Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30353 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. I, 27/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 27/10/2021), n.3035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21746/2020 proposto da:

E.N., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Valentina Graziani, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1669/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in tutte le forme presentata da E.N., nato in Nigeria, il quale ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è sviluppato nei seguenti motivi:

I) Violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 27, degli artt. 8, 27, 2 e 3 della CEDU, dell’art. 16 della Direttiva Europea n. 2013/32 UE, oltre che difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi. La censura denuncia la non adeguata considerazione della situazione socio/politica del Paese e della sua influenza sulle condizioni di vita del richiedente e sulle ragioni di fuga dovute anche a motivi economici;

II) Violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14 e omessa valutazione di fatti decisivi. La censura si appunta sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in considerazione della situazione socio/politica della (OMISSIS);

III) Violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19; la censura concerne il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e lamenta l’errato o omesso esame di fatti decisivi anche in relazione alla integrazione socio/lavorativa in Italia.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. In primo luogo, i motivi veicolano indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

2.3. In secondo luogo, il ricorrente – che aveva raccontato di essere fuggito per ragioni economiche, per potere aiutare la famiglia è stato ritenuto credibile, ma non sono ravvisati nei fatti esposti i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta e con detta censura si limita a contrapporre la propria affermazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della protezione invocata (sussidiaria o umanitaria), alla diversa valutazione del Corte di appello, che ha viceversa evidenziato il fatto che la zona di sua provenienza non era caratterizzata da situazioni di diffuso ed indiscriminato conflitto e rischio per la vita dei cittadini sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate, nonché la mancata allegazione sotto il profilo dell’integrazione sociale di elementi sufficienti ai fini della protezione umanitaria.

2.4. Ne consegue che il ricorso mira, inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019).

2.5. Peraltro, questa Corte ha più volte affermato che, anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, il ricorrente ha l’onere di (quantomeno) allegare gli specifici fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi (Cass. nn. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018), né possono assume rilievo probatorio pronunce giurisdizionali favorevoli ad altri richiedenti, senza alcuna attinenza alla persona del richiedente.

2.6. La motivazione del Corte di appello non è stata nemmeno adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. nn. 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), stante l’inammissibilità della mera denunzia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. n. 33017/2018).

2.7. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U. n. 29459/2019). La Corte di appello ha accertato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. nn. 23778/2019, 1040/2020) e la mancanza di prova circa l’integrazione in Italia.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

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