Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30346 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 23/11/2018), n.30346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10205/2012 R.G. proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Perongini,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco De

Santis, in Roma, Viale Cortina d’Ampezzo, n. 269, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

– controricorrente –

e

Equitalia Sud spa, incorporante Equitalia Polis spa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Fulvio Ceglio,

elettivamente domiciliati presso lo studio Capece Minutolo del

Sasso, in Roma, Via dei Pontefici n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania depositata il 5 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.A seguito di liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, relativa all’anno 2003, l’Agenzia delle entrate notificava a F.G. la cartella di pagamento, per imposte dichiarate e non versate, per Euro 65.232,00, oltre sanzioni ed interessi per Euro 25.153,33.

2.La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso del contribuente, in quanto l’avere subito un sequestro preventivo penale non eliminava l’obbligo di pagamento di sanzioni ed interessi, non potendo la sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari esonerare dalla responsabilità per mancato pagamento delle imposte. Ben poteva il contribuente reperire altre fonti finanziarie.

3.Su appello del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento alle sanzioni, in quanto il sequestro preventivo era stato impugnato invano dinanzi al Tribunale del Riesame di Napoli e non consentiva di attingere somme dal conto corrente, se non previa commissione di reato. Tuttavia, nel dispositivo la Commissione dichiarava dovuti gli interessi sulle imposte pagate in ritardo.

4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente.

5.Notificava controricorso l’Agenzia delle Entrate.

6.Notificava controricorso Equitalia Sud spa, incorporante Equitalia Polis s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con un unico motivo di impugnazione il contribuente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, per contraddittorietà, omessa e insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di motivare sul rigetto della impugnazione per il pagamento degli interessi dovuti sulle somme a titolo di imposta.

1.1.Tale motivo è fondato.

Per la Suprema Corte è integrata l’ipotesi di assoluta carenza di motivazione, quando appunto la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati -, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass. Civ., 2 luglio 2004, n. 12114).

Invero, la Commissione tributaria regionale si è limitata, solo nel dispositivo, ad affermare “dichiara…dovuti gli interessi sulle somme pagate in ritardo”, senza indicare in motivazione la regione per cui, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari, non erano dovute le sanzioni, ma restavano a carico del contribuente gli interessi. Infatti, in sede di appello il contribuente aveva chiesto l’eliminazione sia delle sanzioni che degli interessi (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione ove si riporta il ricorso in appello del contribuente “in subordine, il ricorrente chiedeva l’annullamento della cartella quanto meno nella parte relativa alle sanzioni e agli interessi, in considerazione del fatto che gli stessi erano maturati per la impossibilità di corrispondere il tributo”).

2.La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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