Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30343 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, (ud. 01/04/2021, dep. 27/10/2021), n.30343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25813-2019 proposto da:

T.N., rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO

PICCIOTTO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il DECRETO pronunciato dal TRIBUNALE DI MESSINA in data

9/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 26/7/2019, ha rigettato l’impugnazione che T.N., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

T.N., con ricorso notificato il 26/8/2019 (il 25/8/2019 è stata domenica), ha chiesto la cassazione del decreto per cinque motivi.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente,

lamentando la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 10, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto, con motivazione apodittica, che la narrazione svolta dal richiedente non fosse credibile senza, tuttavia, disporre, nonostante la richiesta in tal senso formulata all’udienza del 20/6/2019, l’audizione dello stesso, e senza tener conto della relazione svolta dalla psicologa.

2.1. Il motivo è infondato. In tema di protezione internazionale, questa Corte, nell’enunciare il principio secondo cui, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso, per inidoneità del procedimento a consentire il pieno dispiegamento del contraddittorio, salvo che non sia stato lo stesso richiedente ad aver visto accolta la propria istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione, ha precisato che l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, non comporta automaticamente la necessità di dar corso all’audizione del richiedente (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 32318 del 2018). Tale affermazione trova conforto nella giurisprudenza comunitaria, la quale, pronunciandosi in ordine all’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, ha precisato che l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità incaricata di procedere all’esame della stessa e non si applica, pertanto, nei procedimenti d’impugnazione, in quanto l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’art. 46, par. 3, della direttiva dev’essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

2.2. Non merita, pertanto, alcuna censura il decreto impugnato se il tribunale, dopo aver fissato l’udienza di comparizione, ha (implicitamente) ritenuto di non procedere all’audizione del richiedente. Il ricorrente, dal suo canto, non ha chiarito quali fatti aveva intenzione di narrare innanzi al tribunale per chiarire o integrare le dichiarazioni rese innanzi alla commissione territoriale, né risulta che, con il ricorso al tribunale, avesse introdotto temi di indagine ulteriori rispetto a quelli a suo tempo narrati. Il tribunale, dunque, in mancanza di deduzione di fatti nuovi e diversi, aveva, evidentemente, a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione ed ha, pertanto, legittimamente provveduto sulla domanda di protezione internazionale non essendo a tal fine necessario sentire nuovamente la parte richiedente.

2.3. Per il resto, la Corte ribadisce che, ai fini della protezione internazionale, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019). Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente in ordine alle ragioni che l’avevano indotto a lasciare il proprio Paese, e cioè la sua omosessualità, non fosse credibile in quanto intrinsecamente contraddittorio ed ha, pertanto, legittimamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che la stessa fosse soggettivamente credibile.

2.4. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto (del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente ha del tutto omesso di censurare specificamente, com’e’ imposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare ancorché risultanti dagli atti del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata: escluso, peraltro, ogni rilievo al mancato esame di tutti gli elementi istruttori acquisiti in giudizio (compresa la relazione della psicologa) una volta fatto che, come nella specie, il fatto rilevante ai fini del giudizio, e cioè la dichiarata omosessualità del richiedente, sia stata presa in esame nella pronuncia impugnata. Il ricorrente, del resto, pur lamentandone il mancato esame, non ha provveduto a riprodurre in ricorso, neppure nei suoi tratti essenziali, il contenuto della predetta relazione. Ed e’, invece, noto che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quanto meno l’onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cfr. Cass. n. 26174 del 2014).

2.5. E l’inattendibilità del racconto svolto dal richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce, com’e’ noto, motivo sufficiente per negare la concessione dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sul rilievo che nella zona di provenienza del richiedente, e cioè la zona sud-occidentale del (OMISSIS), non vi è alcun conflitto armato né una situazione di violenza generalizzata tale da far temere che la sola presenza sul territorio esporrebbe qualsiasi civile ad un grave pericolo per la sua incolumità, senza, tuttavia, considerare che la mera indicazione dei siti che dovrebbero contenere le informazioni sulla situazione socio-politica del Paese di provenienza non consente al richiedente di verificare se dette informazioni siano precise e aggiornate, come richiesto dall’art. 8, comma 3 cit.

4.1. Il motivo è infondato. Il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e cioè per la sussistenza nel suo Paese d’origine di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona, sul rilievo che, come emerge dalle informazioni consultabili nei siti www.ecoi.net e www.refworld.org, nella zona di provenienza dello stesso, e cioè il (OMISSIS) sud-occidentale, non vi è alcun conflitto armato né una situazione di violenza generalizzata tale da far temere che la sola presenza sul territorio esporrebbe qualsiasi civile ad un grave pericolo per la sua incolumità, potendosi riscontrare attacchi terroristici nelle zone del nord-est, moto distanti dal posto in cui è nato e vissuto il ricorrente.

4.2. Il riconoscimento di tale forma di protezione sussidiaria presuppone, in effetti, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), che, in conseguenza degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020), indicando la fonte a tal fine utilizzata nonché, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (cfr. Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

4.3. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti. Il tribunale, infatti, indicando le fonti internazionali consultate, ha inequivocamente ritenuto che, in forza delle informazioni ivi raccolte, nella zona di provenienza del richiedente, non sussista un conflitto interno o internazionale né una situazione di violenza generalizzata. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020).

4.4. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito (e non, di certo, alle decisioni giudiziarie sul punto favorevoli, come ha fatto il ricorrente), in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

5. Con il quarto ed il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione apodittica ed apparente, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, senza, tuttavia, valutare, la situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente in ragione del suo inserimento in una struttura per la cura delle tossicodipendenze e della sua omosessualità.

6. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria, com’e’ noto, costituisce una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo – incontestatamente – applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Nel caso in esame, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità dello stesso che possa giustificarne il riconoscimento. Si tratta di un apprezzamento in fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato come emergenti dagli atti del giudizio di merito.

7. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

8. Nulla per le spese di lite in mancanza di una effettiva attività difensiva da parte del ministero.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA