Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30352 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21428/2015 R.G. proposto da

F.G., rappresentato e difeso, giusta procura in calce

al ricorso, dall’avv. Domenico Tandoi, con domicilio eletto presso

lo studio dell’avv. Mario Racco, in Roma, via Ugo De Carolis, n. 10;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende come per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/7/15 della Commissione Tributaria

regionale della Puglia depositata il 29 gennaio 2015

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre

2019 dal Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo

l’estinzione del giudizio per rinuncia;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Carlo Maria

Pisana.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.G., titolare di omonima ditta individuale, ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia in epigrafe indicata, la quale ha confermato gli avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito d’impresa, con conseguente recupero a tassazione di IRPEF ed I.V.A., avendo ritenuto non inerenti all’attività d’impresa i costi relativi alle prestazioni oggetto del contratto di consulenza stipulato dal ricorrente con la società Futura Immobiliare s.r.l..

I giudici di appello, dopo avere disatteso l’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e per omessa allegazione degli atti richiamati, hanno ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato, con idonea documentazione, l’inerenza della spesa contestata, non essendo a tal fine sufficienti le fatture prodotte, dalle quali non era possibile riscontrare il contratto a cui esse si riferivano, la tipologia dei servizi di consulenza, nè tanto meno il concreto espletamento delle attività previste in contratto.

Hanno, inoltre, ritenuto irrilevante l’esito del giudizio penale svoltosi a carico del contribuente, definito con sentenza di assoluzione passata in giudicato, poichè il contenzioso tributario concerneva l’inerenza dei costi oggetto di contestazione, mentre nel processo penale era stato contestato il diverso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

In data 9 settembre 2019 il contribuente, avendo aderito alla definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere interamente estinto il proprio debito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, e censura la sentenza nella parte in cui non ritiene sussistente il difetto di motivazione degli avvisi impugnati.

Sostiene che gli atti impositivi riportano una scarna descrizione delle prestazioni effettuate dalla società Futura Immobiliare s.r.l. in favore della impresa individuale e difettano della indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche in virtù delle quali le spese sostenute dall’impresa verificata non sarebbero inerenti all’attività svolta.

2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, laddove i giudici d’appello hanno considerato sufficiente, ai fini della legittimità degli avvisi, la riproduzione del contenuto minimo essenziale degli atti richiamati segnatamente dei processi verbali di constatazione redatti sia a carico della ditta contribuente che nei riguardi della società Futura Immobiliare s.r.l. – non ravvisando la necessità di allegare tali atti.

Secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, qualora l’atto su cui si basa la motivazione dell’avviso di accertamento è estraneo al contribuente come nel caso di specie il verbale redatto nei confronti della Futura Immobiliare s.r.l. – non può ritenersi soddisfatto l’onere motivazionale qualora l’Ufficio sia in grado soltanto di dimostrare la possibilità per il contribuente di prendere conoscenza di tale atto o documento in virtù del semplice richiamo agli estremi dello stesso, poichè in tali casi il contribuente vedrebbe ingiustificatamente ridursi il tempo a sua disposizione per valutare l’atto richiamato e per organizzare la difesa.

3. Con il terzo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e del D.Lgs. n. 446 del 1996, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – il ricorrente sostiene che i giudici di secondo grado hanno errato laddove hanno affermato che i costi relativi alle operazioni contestate, sebbene oggettivamente esistenti, non fossero deducibili dal reddito assoggettabile ad IRPEF e dalla produzione soggetta ad IRAP, nè detraibili ai fini I.V.A.

Risultando dalla documentazione prodotta che l’impresa individuale, non disponendo di risorse interne, aveva sottoscritto un contratto di consulenza con la società Futura Immobiliare s.r.l. che prevedeva la tipologia dei servizi, che ogni operazione era stata regolarmente fatturata e contabilizzata e che i pagamenti in favore della Futura Immobiliare s.r.l. erano stati effettuati mediante bonifici bancari, ad avviso del ricorrente, i costi sostenuti devono considerarsi inerenti sotto il profilo quantitativo all’attività svolta dall’impresa individuale.

4. Con il quarto motivo, deducendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., lamenta che il giudice d’appello, dopo avere escluso l’efficacia vincolante nel processo tributario del giudicato penale derivante dalla sentenza n. 539 del 26 settembre 2012 del Tribunale di Trani (prodotta nel giudizio di primo grado) – con la quale era stato assolto con formula piena (“perchè il fatto non sussiste”) dal reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 – ed avere ribadito che il giudice tributario, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, può verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare, ha omesso di procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi disponibili e di dare conto del percorso logico seguito per escludere la rilevanza dell’affermazione del giudice penale, secondo cui “le fatture oggetto d’imputazione sono state emesse per rapporti finanziari effettivamente esistenti, come attestato dai soggetti che hanno effettuato attività d’impresa con gli odierni imputati”.

5. Con l’atto di rinuncia depositato in data 9 settembre 2019 il ricorrente ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di non avere, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio.

5.1. Va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083).

5.2. Applicando il principio richiamato al ricorso in esame, questo Collegio rileva che la parte ricorrente ha documentato di avere presentato, in relazione ad entrambi gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e l’avvenuta comunicazione dell’esattore, ma non ha dimostrato di avere pagato gli importi dovuti.

5.3. In difetto di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sui documenti prodotti dal contribuente con l’istanza, in conformità ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, va, quindi, dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata.

Non deve, tuttavia, essere dichiarata anche la cessazione della materia del contendere, non risultando che il ricorrente abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese perchè nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

Neppure sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo”.

In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6 – 1, ord. n. 23175 del 12/11/2015; Cass., sez. 5, ord. n. 31732 del 7/12/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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