segno della reciproca soccombenza, appieno si è
giustificata l’integrale compensazione delle spese di secondo grado.
In dipendenza del rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale si
giustifica altresì l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
Si dà atto che il ricorso principale è datato 25.2.2016, il ricorso incidentale è
datato 6.4.2016.
7

legge 28.12.2005, n. 263, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1
quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere
dall’1.1.2013),

si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il

versamento, e da parte del ricorrente principale, Michele Armetta, e da parte del
ricorrente incidentale, Massimo Tozzoli, dell’ulteriore importo a titolo di

dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa
integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte del ricorrente principale, Michele Armetta,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit.; ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte del ricorrente incidentale, Massimo Tozzoli,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2017.
Il presidente
dott., Stefano Petitti
H Funzionario Giudiziaric
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

,,,,,,,,,,, , ,

P.

…..

contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi

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