Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30353 del 18/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/12/2017, (ud. 12/09/2017, dep.18/12/2017),  n. 30353

Fatto

FATTO E DIRITTO

a) Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato perchè risultava correttamente applicata la normativa di cui all’art. 201 C.d.S..

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

b) Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta.

che:

C.L. e N.T., con ricorso del 10 giugno 2014, ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 778 del 2013, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno confermava la sentenza del Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto che aveva rigettato il ricorso avverso il verbale di constatazione della violazione di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 2. Secondo il Tribunale di San Benedetto del Tronto, stante l’assenza del trasgressore e dell’altro coobbligato, al momento dell’accertamento, nessuna contestazione immediata della violazione era possibile, anzi trattavisi di una ipotesi di “non necessità” della contestazione immediata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per un motivo: per violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 385, comma 1, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4959) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Ministero dell’Interno, in data 11 aprile 2016, ha depositato atto di costituzione (tardiva) al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. Tuttavia, non risulta che abbia svolto attività giudiziale.

c) Ritiene infondato il ricorso per le seguenti ragioni:

1.- Secondo i ricorrenti il verbale con cui era stata contestata la violazione di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 5, notificato al sig. C., non riportava nessuna motivazione in ordine alla contestazione differita del medesimo atto. Epperò, specificano i ricorrenti, secondo l’art. 201 C.d.S. e secondo l’art. 385 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., “(…) qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (..) con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve essere notificato all’effettivo trasgressore (….)”.

1.1.- Il motivo è infondato e non può essere accolto.

Va qui osservato che la contestazione immediata imposta dall’art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere, subito, l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone, altrimenti, l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento.

Tuttavia, la stessa disposizione elenca in maniera esaustiva i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata e, tra queste, indica l’ipotesi di un accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Ora, nell’ipotesi in esame, come ha evidenziato il Tribunale “(….), risulta che i verbalizzanti sono intervenuti sul luogo del sinistro, allorquando il trasgressore ed il proprietario coobbligato non erano presenti per essersi allontanati (i verbalizzanti hanno utilizzata il termine “fuga) dopo l’incidente. Come specifica lo stesso Tribunale il semplice richiamo alla “fuga” del trasgressore stava ad indicare, con chiarezza, l’assenza sul luogo del sinistro del trasgressore e/o del proprietario del veicolo. Va da sei che tale notazione integrava gli estremi del perchè non fosse stata effettuata la contestazione immediata della violazione del Codice della Strada e a soddisfare l’obbligo di motivare la mancata contestazione.

1.2.- Va, altresì, precisato che il verbale del 31 dicembre 2012, essendo stato preceduto dalla notifica del verbale di contestazione, dal quale risultava la ragione della mancata contestazione, non aveva ulteriore necessità di specificare, di richiamare, o di riportare la ragione di una mancata contestazione, perchè, ciò, avrebbe integrato gli estremi di una duplicazione inutile: portare a conoscenza del trasgressore (la mancata contestazione immediata della violazione), ciò che già era nel dominio della conoscenza dello stesso trasgressore.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese posto che la parte intimata, in questa sede, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017

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