Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30358 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8445 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.S., già titolare della Ravani Collection Car,

rappresentato e difeso dall’Avv. Gregorio Leone, per procura

speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, via Luigi Luciani, n. 42, presso lo studio dell’Avv. Lorenza

Roberta Leone;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, n. 7/18/12, depositata in data 7 febbraio

2012;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’Il settembre

2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’Avvocato dello

Stato Anna Collabolletta e per il contribuente l’Avv. Lorenza Leone.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello da essa proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia.

Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso nei confronti della ditta Ravani Collection Car di R.S., esercente attività di commercio di autoveicoli usati, un avviso di rettifica/revisione di accertamento dei dazi doganali relativo alle bollette di importazione, per il periodo 2 semestre 2004, 2005, 2006 e 2007, di autovetture usate classificate erroneamente dall’importatore quali “auto da collezione”, con il quale aveva ritenuto non sussistenti i requisiti essenziali per tale qualificazione e recuperato a tassazione il dazio sull’importazione e la maggiore IVA dovuta;

avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso il contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado aveva proposto gravame l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello.

In particolare, ha ritenuto che: ai sensi del C.D.C., art. 220, n. 2, lett. b), non può procedersi alla contabilizzazione a posteriori dei tributi doganali quando sussista, come nel caso di specie, un legittimo affidamento del contribuente in buona fede su questioni non agevolmente rilevabili dal medesimo; nel merito, sussistevano le condizioni definite dalla giurisprudenza comunitaria al fine di accertare se un bene doveva essere qualificato quale oggetto da collezione, in particolare, la relativa rarità, l’uso diverso dalla originaria destinazione, la specialità delle transazioni rispetto al mercato abituale degli analoghi oggetti di uso corrente, il valore elevato nonchè l’interesse storico.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a tre motivi di censura.

Si è costituito R.S., già titolare della Ravani Collection Car, depositando controricorso. Lo stesso ha, inoltre, depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per ragioni di ordine logico-sistematico vanno esaminati in primo luogo il secondo e terzo motivo di ricorso che attengono alla questione della sussistenza dei requisiti necessari perchè le autovetture oggetto di importazione possano essere qualificate quali “oggetto da collezione” con conseguente beneficio, per il contribuente, dell’esenzione dal pagamento del dazio sull’importazione.

In particolare, con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la pronuncia impugnata omesso di motivare su alcuni dei requisiti che, secondo la giurisprudenza comunitaria, devono concorrere per il riconoscimento, alle auto importate, della classificazione di cui alla voce n. 99.05 della tariffa doganale comunitaria.

Il motivo è infondato.

Va osservato che parte ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, lamenta che il giudice di appello non ha dato adeguata motivazione in ordine a due profili la cui sussistenza si rende necessaria, secondo la giurisprudenza comunitaria, per potere classificare un’auto importata quale bene da collezione, in particolare: a) l’uso concreto diverso da quello della destinazione originaria; b) l’elevato valore del bene.

In realtà, il giudice di appello ha dato adeguata motivazione in ordine ai profili sopra indicati, pervenendo alla conclusione della sussistenza dei medesimi nel caso di specie, con una valutazione non censurabile in questa sede.

Con riferimento al primo profilo, relativo alla destinazione delle auto, ha precisato che le auto importate non sono state adibite alla ordinaria circolazione, ma semmai a fini celebrativi, di raduni o mostre. Ha, peraltro, chiarito di condividere le considerazioni già espresse dal giudice di primo grado sul punto, che aveva sostenuto che proprio la carenza di dotazioni di sicurezza e d’obbligo della auto rendeva necessaria la preventiva iscrizione presso il registro dell’ASI, precisando che l’iscrizione delle auto nei registri dell’ASI costituiva una conferma della diversa destinazione delle auto rispetto alla ordinaria circolazione.

Peraltro, in questo contesto, in cui la pronuncia censurata ha ritenuto che le auto importate avevano, di fatto, una destinazione diversa da quella ordinaria, non assume rilevanza quanto evidenziato dalla ricorrente in ordine alla possibilità che le auto erano in grado di funzionare, tenuto conto che, secondo il punto 21 della sentenza della Corte di giustizia 10 ottobre 1985, n. 200/84 (Daiber), gli oggetti da collezione hanno la caratteristica di non essere impiegati, in genere, secondo la loro destinazione originaria, il che tuttavia non esclude che possano ancora essere in grado di funzionare, sicchè è coerente con tale principio l’affermazione del giudice del gravame che il fatto che si tratti di auto in grado di funzionare non induce di per sè a considerarle auto di normale utilizzo in conformità alla loro destinazione originaria.

Con riferimento al secondo profilo, va osservato che la pronuncia in esame ha specificamente preso in considerazione la questione del valore delle merci importate, precisando che il valore elevato, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria, è da valutare oltre che in assoluto anche con riferimento allo stato d’uso, alla necessità del restauro (nelle bollette si indicano come da “restaurare”) ed al tipo di utilizzazione limitata, sicchè in tal senso i valori appaiono coerenti.

Pertanto, il giudice di appello, pur considerando la necessità della verifica del valore della merce importata quale requisito necessario ai fini della qualificazione della stessa quale oggetto da collezione, ha comunque valutato la condizione effettiva della stessa, in particolare la necessità di opere di restauro e la limitata utilizzazione.

In tal modo, la pronuncia in esame non si è posta in contrasto con la giurisprudenza comunitaria sopra citata, laddove, al punto 19 e 20 è stato precisato che i beni in questione hanno sovente dei valori elevati senza alcun rapporto col valore proprio degli elementi che li compongono e che un’ulteriore caratteristica (…) connessa alla precedente, consiste nella loro estraneità al commercio comune e nel fatto che possono eventualmente avere un valore elevato, evidenziando, quindi, che il valore elevato costituisce un requisito tendenziale, con la conseguenza che, a determinate condizioni, lo stesso può subire delle contrazioni in considerazione di situazioni specifiche, quali quelle riscontrate dal giudice del gravame.

Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del Reg. Cee n. 2658 del 1987 del 23 luglio 1987 e, in particolare, della VD 9705 contenuta nella TARIC.

In particolare, la ricorrente lamenta che la pronuncia censurata ha motivato sulla esistenza dei requisiti delle autovetture, ai fini della classificazione quali oggetti da collezione, in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di rarità relativa, uso diverso dalla destinazione originaria, vendita operata al di fuori del mercato abituale, valore elevato e interesse storico.

Il motivo è infondato.

La pronuncia censurata ha motivato specificamente sulle ragioni per le quali ha ritenuto di dovere accertare, in fatto, che le merci importate erano da considerarsi quali oggetti da collezione, proprio facendo riferimento agli arresti contenuti nelle pronunce della giurisprudenza comunitaria, di cui tiene conto ai fini della decisione, e riconoscendo, in fatto, la sussistenza di tutti i requisiti previsti.

Il motivo di ricorso in esame, in realtà, prospetta ragioni di censura che attengono alla valutazione in fatto operata dal giudice del gravame in ordine alla sussistenza dei requisiti sopra indicati e, in particolare, alla non rilevanza di talune circostanze, poste in evidenza dalla ricorrente.

In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto che: il requisito della rarità relativa non trovava ostacolo nella circostanza che le auto in esame erano reperibili tramite internet, ciò significando, piuttosto, la particolare vocazione di un segmento di mercato, nè nel fatto che si trattava di importazione di più esemplari di determinati modelli, non essendo richiesta una rarità assoluta; ai fini della verifica di un commercio specifico e distinto da quello ordinario, non rilevava la circostanza che il contribuente fosse un commerciante, assumendo rilievo la considerazione che tutti gli acquisti provenivano da privati.

Con riferimento ai requisiti dell’uso concreto diverso da quello della destinazione originaria e dell’elevato valore del bene, valgono le considerazioni già svolte in sede di esame del secondo motivo di ricorso.

Inoltre, quanto al requisito dell’interesse storico delle merci, le considerazioni espresse dalla pronuncia impugnata, secondo cui sussiste l’interesse storico delle vetture in esame in considerazione del fatto che le stesse si trovano nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziale di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore, ecc, abbiano almeno 30 anni e appartengono ad un modello o tipo non più in produzione, sono in linea con quanto precisato dalla giurisprudenza comunitaria, (Corte di giustizia 03 dicembre 1998, n. 259 del 1997, Uwe Clees) secondo cui si presume che presentino un interesse storico o etnografico gli autoveicoli i quali: – si trovano nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore, ecc., hanno almeno trent’anni e – appartengono a un modello o tipo non più in produzione. Tuttavia, gli autoveicoli che soddisfano tali condizioni non presentano un interesse storico o etnografico quando l’autorità competente dimostra che non sono in grado di segnare un passo caratteristico nell’evoluzione delle realizzazioni umane o di illustrare un periodo di tale evoluzione. Occorre inoltre che siano soddisfatti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte relativamente alle qualità richieste affinchè un autoveicolo possa far parte di una collezione.

Sussiste, quindi, secondo la suddetta giurisprudenza comunitaria, una presunzione di interesse storico degli autoveicoli che abbiano le caratteristiche sopra indicate (e individuate dal giudice di appello), restando a carico dell’amministrazione doganale l’onere di provare la non sussistenza della suddetta caratteristica.

Nessun profilo, teso a confutare la presunzione in esame risulta prospettato dalla ricorrente con il motivo di ricorso in esame.

Il rigetto dei motivi di ricorso in esame comporta l’assorbimento del primo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del C.D.C. (C.D.C.), art. 220, n. 2, lett. b), per avere ritenuto che, nella fattispecie, non si sarebbe potuto procedere alla contabilizzazione a posteriori dei tributi doganali, in quanto, invece, la circostanza che molte delle bollette oggetto di controlli documentali e fisici erano state successivamente sottoposte a revisione in base al combinato disposto del C.D.C. art. 78 e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, non implicava alcun errore attivo da parte della Dogana, potendo la stessa legittimamente esercitare il potere di revisione della dichiarazione, come espressamente previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per completezza, in ordine al profilo in esame, va comunque osservato che secondo l’orientamento di questa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23813) la facoltà per l’amministrazione doganale di procedere al controllo a posteriori e, quindi, alla revisione delle dichiarazioni doganali, è sempre ammessa, in quanto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza unionale (cfr. Corte di giustizia, sent. 10 dicembre 2015, C-427/14, “Veloserviss” SIA, punto 21) “C.D., art. 78, istituisce una procedura che permette alle autorità doganali di procedere, eventualmente d’ufficio, a una revisione a posteriori di una dichiarazione doganale, vale a dire dopo aver concesso lo svincolo delle merci oggetto di tale dichiarazione (v., in tal senso, sentenze Overland Footwear, C-468/03, EU:C:2005:624, punti 62, 64 e 66, nonchè Greencarrier Freight Services Latvia, C571/12, EU:C:2014:102, punto 28)”, anche mediante i “controlli di documenti e di dati pertinenti nonchè, secondo le circostanze, (…) la visita delle merci interessate per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione (v., in tal senso, sentenza Greencarrier Freight Services Latvia, C-571/12, EU: C: 2014:102, punto 29” (punto 22 sent. cit.), e tali facoltà non sono sottoposti ad alcuna limitazione, essendo addirittura consentita la reiterazione della revisione o di un controllo a posteriori già effettuato e la conseguente adozione delle misure necessarie per regolarizzare la situazione (punti 23 e 25), fatto salvo il “rispetto dei pertinenti requisiti posti dai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente quelli derivanti dal principio di certezza del diritto” (punto 29), realizzata attraverso “l’imposizione di un termine di prescrizione ragionevole” (punto 32) “e, in quanto corollario di quest’ultimo, dal principio della tutela del legittimo affidamento” (punto 29), che però non può essere invocato dall’operatore economico, seppur prudente ed accorto, nel caso in cui sia adottato un provvedimento atto a ledere i suoi interessi, non potendo questi “fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (v., in particolare, sentenza Plantanol, C-201/08, EU:C:2009:539, punto 53)” (punto 39), atteso che “dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalle autorità doganali di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da dette autorità nell’ambito dell’accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all’esercizio di controlli successivi, nè pregiudicano le conseguenze che possono derivarne (v., in tal senso, sentenze Van Gend &(ampersand)amp; Loos e Expeditiebedrijf Bosman/Commissione, 98/83 e 230/83, EU:C:1984:342, punto 20, nonchè Faroe Seafood e a., C-153/94 e C-204/94, EU:C:1996:198, punto 93)” (punto 40 sent. cit.), dovendo, “in quanto operatore economico, accettare il rischio che le autorità doganali rivedano la decisione relativa all’obbligazione doganale tenendo conto dei nuovi elementi di cui eventualmente dispongono a seguito di controlli e adottare i provvedimenti necessari per premunirsi contro tale rischio (v., in tal senso, sentenza Lagura Vermogensverwaltung, C-438/11, EU:C:2012:703, punto 30)” (punto 41).

Tali principi della giurisprudenza unionale trovano conforto in quella domestica, pronunciati in relazione al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, che prevede l’istituto della revisione dell’accertamento, “consentito all’amministrazione delle dogane quando si avveda che la merce importata ha natura diversa da quella considerata nel primo accertamento” (Cass. civ., n. 10280 del 2008) estendendosi “a qualsiasi ipotesi di mancata o inesatta contabilizzazione dei diritti doganali e, quindi, a tutti gli errori di calcolo nella liquidazione o applicazione delle tariffe doganali o nell’accertamento della qualità, quantità, valore o origine della merce, anche se dipesi dall’Amministrazione doganale” (Cass. civ., n. 25977 del 2014).

Per quanto sopra esposto, il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati, assorbito il primo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, poichè a favore della amministrazione ricorrente opera il meccanismo di prenotazione a debito (v. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. civ., sez. 6, 18 dicembre 2017, n. 30374).

PQM

La Corte:

rigetta il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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