Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3035 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. un., 08/02/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. TRIOLA Roberta – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. e M.R., elettivamente domiciliati in

Roma, via Cicerone 44, presso l’avv. Luca Pardini, rappresentati e

difesi dall’avv. Bovecchi Mario giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

A.A.T.O. 1 Toscana Nord in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini 3, presso gli avv.

Menaldi Valerio e Tonyimaso D’Onza, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

GAIA s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso l’avv.

Giuseppe Toscano che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 7299/08 del 30.10.2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 7.12.2010 dal

Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Stefano Santarelli con delega per GAIA S.P.A.;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. IANNELLI Domenico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. rilevava quanto segue:

” F.A. e R.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 7299 del 23.12.2008 con la quale il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, decidendo sull’appello proposto contro la statuizione di primo grado del giudice di pace di Pietrasanta, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di condanna della A.A.T.O. n. 1 Toscana Nord, formulata in ragione della pretesa illegittimità dei criteri di determinazione delle tariffe applicate e del connesso incasso di somme non dovute.

Hanno resistito con controricorso la Gaia s.p.a., e la A.A.T.O. n. 1 Toscana Nord, quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale. In particolare, con il solo motivo del ricorso principale F. e M. hanno denunciato violazione di legge per il fatto che nella specie le tariffe applicabili avrebbero natura privatistica, l’assenza di contatori avrebbe determinato la necessità di applicare le tariffe previgenti, la difforme interpretazione adottata sul punto dall’ente gestore sarebbe illegittima e la detta illegittimità sarebbe prospettabile davanti al giudice ordinario.

Con il ricorso incidentale la A.A.T.O. ha poi lamentato violazione di legge, con riferimento alla disposta compensazione delle spese processuali. Ciò premesso, il relatore propone la trattazione dei ricorsi in Camera di Consiglio, ritenendo inammissibile quello principale e manifestamente infondato quello incidentale, quanto al primo, poichè si tratta di sentenza pubblicata nel dicembre 2008, rispetto alla quale è applicabile l’art. 366 bis c.p.c. (L. n. 60 del 2009, artt. 47 e 58, comma 5), che prevede che i motivi di ricorso per cassazione debbano essere corredati della formulazione di corrispondenti quesiti di diritto, nella specie viceversa non formulati; quanto al secondo, in quanto la compensazione delle spese è stata disposta in ragione della natura della pronunzia (in rito) e della complessità della materia, e quindi sulla base di motivazione immune da vizi logici, per di più neppure specificamente censurata sotto l’aspetto del richiamo ai giusti motivi”.

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., osserva il Collegio che i detti rilievi, sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno formulato conclusioni o depositato memorie, sono condivisibili.

Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile, circostanza da cui discende l’inefficacia dell’impugnazione incidentale (art. 334 c.p.c., comma 2), essendo questa tardiva (la sentenza impugnata è stata depositata il 23.12.2008, il ricorso principale è stato notificato il 21.1.2010, quello incidentale datato 26.2.2010 – risulta ricevuto dall’ufficiale giudiziario per la notifica in data 1.3.2010). L’esito negativo dei due ricorsi induce alla compensazione delle spese giudiziali fra il ricorrente principale e quello incidentale, mentre seguono per il resto la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale e inefficace quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità fra F.A. e R.M., da un lato, e A.A.T.O. 1 Toscana Nord, dall’altro. Condanna F.A. e R.M., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da Gaia s.p.a. nel giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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