Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30355 del 18/12/2017

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30355 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 26952-2016 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Italo Romagnoli,
rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Bini;
– ricorrente contro
B.B., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata
e difesa dall’avvocato Salvatore Marco Coco;
– con troricorrente contro
C.C., B.A., B.C.;
– intimati –

Data pubblicazione: 18/12/2017

avverso la sentenza n. 396/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 20/04/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

– A.A. ha proposto tre motivi di ricorso per la
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che, in
accoglimento della domanda proposta da B.B., B.A., B.C. e C.C., ebbe a condannarlo a
restituire agli attori la parte del fondo da lui occupata, a spostare il
muro di confine e a risarcire il danno;
– B.B. ha resistito con controricorso;
– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività
difensiva;
– la parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ. per violazione degli artt. 950 cod. civ. e 81-100 e 345 cod. proc.
civ., in relazione alla ritenuta inammissibilità in appello della
deduzione del A.A. di difettare di legittimazione passiva per
avere alienato a terzi il fondo per cui è causa in data precedente l’atto
di citazione), il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3
cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115-116-345 c.p.c., per avere la
Corte territoriale erroneamente valutato le risultanze processuali e
ritenuto provata la perdurante proprietà del convenuto dell’area
controversa) e il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5
cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto

– 2-

Rilevato che:

la volontà del convenuto di rinunciare ad eccepire il proprio difetto di
legittimazione passiva) sono manifestamente fondati;
– premesso, invero, che il convenuto A.A. ha espressamente
dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva per avere alienato il
fondo per cui è causa, va considerato che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la

“mera difesa”, deducibile anche in appello e rilevabile d’ufficio dal
giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U, n. 2951 del
16/02/2016) e, comunque, la Corte territoriale non poteva esimersi
dal compiere il giudizio di indispensabilità del documento prodotto in
appello (atto di compravendita in data 26/10/2006 ) col quale il
convenuto mirava a dimostrare che non era parte del rapporto per
avere alienato il fondo prima della notificazione dell’atto di citazione
in primo grado (9/5/2007), dovendo il giudizio di indispensabilità ai
sensi dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. essere compiuto a
prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa nelle
preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado (Cass., Sez. U, n.
10790 del 04/05/2017);
– la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte
di Appello di L’Aquila in diversa composizione;
– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di legittimità;
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in
ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di
L’Aquila in diversa composizione;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 5 ottobre 2017.

deduzione della mancanza di titolarità passiva del rapporto costituisce

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