Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30343 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 26/03/2018, dep. 23/11/2018), n.30343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13688-2011 R.G. proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico M. Palermo e

dall’avv. Angelo Stefanori, ed elettivamente domiciliato in Roma,

via Giuseppe Ferrari n. 2, presso lo studio di quest’ultimo.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, sezione 10, n. 170/10/10, pronunciata il 20/05/2010,

depositata il 15/07/2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2018

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del

ricorso; udito l’Avvocato Angelo Stefanori;

udito l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.V. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria (hinc: CTR) n. 170/10/10, che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza del contribuente di rimborso delle ritenute fiscali, ai fini IRPEF, per gli anni 2004 e 2005, per Euro 718,48, effettuate dall’INPS sul trattamento pensionistico del contribuente, pari al controvalore della riduzione tariffaria per il consumo di energia elettrica – ha confermato la sentenza di primo grado, sfavorevole al contribuente.

La CTR, condividendo la sentenza di primo grado, ha ritenuto che le riduzioni sulle tariffe di vendita dell’energia elettrica accordate dall’Enel ai propri dipendenti costituiscono compensi in natura, come tali assoggettabili all’IRPEF, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 3 (TUIR).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Primo motivo di ricorso: “Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il ricorrente lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata che, limitandosi a condividere la valutazione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, non ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta a qualificare quale compenso in natura, assoggettabile ad imposizione anche nei confronti dei pensionati, lo sconto sul prezzo dell’energia elettrica, fornita dall’Enel, soggetto diverso dall’ente che corrisponde il trattamento pensionistico.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale s’intende dare continuità, il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione riferibile ratione temporis al caso di specie, di: “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” riguarda necessariamente un: “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, al quale non possono essere assimilate le questioni e le argomentazioni giuridiche che, pertanto, risultano irrilevanti e comportano l’inammissibilità delle relative censure, irritualmente proposte (Cass. 29/07/2015, n. 15997).

Nel caso in esame, appare evidente che la sentenza d’appello non è criticata per omessa, insufficiente motivazione circa un fatto storico, controverso e decisivo per il giudizio, ma piuttosto, in modo inammissibile, per avere erroneamente risolto la questione di diritto concernente la natura giuridica dello sconto sul prezzo dell’energia elettrica di cui beneficiano i dipendenti e gli ex dipendenti e pensionati dell’Enel.

2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 6, 11,13,49 e 51 e dell’art. 2120 c.c.(art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il ricorrente premette che la vicenda riguarda la natura giuridica dello sconto sull’energia elettrica praticato dall’Enel ai propri dipendenti e pensionati, ovvero se esso abbia o meno carattere retributivo e, dunque, se sia o meno tassabile; si duole, quindi, che la CTR, fraintendendo il significato dell’art. 51 TUIR (che, secondo la sua prospettazione, qualifica come reddito di lavoro dipendente tutte le somme a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali), abbia equiparato, ai fini dell’assoggettabilità a tassazione, il reddito di lavoro dipendente ed il trattamento pensionistico fruito dal lavoratore a fine rapporto.

2.1. Il motivo è infondato.

S’intende dare continuità all’orientamento della Corte che si è già occupata, in passato, del medesimo argomento ed ha affermato che: a) in base all’art. 51 TUIR: “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”; b) questa regola è espressione del principio della c.d. “onnicomprensività” del reddito di lavoro con riguardo a tutto quanto percepito dal dipendente “in relazione al rapporto di lavoro”, il che comporta che si debbano includere in questa categoria reddituale anche gli importi e le erogazioni in genere integranti, come nel caso di specie, un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro a talune categorie di lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione (fringe benefit); c) tali vantaggi – che, se erogati in natura, sono quantificati economicamente secondo il criterio generale del “valore normale” ex art. 9 TUIR – si ricollegano direttamente alla prestazione lavorativa ed alla retribuzione, di cui concretano un componente; d) la connessione con il rapporto di lavoro è palesata dal fatto che lo “sconto elettrico” (ossia la riduzione tariffaria sul consumo energetico) non assolve a una funzione di agevolazione o sostegno sociale esente essendo prevista dalla contrattazione collettiva a favore dei dipendenti Enel, sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro; e) nulla toglie che la riduzione tariffaria continui ad essere attribuita, una volta cessato il rapporto di lavoro, anche a favore dei pensionati Enel; f) la cessazione del rapporto di lavoro non muta la sostanza del problema, in quanto anche le somme erogate dall’ente di gestione in relazione al trattamento pensionistico sono equiparate ex lege (art. 49, comma 2, lett. a), TUIR) ai redditi di lavoro dipendente (Cass. 12/01/2017, n. 586).

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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