Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30348 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 23/11/2018), n.30348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21869/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.P.;

intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

depositata il 22 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con avviso di accertamento, sulla base di processo verbale di constatazione, a seguito di verifica per gli anni dal 1998 al 2003, l’Agenzia delle entrate accertava che C.P., per l’anno 1999, aveva omesso di dichiarare il proprio reddito di impresa per Euro 11.260,00, anche ai fini Irap. In particolare, si era accertato, in base alle dichiarazioni di R.F., che questi aveva venduto al C. nel 1998 un bosco, che questo bosco, tagliato negli anni 1998 e 1999, aveva prodotto circa 400 quintali di legna.

2.La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente in assenza di prova della attività di impresa, in quanto era ragionevole che il C. avesse utilizzato il legname per uso esclusivamente personale e per l’attività di pizzeria della moglie.

3.La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, evidenziando la sussistenza di un giudicato di rigetto, sulla pronuncia della Commissione regionale per l’anno 1998, tenendo conto del ridimensionamento a 770 quintali di quantità di legna ricavata dal bosco, della mancanza di una organizzazione amministrativa e commerciale e di locali per il commercio della legna e dell’esercizio di una pizzeria da parte della moglie, oltre che dell’impianto di riscaldamento casalingo alimentato a legna. Il presupposto comune alle due fattispecie era rappresentato dalla circostanza che la “legna ricavata dal taglio del bosco acquistato dal C.” era stata “da questo utilizzata per proprio consumo”.

4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate.

5. L’intimato non notificava controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre alla insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare, secondo la ricorrente, non sussiste il giudicato richiamato dalla Commissione regionale, in quanto il giudicato sul tributo dell’anno 1998, che atteneva solo all’iva, non può esplicare i suoi effetti su altre imposte (Irpef ed Irap), nè su presupposti di fatto della fattispecie impositiva del tutto autonomi, perchè potenzialmente mutevoli nel tempo. L’assenza di organizzazione amministrativa e commerciale, come pure l’esercizio da parte della moglie del C. di una pizzeria, nonchè l’impianto di riscaldamento alimentato a legna, sono presupposti di fatto potenzialmente mutevoli nel corso del tempo e degli anno di imposta.

1.1.Tale motivo è fondato.

1.2.Invero, per la Suprema Corte, affinchè una lite possa dirsi coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, non rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l’efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (Cass. Civ., 30 dicembre 2009, n. 28042).

La sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria per l’anno 2008, infatti, passata in giudicato, si fonda su elementi di fatto (assenza di una organizzazione commerciale del C., esercizio di una pizzeria da parte della di lui moglie, utilizzo del legname per il riscaldamento domestico), che sono, per loro natura, mutevoli e cangianti nel tempo, e possono variare nei diversi anni di imposta, sicchè su tali elementi non può estendersi l’autorità del giudicato.

Il giudicato tributario, infatti, attiene alle qualificazioni giuridiche e ad eventuali elementi preliminari delle fattispecie (Cass. Civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916), ma non si estende alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. Civ., 28 maggio 2008, n. 13897).

Pertanto, nella specie, vertendo la questione sulla sussistenza di determinati elementi di fatto, la Commissione tributaria regionale non poteva rilevare il giudicato, ma doveva procedere ad un autonomo esame degli elementi di fatto acquisiti in atti.

1.3.Inoltre, mentre per l’imposta relativa all’anno 1998, il C. aveva contestato solo l’applicazione dell’Iva, mentre si era avvalso del condono di cui alla L. n. 2898 del 2002, art. 9, per le altre imposte, per l’imposta relativa all’anno 1999, l’accertamento riguardava anche l’Irpef e l’Irap.

Invero, ai fini dell’accertamento della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all’identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi: la preclusione dev’essere pertanto esclusa qualora il giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato, ed in particolare, nella materia tributaria, nel caso in cui la controversia riguardi imposte strutturalmente ed oggettivamente differenti da quella che ha costituito oggetto della predetta decisione, e tra le stesse non sia configurabile alcun vincolo giuridico (Cass. Civ., 5 febbraio 2007, n. 2438, ove si è considerato ininfluente in una controversia concernente l’Irpeg e l’Ilor, un giudicato esterno attinente all’iva).

2.La pronuncia va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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