Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30351 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30351 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 2616-2017 proposto da:
DENINNO MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
RIPETTA n. 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che
lo rappresenta e difende;

– ricorrente nonchè contro
TEMPERI SERGIO;

– intimato avverso la sentenza n. 3895/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 17/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo,
Matteo Deninno ha impugnato, per quanto concerne il capo relativo

Data pubblicazione: 18/12/2017

alla liquidazione delle spese di secondo grado, la sentenza della Corte
di appello di Roma, in data 17 giugno 2016, che – nel rigettare il
gravame interposto da Sergio Temperi avverso la g decisione del
Tribunale di Roma che, a sua volta, aveva respinto homanda del
medesimo Temperi volta alla restituzione, da parte del medesimo

compensava per metà le spese di appello e poneva la restante metà a
carico dell’appellante Temperi, liquidando per il secondo grado euro
1.500,00, di cui euro “1.000,00 per onorari”;
che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato
Sergio Temperi;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il
ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che, con l’unico, articolato, mezzo è denunciata, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione
degli artt. 91, 92, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 13
della legge n. 247 del 2012, 4 del d.m. n. 55 del 2014 e tabella allegata,
1 del d.l. n. 1 del 2012, 1 del d.m. n. 140 del 2012 e 2233 cod. civ.,
assumendosi che la Corte territoriale, in assenza lcuna di motivazione,
avrebbe liquidato gli onorari in misura addirittura inferiore al massimo
di decurtazione consentita rispetto allo scaglione da curo 52.001,00 a
euro 260.000,00, da prendersi a riferimento in ragione del valore della
domanda attorea (euro 100.000,00);
che il motivo è manifestamente fondato in relazione alla censura
(che può emendarsi nel riferimento all’evocato paradigma di cui al n. 3
Ric. 2017 n. 02616 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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Deninno, della somma di euro 100.709,10, quale preteso indebito -,

dell’art. 360 cod. proc. civ., da intendersi, secondo la sostanza della
denuncia, in quello del n. 4 dello stesso art. 360: cfr. Cass., sez. un., n.
17931/2013) di violazione del combinato disposto di cui agli artt. 132
cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per non aver la Corte
territoriale affatto motivato (Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass. n.

spese processuali di secondo grado, operata ben al di sotto dei
parametri minimi di cui al d.m. n. 55 del 2014, con assorbimento delle
ulteriori censure;
che, a tale ultimo riguardo, occorre, altresì, precisare che la
censura, pure assorbita, di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. [sub “n)”, a p. 11 del ricorso] va, comunque, intesa come rivolta a denunciare
il quantum della liquidazione e non già la disposta compensazione delle
spese del grado, altrimenti dovendosi reputare inammissibile per
insanabile contraddittorietà con la decisa e netta intenzione del
ricorrente di circoscrivere l’impugnazione, per l’appunto, al predetto
profilo del quantum, come emerge chiaramente a p. 4 del ricorso (ove si
afferma che la compensazione delle spese non è oggetto di
contestazione e il capo di sentenza impugnato è solo quello della
misura della liquidazione) e nelle stesse “conclusioni” del ricorso (pp.
11 e 12);
che, in relazione alla censura meritevole di accoglimento, va
osservato quanto segue:
– il regolamento di cui al d.m. n. 55 del 2014, emanato in forza
dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 e in un assetto
ordinamentale che già contemplava l’abrogazione delle tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9 del d.l. n. 1 del
2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012),
disciplina i “parametri” dei compensi all’avvocato per la prestazione
Rtc. 2017 n. 02616 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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20648/2015, Cass. n. 7402/2017) sulla misura della liquidazione delle

professionale resa (per quanto interessa ai fini della presente decisione)
in ambito giudiziale.
Tali “parametri”, indicati dal comma 1 dell’art. 4 del citato d.m.,
operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del
compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nella

poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali (aumento
fino all’80 per cento, diminuzione fino al 50 per cento; per la fase
istruttoria, l’aumento è possibile fino al 100 per cento e la diminuzione
fino al 70 per cento).
Non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei
minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione deí
onorari professionali (art. 24 della legge n. 794 del 1942; cfr. anche
Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140
del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la
prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di
riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e
diminuzioni, costituiscono solo criteri di orientamento della
liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura
economica standard (quella media) del valore della prestazione
professionale.
Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi
della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad
indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi
determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in
quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma
secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi,
somme praticamente simboliche, non consone al decoro della
Ric. 2017 n. 02616 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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tabelle allegata allo stesso d.m. n. 55 del 2014) su cui poter effettuare,

professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n.
24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).
Pertanto, avverso la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi
in sede di legittimità la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 4, cod. proc. civ., in quanto resa in base a

minimo costituzionale della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014,
Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 7402/2017) ovvero per error in iudicando,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ipotesi di
violazione del limite di cui al citato art. 2233, secondo comma, cod.
civ.;
che, nella specie, la Corte territoriale, nonostante abbia liquidato
un compenso (euro 1.000,00 “per onorari”, rispetto al quale compenso
è da ritenersi disposta la compensazione per metà delle spese
processuali, giacché il riferimento è alla complessiva liquidazione
operata “per questo grado”) che si discosta in modo certamente
apprezzabile rispetto ai valori medi del d.m. n. 55 del 2014 (scaglione
da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, in ragione del valore della
controversia di euro 100.000,00: valore medio complessivo delle fasi
euro 13.185,00), non ha in alcun modo motivato siffatto scostamento,
incorrendo, dunque, nell’anzidetto vizio di violazione di legge
processuale;
che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata
cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., e, alla stregua
dei parametri anzidetti (secondo, quindi, il valore medio di euro
13.185,00 complessivi), con una decurtazione del 20% (tenuto conto,
ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, della circostanza
che il gravame — come emerge dalla sentenza impugnata — non
Ric. 2017 n. 02616 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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Li/

motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d.

presentava difficoltà particolari ed anzi si prestava ad agevole
risoluzione), deve essere liquidata, a titolo di compensi, la somma
complessiva di euro 10.548,00, cui va aggiunta la somma di curo
500,00 per esborsi (come risultante, per sottrazione, dalla stessa
sentenza di appello), oltre accessori di legge; sulle indicate somme

che il Temperi soccombente va, altresì, condannato al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in
dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, da
distrarsi al difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario in questa
sede.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito: condanna Sergio Temperi al pagamento della metà delle spese
del grado di appello, che liquida, per l’intero, in curo 10.548,00, per
compensi e in euro 500,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento e agli accessori di legge, compensando dette
spese per la restante metà;
condanna il medesimo Temperi al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in curo 2.800,00, per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3

deve, quindi, operare la compensazione per il 50%;

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