Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30345 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

44, presso lo studio dell’avvocato CALANDRELLI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/04/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 29/10/07, depositata il 03/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’Avvocato De Stefano Alessandro difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Calandrelli Domenico, difensore del controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata e notificata ai sensi della medesima disposizione – condivisa in parte (con esclusione del punto in cui ritiene che la causa possa essere decisa nel merito);

Osserva:

Il sig. M.A., ex dirigente ENEL, ha chiesto il rimborso delle ritenute erariali operate dal FONDENEL (già PIA) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, eccependo che le ritenute erano state erroneamente calcolate. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto applicabile l’aliquota del 12,50%, così come richiesto dal contribuente.

L’Agenzia delle Entrate chiede ora la cassazione della sentenza di appello, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione. Il contribuente resiste con controricorso.

Rileva il Collegio che, in fattispecie assolutamente analoga, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17 T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme provenienti dalla liquidazione del ed. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 1; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R. (Cass. SS.UU. 13642/2011).

Conseguentemente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, va applicata la ritenuta del 12,50 sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria. Per la somma restante va applicato il regime della tassazione separata. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere parzialmente cassata, con rinvio al giudice del merito per la determinazione della somma proveniente dalla liquidazione del c.d.

rendimento di polizza al quale soltanto va applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per gli importi maturati non oltre il 31 dicembre 2000.

La recente affermazione del principio di diritto di riferimento, successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese del giudizio sostenute dalle parti fino ad oggi.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa alla CTR della Puglia.

Compensa le spese del giudizio sostenute dalle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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