Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30351 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. I, 27/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 27/10/2021), n.30351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14234/2020 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Petracca;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4966/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.O., cittadino del (OMISSIS), ricorre per sei mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 12 novembre 2019, con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente ha anzitutto sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa che prevede l’istituzione dei giudici ausiliari presso le corti d’appello.

Il primo mezzo denuncia violazione del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge nonché difetto di costituzione del giudice, censurando la sentenza impugnata perché pronunciata da un collegio costituito in applicazione di un “progetto per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione” adottato dal Presidente della corte d’appello di Venezia e bocciato dal CSM.

Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni della ricorrente e per omessa collaborazione dell’accertamento dei fatti, censurandosi la sentenza impugnata per violazione delle norme relative al dovere di cupe azione istruttoria del giudicante, in particolare per quanto concernente la valutazione delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale in sede di audizione giudiziale.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, censurando la sentenza impugnata per non aver applicato le norme di legge che disciplinano nel nostro ordinamento il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il quarto mezzo denuncia violazione e/o errata applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) e c), censurando la sentenza impugnata per aver omesso di verificare se ed in quale misura la situazione personale del ricorrente potesse in ogni caso essere oggetto di protezione sussidiaria.

Il quinto mezzo denuncia violazione e/o errata applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver negato la protezione umanitaria.

Il sesto mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omesso esame della documentazione allegata comprovante l’integrazione del ricorrente.

RITENUTO CHE:

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, con riguardo ai giudici ausiliari delle corti d’appello, è stata decisa dalla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, nel senso dell’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57). Il che sta a significare che allo stato la dichiarata incostituzionalità nulla rileva.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo mezzo non è autosufficiente: esso si fonda su documenti indicati ai nn. 4 e 5 dell’indice in calce al ricorso, a pagina 49 del medesimo, il cui esatto contenuto non è descritto, senza che riesca a comprendersi per quale ragione la “bocciatura” da parte del CSM del “progetto per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione” adottato dal Presidente della Corte d’appello di Venezia determinerebbe vizio di costituzione del giudice.

Il secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili perché non autosufficienti. Essi si fondano anzitutto sulle dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alla commissione territoriale, ma il relativo verbale non risulta prodotto e neppure risulta localizzato (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

Il quinto mezzo è inammissibile, ancora una volta per difetto di autosufficienza. Secondo il ricorrente, egli avrebbe diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione della sua integrazione in Italia: e tuttavia non è dato comprendere in che cosa esattamente detta integrazione consisterebbe, dal momento che lo stesso assume per un verso di aver lavorato presso tale Roana cereali S.n.c., senza che tuttavia nulla si sappia delle concrete caratteristiche del lavoro svolto, della sua stabilità ed attitudine a testimoniare un effettivo radicamento, e, per altro verso, di allenarsi con una società calcistica, circostanza, quest’ultima, che, indipendentemente dalla sua rilevanza, è altrettanto genericamente allegata, mancando però dell’indicazione degli elementi istruttori che la comproverebbero.

Il sesto mezzo è inammissibile: si lamenta “la mancata valutazione dei documenti prodotti comprovante l’integrazione socio-lavorativa del ricorrente”, ma tali documenti non sono identificati e tanto meno è descritto il loro contenuto.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

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