Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30356 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30356 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 10095-2014 proposto da:
AUTINO MARIA ROSALIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato
SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GAETANO PALMIGIANO;
– ricorrente contro
MISSERI VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRATTINA N. 119, presso lo studio dell’avvocato DANIELE
VENTURI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
SANGIORGI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 4252/2013 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 28/05/2013;

Data pubblicazione: 18/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.
Ritenuto

che Maria Rosalia Autino ricorre, ai sensi

dell’art. 348-ter cod. proc. civ., avverso la sentenza del

che il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta
da Vincenza Misseri, ha condannato Maria Rosalia Autino alla
restituzione della porzione di terreno della particella 6537, di
circa 90 mq., inglobata nell’immobile iscritto al NCEU alla
partita 165717, fg. 2, part. 4252, sub 1-4, ed ha dichiarato
inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione
proposta dalla Autino;
che, secondo il Tribunale, il tenore confessorio della
dichiarazione resa dalla Autino nell’atto di compravendita del 3
maggio 1988 rendeva inammissibile la prova testimoniale
dedotta dalla stessa Autino, essendo la confessione revocabile
soltanto nei casi previsti dall’art. 2732 cod. civ.;
che la Corte d’appello, con ordinanza comunicata via pec
in data 27 febbraio 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto da Maria Rosalia Autino ai sensi dell’art. 348-bis cod.
proc. civ., rilevando che l’appellante mentre aveva introdotto
un tema di indagine nuovo, come tale inammissibile, non
aveva censurato le ragioni in base alle quali il Tribunale aveva
ritenuto inammissibile la prova testimoniale;
che con l’unico motivo di ricorso Maria Rosalia Autino
impugna la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter
cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt.
2732 e 1158 cod. civ., contestando il valore confessorio della
dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita e la
conseguente mancata ammissione della prova testimoniale, e,
Ric. 2014 n. 10095 sez. M2 – ud. 05-10-2017
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Tribunale di Palermo n. 4252 del 2013;

più radicalmente, il valore decisorio della stessa dichiarazione,
atteso che il contratto di compravendita non aveva ad oggetto
la particella 6537, della quale faceva parte la porzione di
terreno controversa;
che resiste con controricorso Vincenza Misseri;

sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di inammissibilità del
ricorso;
che il ricorso è inammissibile per mancanza di
specificità;
che, a fronte dell’affermazione della Corte d’appello,
secondo cui l’appellante Autilio non aveva proposto «alcuna
motivata censura» per contestare gli argomenti con i quali il
Tribunale aveva riconosciuto il valore confessorio alla
dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita, con
conseguente inammissibilità della prova per testi, la ricorrente
aveva l’onere di specificare i motivi di appello al fine di
dimostrare che la questione era stata devoluta al giudice di
appello;
che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice afferma
con orientamento costante che nel ricorso per cassazione
avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi
delrart. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., l’atto d’appello,
dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai
sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti
processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai
sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel
suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei
motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un
giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice
Ric. 2014 n. 10095 sez. M2 – ud. 05-10-2017
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che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai

di legittimità e già prospettate al giudice del gravame

(ex

plurimis, Cass. 15/05/2014, n. 10722);
che è nuova, e quindi inammissibile, la questione
riguardante la pretesa estraneità della particella 6537
all’oggetto del contratto di compravendita, che non risulta

prospettato

(ex plurimis,

Cass. 12/02/2015, n. 2784) né

riproposto in appello;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue
la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio,
liquidate come in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi euro 1.500, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II

trattata dal Tribunale, e che la ricorrente non dimostra di avere

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