Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30357 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.L., deceduto, controricorre il coniuge C.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZ0 44,

presso lo studio dell’avvocato CALANDRELLI DOMENICO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notaio Eugenio

Tarsia del 30/04/2008, rep. n. 42750 allegata in atti;

– controricorrente –

sul ricorso 24107-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.C., P.C.M.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 138/7/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 9/11/06, depositata il 26/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

” P.L., già dirigente ENEL, chiedeva il rimborso delle ritenute erariali operate dall’ente quale sostituto di imposta sull’importo erogatogli a titolo di previdenza integrativa (P.I.A.) dopo la cessazione del rapporto di lavoro, eccependo che le trattenute erano state erroneamente calcolate.

La CTR del Lazio, con sentenza n. 138/7/06 in data 9-11-06, depositata il 26-2-07, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso era notificato al P., che risultava deceduto.

L’Agenzia quindi notificava il ricorso alle eredi del medesimo, C.C. e P.C.M.T., nei termini di cui all’art. 328 c.p.c., comma 3.

Nel procedimento contro il P. (11194/2008 RG) era depositato controricorso con procura del coniuge C.C..

Le eredi nell’altro ricorso (24107/2008 RG) non svolgono attività difensiva.

I procedimenti così instaurati devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c. All’esito dell’esame congiunto dei motivi di ricorso, tra loro strettamente correlati, il ricorso deve ritenersi in parte manifestamente fondato, in quanto trova applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte in una fattispecie assolutamente analoga, secondo il quale “in tema di fondi previdenziali integrativi le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31-12-2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale ” corrispondente alla attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme provenienti dalla liquidazione del ed.

rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere da 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata d cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR”. (Cass. SS.UU. n. 13642 del 2011). Conseguentemente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, stabilendo che agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 va applicata la ritenuta del 12,50 sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria.

Per la somma restante è confermato il regime della tassazione separata.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata, e, non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente, al quale va riconosciuto il diritto al rimborso della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto di imposta e quanto dovuto applicando la aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 sulle sole somme liquidate a titolo di rendita finanziaria maturate tino al 31 -12-2000. La recente affermazione dell’enunciato principio di diritto, successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che tuttavia ritiene che la causa non possa essere decisa nel merito, in quanto deve essere riservata alla sede di rinvio la individuazione in concreto degli elementi reddituali e contabili idonei alla corretta applicazione del principio sopra enunciato, sulla base della documentazione acquisita in atti ed alla evoluzione nel tempo del rapporto contributivo;

che pertanto la sentenza deve essere cassata e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, di cui ai nn. 11 194/2008 e 24107/2008 R.G.; li accoglie parzialmente per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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