Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30344 del 18/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, (ud. 04/10/2017, dep.18/12/2017),  n. 30344

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 26.5.2016, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’ing. M.P. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi omessi nell’anno 2007 in favore della gestione separata di cui alla L. n 335 del 1995, art. 2, comma 26.

La Corte, accertato in fatto che l’ing. M. era iscritto all’Albo degli Ingegneri e degli Architetti e che, oltre ad essere lavoratore dipendente iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, aveva svolto nel periodo in questione anche attività libero-professionale, per la quale aveva versato all’INARCASSA il contributo c.d. integrativo, ha ritenuto il pagamento di quest’ultimo non valesse ad escludere il professionista dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata, trattandosi di contributo dovuto per finalità solidaristiche, che non metteva capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale.

Ricorre conto tali statuizioni l’ing. M.P., con un unico motivo. L’INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18,comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo egli lavoratore dipendente iscritto presso altra gestione previdenziale, come tale non tenuto a versare all’INARCASSA il contributo soggettivo, ma solo il contributo integrativo, la sua situazione ricadrebbe nell’ambito della seconda ipotesi della disposizione citata, secondo la quale sono iscritti alla gestione separata “i soggetti che svolgono attività (…) non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11”, vale a dire “gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103”, tra cui appunto l’INARCASSA.

Il motivo è infondato.

Va premesso che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ha previsto, per quanto qui interessa, che “sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010).

Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell’attività lavorativa svolta dall’iscritto, la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talchè l’obbligazione contributiva dell’iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all’unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall’altra gestione a cui l’iscritto è assicurato in relazione all’ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne è conferma il D.M. n. 281 del 1996, art. 6 che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ha espressamente chiarito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.

E’ in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell’interpretare la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 cit., ha previsto che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”, stabilendo altresì che “resta ferma la disposizione di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, art. 3, comma 1, lett. d) ” (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l’inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell’ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un’altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che – come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo – le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994).

Orbene, tenuto conto del rinvio operato dal D.L. n. 98 del 2011, cit., art. 18, comma 12, agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l’esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell’istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto – collega l’obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l’iscritto svolga o meno un’ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.).

Così ricostruito il combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l’iscrizione all’INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (L. n. 1046 del 1971, art. 2 la cui disposizione è stata reiterata dalla L. n. 6 del 1981, art. 21,comma 5, e, da ultimo, dall’art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall’iscrizione all’INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev’essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest’ultimo (L. n. 6 del 1981, art. 10 riprodotto negli stessi termini dall’art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA).

Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all’INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all’istituzione di quest’ultima è che all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Nè ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacchè il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell’INARCASSA di disporre di un’ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l’INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984).

Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell’INARCASSA abbia recentemente previsto che la “quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo”, venga computata nell’ambito del “montante contributivo individuale”: fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all’INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.

Nè potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un “versamento contributivo”, non sarebbe consentito all’interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest’ultima ad imporre che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l’interprete dovrebbe astenersi dall’introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un’interpretazione tutt’altro che “letterale” del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre. Il ricorso, pertanto, va rigettato. L’assoluta novità della questione trattata, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017

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