Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30347 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30347 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 26885-2016 proposto da:
SISCA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso da sé medesimo;

– ricorrente contro
MONTERA VINCENZO;

– intimato avverso la sentenza n. 511/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 12/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, Salvatore Sisca,
avvocato, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di

Data pubblicazione: 18/12/2017

Catanzaro, in data 12 aprile 2016, che dichiarava inammissibile il
gravame dallo stesso Sisca proposto avverso la sentenza del Tribunale
di Castrovillari — che lo aveva condannato al pagamento della somma
risarcitoria di euro 10.000,00 in favore di Vincenzo Montera, a titolo di
responsabilità professionale — per essere “strutturato in maniera

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato
Vincenzo Montero;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata ritualmente comunicata all’avv. Sisca, quale difensore di sé
medesimo, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera
di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che: 1) con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 c.p.c.,
per aver errato il giudice di appello a dichiarare inammissibile il
gravame che conteneva tutti i requisiti di cui al citato art. 342 cod.
proc. civ.; 2) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., “omessa pronuncia sul quinto
motivo d’appello relativo al nesso causale e danno risarcibile”; 3) con il
terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., per essere
il diritto azionato “ampiamente prescritto”;
che il ricorso è inammissibile, in quanto il suo confezionamento
prescinde, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ., da una idonea esposizione sommaria della vicenda processuale (tra
le molte, Cass. n. 1926/2015, Cass. n. 19018/2017), segnatamente da
calibrarsi, in modo intelligibile, sulle ragioni decisorie dei due gradi di
Ric. 2016 n. 26885 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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difforme al chiaro disposto di cui all’art. 342 c.p.c.”,

merito, totalmente preterrnesse (essendo riportati soltanto i dispositivi
delle pronunce conclusive di detti giudizi), stante il tenore della
sentenza impugnata, recante una declaratoria di inammissibilità
dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.;
che la rilevata carenza strutturale del ricorso ridonda anche sulla

della denuncia di violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. (con effetto
assorbente dell’intera impugnazione in questa sede, in quanto l’esito
del gravame si è esaurito nella declaratoria di inammissibilità del
gravame, senza che vi stato alcun scrutinio del “merito”), giacché le
argomentazioni essenziali portate dalle pronunce di merito si
rendevano necessarie per consentire a questa Corte, in quanto giudice
del “fatto processuale”, di dare ingresso alla delibazione nel “fondo”
della proposta doglianza, là dove, poi, quest’ultima (costruita
essenzialmente con la sola esplicitazione dei motivi di appello) difetta,
altresì, del supporto di una critica, congruente e intelligibile, investente
le specifiche ragioni assunte dal giudice di appello a fondamento della
statuizione di inammissibilità (tra le altre, Cass. n. 22880/2017);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non occorre
far seguire la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in
assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.

Ric. 2016 n. 26885 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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stessa ritualità (Cass., sez. un., n. 8077/2012 e Cass. n. 25308/2014)

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 novembre
2017.
Il Presidente

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