Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30352 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30352 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 2687-2017 proposto da:
GIAMPAOLO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE
BRANDI BISOGNI;
– ricorrente nonchè contro
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA (procuratrice e
rappresentante della GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA
SPA) e CALABRESE LUIGI;
– intimati avverso la sentenza n. 7124/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,
emessa il 07/06/2016;

Data pubblicazione: 18/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Claudio
Giampaolo ha impug-nato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 7
giugno 2016, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del

domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, subito per
asserito investimento, quale pedone, cagionato dall’autovettura di
proprietà di Luigi Calabrese, assicurata presso la Generali Italia S.p.A.
(già Ina Assitalia S p A );
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli
intimati Luigi Labrese e la Generali Business Solutions s.c.p.a.
(procuratrice e rappresentante della Generali Italia S.p.A.);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comurùcata al difensore del ricorrente, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che, con il primo motivo, è denunciata “erronea
valutazione delle risultanze processuali. Omessa e/o erronea
applicazione dei principi della Suprema Corte e delle norme di diritto”,
per non aver il Tribunale, nonostante l’attore avesse provato “le
circostanze di tempo, di luogo, la dinamica del sinistro e le
conseguenze dannose dell’investimento”, applicato il principio per cui,
in caso di investimento del pedone, il danneggiante, per liberarsi dalla
presunzione di responsabilità, ex art. 2054, primo comma, cod. civ.,
doveva dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
che, con il secondo mezzo, è dedotto “omesso esame del
motivo dell’appello in merito alla richiesta di rinnovazione dei mezzi
Ric. 2017 n. 02687 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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Giudice di pace di Barra-Napoli che, a sua volta, aveva respinto la sua

istruttori” e, segnatamente, in relazione alla istanza di “rinnovazione
della ctu medica”;
che i motivi, da potersi scrutinare congiuntamente, sono
inammissibili, giacché — oltre a palesarsi evidente il vizio di carente
sommaria esposizione dei fatti di causa, ai sensi del n. 3 dell’art. 366

contenuti della sentenza gravata -, di quest’ultima, in ogni caso, non
colgono affatto la ratio decidendi, la quale, lungi dal riconoscere come
provate le circostanze di fatto relative alla dinamica del sinistro, ha
confermato la reiezione della domanda attorea già disposta dal primo
giudice escludendo proprio che fosse dimostrata in radice la
verificazione del sinistro stradale descritto e posto a base della
domanda” (p. 3 della sentenza di appello), con ciò ritenendo assorbito
anche il motivo di gravame sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u.
medico-legale, in quanto attinente alla prova del quantum debeatur, del
tutto irrilevante una volta accertato come insussistente l’ an debeatur;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non
occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio
di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 novembre
2017.

cod. proc. civ., in assenza di intelligibili riferimenti (tra l’altro) ai

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