Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30354 del 18/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/12/2017, (ud. 05/10/2017, dep.18/12/2017),  n. 30354

Fatto

RILEVATO CHE:

– C.A. e M.A. hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che, in accoglimento della loro domanda, ebbe a condannare la società Gruppo Bianchetti Costruzioni s.r.l. al pagamento in loro favore della somma di Euro 13.709,77 (e non della maggior somma da essi pretesa) a titolo di risarcimento dei danni per i vizi presenti negli immobili ad essi venduti;

– la società Gruppo Bianchetti Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello col quale si censurava il quantum della liquidazione del danno) è inammissibile per carenza di interesse non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, in quanto la Corte di Appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del motivo, ha comunque esaminato lo stesso nel merito, rigettandolo per infondatezza;

– non è applicabile alla presente fattispecie il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3840 del 20/02/2007 (secondo cui secondo cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”), in quanto tale principio, valido per il caso in cui la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello ed abbia altresì in motivazione ritenuto l’appello anche non fondato con argomentazioni ad abundantiam, non vale nell’opposto caso – che ricorre nella specie – in cui la Corte del gravame abbia rigettato l’appello nel merito per infondatezza dei motivi ed abbia altresì nella motivazione svolto argomenti ad abundantiam circa l’inammissibilità dell’impugnazione (nella specie, per difetto di specificità dei motivi);

– deve invero ritenersi che, nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver rilevato – nella motivazione della sentenza – che l’appello sarebbe inammissibile per difetto di specificità dei motivi, abbia cionondimeno esaminato i motivi stessi nel merito ritenendone l’infondatezza (con ciò, peraltro, cadendo in contraddizione e smentendo, nei fatti, la propria precedente affermazione circa il difetto di specificità delle censure), il giudice del gravame non ha inteso spogliarsi della propria potestas iudicandi, ma – piuttosto – ha inteso rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa ad abundantiam, che tuttavia è rimasta fuori dalla decisione finale di “rigetto” nel merito dell’impugnazione;

– in tale ipotesi, il ricorrente per cassazione non può dolersi solo della ritenuta inammissibilità dei motivi di gravame, perchè una tale doglianza implica la mancata pronuncia sul merito di tali motivi, pronuncia che – invece – egli ha ottenuto dal giudice di appello;

– è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione col quale si censuri la ritenuta inammissibilità di un motivo di appello in realtà esaminato e deciso nel merito, in quanto una tale censura non è in grado di incidere sulla ratio decidendi – non censurata – della sentenza impugnata, onde quest’ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa;

– non può, d’altra parte, addivenirsi alla cassazione della sentenza di appello per il solo fatto della erronea valutazione dell’inammissibilità di una impugnazione che è stata comunque esaminata e rigettata nel merito, perchè ciò condurrebbe illogicamente – ad un rinvio della causa al giudice di merito affinchè questi valuti la fondatezza dell’impugnazione che ha già valutato, ciò – peraltro – in palese contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e col principio di economia dell’attività processuale;

– deve in definitiva ritenersi che, allorchè – come nella specie – il rilievo da parte del giudice di appello dell’inammissibilità dei motivi di gravame per difetto di specificità costituisca un mero “obiter dictum”, un argomento “ad abundantiam”, privo di effetti giuridici per il fatto di non aver precluso l’esame dei motivi nel merito e di non aver determinato alcuna influenza sul dispositivo della decisione, fondato su una diversa ratio decidendi (l’infondatezza nel merito dei motivi), è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione col quale ci si dolga solo della ritenuta inammissibilità dei motivi di appello;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale detratto la somma di Euro 14.269.90 dal totale dei danni quantificato dal C.T.U., considerando tale somma relativa a lavori di rifacimento del tetto ritenuti “improponibili”) è parimenti inammissibile, trattandosi di censura di merito relativa alla interpretazione della relazione del C.T.U. e alla valutazione delle risultanze probatorie, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata sul punto esente da errori logici e giuridici;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017

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