Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30343 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 21/11/2019), n.30343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4969/2013 R.G. proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Geremia,

con studio e domicilio in Venezia San Marco 2915;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Veneto – Venezia-Mestre n. 108/14/12 pronunciata il 17 ottobre 2012

e depositata il 22 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Co: Marcello M. Fracanzani;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Tassone Kate che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e di quello incidentale;

Udito l’avv. dello Stato Giancarlo Caselli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente, esercente l’attività di noleggio con conducente di natante a motore nelle acque interne del Comune di Venezia, veniva attinto da accertamento analitico-induttivo per l’anno d’imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava i suoi ricavi in Euro 131.216,00 a fronte di quelli dichiarati in Euro 78.072,00, basandosi su alcuni elementi esterni all’attività, quali l’acquisto di una casa nel 2007 e di imbarcazione nel 2008, l’insufficienza del reddito dichiarato a consentire il mantenimento della famiglia ed altri impegni finanziari, nonchè su alcuni elementi interni alla attività professionali, attinenti a costi e ricavi indotti dalla analoga attività di taxista.

Impugnato il provvedimento, la CTP apprezzava alcune ragioni del contribuente, quali l’apporto reddituale della moglie al mantenimento familiare, i differenti anni d’imposta, rispetto quello accertato, in cui si sono concreati l’acquisto della casa (2007) e della nuova imbarcazione (2008), peraltro con mutuo. Pur accogliendo in linea di principio anche le doglianze del contribuente circa l’impossibile equiparazione fra taxisti e noleggiatori applicando le medie dei primi indifferentemente anche ai secondi, non di meno la CTP concludeva con una riduzione forfettaria delle maggiori imposte accertate, anzichè eliminare in radice il provvedimento contestato perchè radicalmente viziato.

L’appello del contribuente era respinto dalla CTR che confermava l’impianto della sentenza di primo grado, peraltro senza riconoscere la riduzione riconosciuta dalla CTP, ritenuta non motivata.

Propone ricorso il contribuente affidandosi a dieci motivi, cui replica l’Amministrazione con controricorso e ricorso incidentale. In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria.

Il ricorso è stato chiamato all’odierna pubblica udienza a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi in data 5 aprile 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente osservare come la sentenza impugnata si regga su tre rationes: 1) natura e presupposti dell’accertamento analitico-induttivo; 2) assimilabilità di noleggiatori e taxisti; 3) giorni effettivamente lavorati dal contribuente, da cui proiettare l’effettivo ricavo nel periodo d’imposta.

Questa Corte, dando seguito all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite 12 dicembre 2014 n. 26242, ritiene di procedere all’esame delle ragioni di più pronta soluzione, o con carattere assorbente sulle altre.

– Ricorso principale

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1), comunque, motivazione tautologica (violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 14, art. 161 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6): in punto presupposto dell’accertamento. In buona sostanza si ritiene che la CTR abbia travisato il motivo di doglianza proposto dall’appellante che, in tesi, non contestava che la falsità delle scritture non emergeva dalla stesse, ma che l’insufficienza del reddito fosse un’affermazione auto-postulante, svincolata dalla realtà.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, al primo paragrafo tratta dei presupposti per la procedura di cui al precitato art. 39, comma 1. Tuttavia, pur ricordando che quelle utilizzate dall’amministrazione sono delle presunzione semplice e che su di esse vi è stata una dialettica processuale, non spiega le ragioni per cui non abbia ritenuto apprezzabili le giustificazioni fornite dal contribuente per contrastare la presunzione utilizzata. Tantomeno indica le ragioni per le quali è stata preferita la tesi dell’ufficio. Sicchè, sotto questo profilo, il giudice del merito non ha fatto buon governo delle norme e dei principi in punto di motivazione e impedendo di individuare e ripercorrere il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni che lo hanno condotto alla decisione della questione al suo esame.

2. Con il secondo motivo di deduce violazione di legge (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 9, e nullità della sentenza per motivazione insufficiente (violazione di legge: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 161 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6), in punto di distinzione tra tassisti e noleggiatori. Violazione di legge: L.R. Veneto n. 63/1993). Comunque violazione di legge: artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c. e assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39). Viene, qui, censurata l’indebita equiparazione fra noleggiatori ed i taxisti, applicando ai primi gli standard dei secondi. Figure che la legge considera, invece, diverse il noleggiatore può passare in canal grande solo il pomeriggio dalle 16 alle 21, non ha libertà di attracco, dev’essere contattato prima per concordare tempi e modi della prestazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge: art. 115 c.p.c., comma 2, ed art. 23 Cost., in parametro all’art. 360, comma 1, n. 3, per aver posto a parametro il fatto notorio di un’unica categoria di operatore nel settore turistico, su cui misurare la discrepanza del reddito dichiarato.

3.1 I motivi secondo e terzo, per ragioni di identità contenutistica vengono esaminati insieme.

Il secondo motivo è fondato ed assorbente rispetto al terzo.

La censura della contribuente colpisce, in maniera convincente, il criterio analitico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, utilizzato, poichè esso, infatti, è stato agganciato ad un parametro – taxista diverso da quello che pertiene al contribuente – noleggiatore -.

La questione della distinzione delle due diverse figure ha animato un lungo contenzioso in sede amministrativa, che ha poi portato all’adozione di una disciplina legislativa e regolamentare di rigorosa distinzione tra tassisti e noleggiatori, testimoniata dalla significativa differenza di valore fra i due tipi di “licenze”.

E di essa non ha, in effetti, tenuto conto giudice di appello, nè in sede di valutazione del emergenze probatorie e documentali, nè, tantomeno in sede di motivazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, nullità dell’avviso per mancata allegazione delle ricerche del Coses, contenente le medie ritenute di riferimento.

Il motivo è infondato.

E’ principio pacifico quello per cui in sede di accertamento induttivo è onere dell’Ufficio indicare solo le medie cui ha fatto riferimento, senza alcun onere di allegazione. D’altra parte i dati elaborati dal Coses e dal Servizio statistico del Comune di Venezia sono pubblicamente noti ed oggetto di frequente diffusione mediatica per il rilievo dell’industria turistica nell’economia del territorio. Sicchè essi erano nella disponibilità del contribuente, che poteva agevolmente consultarli.

5. Con il quinto motivo si rileva violazione di legge su fatti relativi ad anni d’imposta diversi da quello in contestazione, poichè il giudice di appello avrebbe fatto riferimento all’acquisto nel 2007 della casa e della nuova imbarcazione nel 2008, mentre l’accertamento era riferito al periodo d’imposta 2006.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza, infatti, lungi dal concretare una censura ad un capo specifico della sentenza, attiene al merito della questione, insindacabile dal giudice della legittimità.

6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e nullità dell’Avviso e della sentenza per utilizzo di un metodo di accertamento non contemplato dal legislatore. Nullità per omesso contraddittorio. Violazione D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38,39 e 42.

In buona sostanza si contesta la risultanza dell’accertamento analitico induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, corroborata con il conforto del redditometro ex art. 38, a suo volta viziato perchè esperito senza contraddittorio.

Il motivo è inammissibile

Esso, infatti, ripropone un vizio di merito, non scrutinabile in sede i legittimità, e non si incentra, invece, su capo di sentenza.

7. Con il settimo motivo si contesta violazione di legge: assenza di presunzioni gravi precise e concordati D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39: Valore della licenza e del flusso turistico.

Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, si richiede a questa una non consentita rivalutazione nel merito della vicenda, senza colpire un capo specifico della sentenza.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso si eccepisce la illegittimità dell’Avviso di accertamento fondato sul consumo di carburante per completa assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Violazione art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, il contribuente chiede una riedizione del giudizio di merito sulle modalità di accertamento in concreto svolte.

9. Con il nono motivo di ricorso si lamenta violazione di legge (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c) in punto di utilizzo del fatto notorio e riparto dell’onere probatorio. In buona sostanza si censurano i criteri di calcolo e il valore indiziario di taluni elementi, fino a considerare il consumo di carburante, l’aspettativa di vita del motore entrobordo ed il valore della licenza, ritenendo tali asseriti errori come avvallati dalla sentenza, che in verità non ne parla.

Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non attinge alla ratio decidendi della sentenza, ma al merito delle questione, insindacabile in sede di legittimità.

10. Con il decimo motivo di ricorso si rileva l’illegittimità dell’Avviso che si basa si dati e medie generali.

Il motivo è inammissibile.

La censura; invero, colpisce l’avviso di accertamento nella sua interezza, riproponendo doglianze di merito non scrutinabili in sede di legittimità.

Si può quindi procedere all’esame del ricorso incidentale.

11. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento: motivazione assente. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alle giornate lavorative attribuite al contribuente, in misura inferiore a quelle risultanti dall’avviso di accertamento, che le aveva determinate sulla base delle dichiarazioni stesse del contribuente.

Il motivo è fondato.

Nella parte finale della sentenza impugnata, infatti, con riferimento all’ammontare delle giornate lavorative svolte e rilevanti ai fini dell’accertamento, si afferma che “Tuttavia, l’ammontare, accertato dall’Agenzia deve essere ridotto con riferimento al numero delle giornate lavorative attribuite al contribuente, che ha fornito la prova che esse sono state nell’anno 2006 239 e non 317 come indicato nell’avviso impugnato” senza peraltro indicare quali siano le prove poste a fondamento di tale conclusione e senza motivare sulla preferenza accordata alla rappresentazione fornita dal contribuente, piuttosto che a quella dell’Ufficio. Sicchè, non è possibile ricostruire l’iter logico giuridico che ha condotto alla decisione adottata.

In definitiva devono essere accolti il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, rigettato il quarto perchè infondato, dichiarati inammissibili tutti gli altri motivi del ricorso principale. Accolto dev’essere anche il ricorso incidentale.

La sentenza deve essere cassata e le parti rimesse dinanzi alla CRT del Veneto in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo e secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, rigetta il quarto motivo e dichiara inammissibili tutti gli altri. Accoglie, altresì, il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al morivo accolto e rinvia alla CRT per il Veneto in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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