Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30349 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 23/11/2018), n.30349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24664/2012 R.G. proposto da:

Società Edilstrade Costruzioni s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Amadori, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Claudio Colini, in Roma, Via Albenga, n. 45, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Trentino depositata l’1 agosto 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.A seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento nei confronti della società Edilstrade Costruzioni s.r.l. per Iva, Irpeg e Irap relative all’anno 2002. In particolare, l’Ufficio non riconosceva crediti vantati dalla contribuente per l’anno 2001, non avendo la stessa presentato la dichiarazione Iva all’interno del modello Unico 2002.

2.Avverso tale cartella proponeva ricorso la contribuente evidenziando che il modello 2002 non era stato inviato, ma negli anni 2002 e 2003, la società aveva provveduto alla definizione degli anni pregressi con invio di condono “tombale” sia per l’anno 2001 che per l’anno 2002, che, quindi, si era regolarizzata l’omessa dichiarazione per l’anno 2001, che tale credito, peraltro, esisteva come da documentazione in possesso dell’Amministrazione, che, dunque, era inammissibile la procedura ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ed erano documentati i crediti Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2001.

3.La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso esaminando solo una parte delle doglianze della società e rilevando che i documenti erano in possesso dell’amministrazione, mentre non poteva essere utilizzato il procedimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, senza fare, però, menzione della efficacia del condono.

4.Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate rilevando che la dichiarazione del 2001 era stata inviata in modalità cartacea solo nel 2006, che al ricorso non era stata allegata documentazione contabile, che l’Ufficio si era riservato di procedere ad una valutazione del condono tombale, che solo in parte erano documentate le deduzione della società.

5.Con sentenza depositata l’1-8-2011 la Commissione tributaria regionale del Trentino accoglieva l’appello della Agenzia delle Entrate, rilevando che la contribuente, pur potendo contestare il merito della cartella, si era limitata a chiedere la dichiarazione di non applicazione del procedimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, che la società non aveva presentato neanche le dichiarazioni dal 1996 al 2000, che era onere del contribuente presentare la documentazione idonea a dimostrare le sue pretese tributarie, che l’Ufficio non poteva “dedurre” un credito che non era documentato dalle dichiarazioni precedenti.

6.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società.

7.Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8,9 e 9 bis, in quanto la ricorrente ha provveduto a presentare dichiarazione integrativa per gli anni dal 1997 al 2002 ai sensi di tali disposizioni, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Tali articoli (art. 8, comma 6 e art. 9, comma 10) prevedono la preclusione, nei confronti del dichiarante, di ogni accertamento tributario o contributivo.

2.Con il secondo motivo di impugnazione la società deduce l’omessa pronuncia su un punto fondamentale della controversia, con riferimento alla preclusione all’accertamento a seguito del condono tombale, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 6 e art. 9, comma 10, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.Con il terzo motivo la ricorrente censura la decisione della Commissione regionale per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in quanto il procedimento di “controllo automatico” può essere utilizzato solo per la correzione di errori materiali, ma non per negare la detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata omessa. La ricorrente cita in particolare un precedente di legittimità in tal senso (Cass. Civ., 3 aprile 2012, n. 5318).

4.Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia su un punto fondamentale della controversia, con riferimento alla applicabilità dell’accertamento automatico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

5.Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa o carente o contraddittoria motivazione, con riferimento alla applicabilità del procedimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto la ricorrente ha anche avanzato questioni di merito in ordine alla pretesa tributaria, non limitandosi a chiedere la disapplicazione dell’art. 36 bis.

6.Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa o carente o contraddittoria motivazione, con riferimento alla rilevanza della presentazione delle dichiarazioni relative alle annualità precedenti, in relazione alla omissione delle dichiarazioni per gli anni dal 1996 al 2000, trattandosi di anni inconferenti con la questione in oggetto.

7.Con il settimo motivo di impugnazione la società deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, in quanto la contribuente aveva fornito la prova sulla sussistenza dei crediti portati in detrazione, come risulta dal bilancio societario regolarmente presentato presso il registro delle imprese ed in possesso dell’ufficio.

8.11 primo ed il secondo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Invero, la ricorrente ha sollevato sia in primo grado che in secondo grado la questione in ordine alla preclusione per l’amministrazione di effettuare accertamenti per l’anno in contestazione, a seguito della presentazione di condono tombale, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 6 e art. 9, comma 10. Tuttavia, si rileva che la Commissione tributaria regionale ha espressamente e correttamente pronunciato sul punto.

Invero, si legge in motivazione che “il contribuente poteva presentare la documentazione atta a dimostrare le sue pretese tributarie, ma non lo ha fatto neanche in presenza della mancata presentazione delle dichiarazioni di redditi. L’onere della prova spettava al contribuente. L’Ufficio non poteva dedurre un credito che non era documentato dalle dichiarazioni precedenti”.

La Commissione tributaria, quindi, ha pronunciato sulla domanda della contribuente con cui si invocava la preclusione all’accertamento a seguito del “condono tombale”, rilevando che, in realtà, l’intervenuto condono non esimeva la società dal fornire la prova della sussistenza del credito.

Invero, per la Suprema Corte, in tema di detrazione del credito IVA, maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, la prova dei relativi requisiti sostanziali del diritto può essere fornita mediante la produzione delle fatture o di altra documentazione contabile, in cui, tuttavia, non rientra nè l’istanza di condono avanzata ai sensi della L. n. 289 del 2002, nè la dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi (Cass. Civ., 9 novembre 2016, n. 22747).

Tale documentazione non è stata prodotta dalla società, che si è trincerata solo dietro la presentazione della istanza di condono per l’anno in contestazione.

10.Sono infondati anche i motivi tre e quattro che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione.

Invero, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. Civ., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17758).

In particolare, si è chiarito che si deve consentire la lavorazione con procedura automatizzata di un dato omissivo, dovendo l’amministrazione provvedere, appunto, “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”. Il controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del dato della detrazione per pregresso credito d’imposta inserito nella dichiarazione annuale Iva va fatto in correlazione con il dato presente nell’anagrafe tributaria sulla presentazione o meno della dichiarazione annuale Iva nell’anno di maturazione del credito di imposta, ed è uno dei casi più tipici di controllo meramente formale, in assenza totale di profili valutativi ed estimativi.

La Commissione regionale, poi, ha implicitamente riconosciuto utilizzabile il procedimento di controllo automatico (“Il contribuente poteva contestare il merito della pretesa tributaria in presenza di controllo automatico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in quanto la cartella rappresenta il primo atto impositivo notificatogli”).

Pertanto, non v’è stata sul punto omessa pronuncia.

11.I motivi quinto e sesto, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Invero, la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione della decisione, ritenendola insufficiente e contraddittoria, in quanto nella motivazione si legge che “il contribuente poteva contestare il merito della pretesa tributaria in presenza di controllo automatico…in quanto la cartella rappresenta il primo atto impositivo notificatogli. Ha invece preferito che venisse dichiarata la non applicazione dell’articolo stesso”.

Sul punto la contribuente società osserva di avere impugnato la cartella anche per ragioni di merito, con riferimento all’avvenuto condono intervenuto.

Inoltre, nella motivazione della sentenza si rileva, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che “dalle dichiarazioni dell’Ufficio appare che la dichiarazione il contribuente non aveva presentato neanche le dichiarazioni 1996 e 2000. Non c’era quindi la possibilità di verificare se erano crediti non portati in detrazione negli anni precedenti e quindi recuperabili”.

Tale motivazione sarebbe, quindi, inconferente con riferimento all’anno di imposta 2001.

Tuttavia, i due motivi di corso in esame si soffermano su parti della motivazione della Commissione regionale che non costituiscono la ratio decidendi della decisione, ma solo argomentazioni aggiuntive e di contorno rispetto al nucleo centrale della decisione. Nella motivazione, infatti, si rileva, non solo la legittimità dell’utilizzo dell’accertamento automatico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma anche l’assenza di prova del credito vantato dalla ricorrente, che non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.

12.11 settimo motivo è inammissibile.

Invero, si deduce la violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., ma, poi, si censura, non l’errata applicazione della regola sulla ripartizione dell’onere della prova, ma le valutazioni di merito operate dal giudice di appello, sicchè la censura, nei limiti della sua ammissibilità in tema di nuova valutazione delle prove, doveva essere ricondotta, al più, all’interno della insufficiente motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Infatti, nel ricorso per Cassazione si evidenzia che i crediti Irpef ed Irap emergevano “dal bilancio societario regolarmente presentato dalla società ricorrente presso il registro delle imprese, ed in possesso dell’ufficio”, aggiungendo che “l’ufficio stesso ammetteva di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per valutare i crediti portati in detrazione”.

13.La ricorrente deve, quindi, per il principio della soccombenza, rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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