Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30343 del 18/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, (ud. 03/10/2017, dep.18/12/2017),  n. 30343

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 279/2011 la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda con la quale, premesso di essere vedova ed erede di T.G.V., chiedeva la liquidazione della pensione di invalidità spettante al marito in virtù della totalizzazione dei contributi da questi versati in tre diverse gestioni, ivi compresi quelli versati presso la Cassa dei geometri, oltre che come dipendente ed artigiano.

A fondamento della decisione la Corte d’appello, premesso che l’Inps nel costituirsi in giudizio in primo grado aveva riconosciuto, nelle more della costituzione, il diritto alla pensione di inabilità del de cuius (con provvedimento del 9.3.2009), senza però tener conto dei contributi versati alla Cassa dei geometri, confermava la correttezza della liquidazione effettuata dall’Inps e della conclusione presa dalla sentenza di primo grado la quale aveva escluso l’applicazione nella fattispecie dell’istituto della totalizzazione di cui della L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1 – ritenuta norma ultrattiva in quanto più favorevole rispetto alla disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 42 del 2006 – atteso che la stessa normativa della totalizzazione non poteva applicarsi nelle ipotesi in cui l’assicurato aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico nell’ambito dell’assicurazione generale, in virtù del semplice cumulo dei contributi versati presso l’Inps, per come già previsto dalla disciplina di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.A.M. con unico motivo illustrato da memoria. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con unico articolato motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71, comma 1, e del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, artt. 1,2 e 7 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile ad un caso di richiesto cumulo e totalizzazione di periodi e contributi relativi a differenti regimi pensionistici (gestiti da soggetti diversi) una norma, la L. n. 233 del 1990, art. 16, che riguarda invece il cumulo tra differenti gestioni del solo sistema Inps; per aver affermato inoltre che il D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 7, u.c. (al pari di quanto già previsto dal D.M. 7 febbraio 2003, n. 57, art. 1, comma 4) confermerebbe e farebbe salva l’applicabilità del regime del cumulo stabilito dal predetto art. 16; per aver sostenuto anche che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 42 del 2006, artt. 1 e 2 fosse applicabile, al pari della pregressa e differente disciplina dettata dalla L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1, solo se l’interessato avesse già conseguito il diritto a pensione (vale a dire già maturato i requisiti all’uopo previsti) presso una delle varie gestioni presso cui risulta accreditata la contribuzione da totalizzare e non invece (come previsto dal citato art. 1) la titolarità (precedente, ovviamente, alla domanda di totalizzazione) di un trattamento pensionistico; e per aver considerato conseguentemente inapplicabile la normativa sulla totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006.

1.1. Il motivo è fondato. Va in primo luogo individuato il regime normativo di riferimento della fattispecie, prodottasi a cavallo tra la L. n. 388 del 2000 ed il D.Lgs. n. 42 del 2006, posto che la domanda del T. era stata presentata il 12.7.2005, quando vigeva la prima disciplina della totalizzazione, mentre al momento della sua definizione vigeva la nuova normativa.

Il D.Lgs. n. 42 del 2006 detta all’art. 7 le “norme finali” per regolare la fattispecie sul piano del diritto intertemporale e stabilisce:

“1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1 gennaio 2006.

2. La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57 del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono abrogati.

3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.

4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi”.

1.2. Nel caso di specie al momento della definizione della domanda di pensione la disciplina della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 388 del 2000 era stata abrogata e non poteva essere applicata in via ultrattiva in quanto meno favorevole. Il decreto legislativo n. 42/2006 è invece certamente più favorevole rispetto alla precedente disciplina in quanto prevede una più estesa facoltà di totalizzazione, consentendola fino a quando l’assicurato presso più gestioni previdenziali non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse (D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1). Laddove la L. n. 388 del 2000, erroneamente ritenuta ultrattiva e più favorevole dalla Corte d’Appello, non consentiva la totalizzazione quando il soggetto avesse semplicemente maturato il diritto ad un trattamento pensionistico. E poichè nel caso di specie T. non era titolare di alcun trattamento pensionistico a carico delle gestioni interessate, a nulla contava, ai fini in oggetto, se egli avesse già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni. La normativa più favorevole del D.Lgs. n. 42 del 2006 andava quindi applicata al caso di specie, benchè successiva rispetto alla data di presentazione della domanda, non essendo preclusivo il fatto che il richiedente potesse avere raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

1.3. Il D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 7, comma 3 risulta puntuale in proposito. Rispetto alle domande presentate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa (1 gennaio 2006), ma definite dopo, la norma consente l’applicazione della disciplina abrogata soltanto “se più favorevole”; nell’ipotesi inversa, anche a tali “vecchie” domande occorre applicare la nuova disciplina di legge in vigore al momento della loro definizione.

2. Inoltre, non rileva in contrario la salvezza delle norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi prevista dall’art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 42 cit.; atteso che nella fattispecie esse non consentivano al T. di ottenere la liquidazione di alcun trattamento, in quanto la disciplina del cumulo era prevista soltanto per coloro che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Mentre il T. era assicurato anche alla Cassa Geometri.

La L. n. 233 del 1990, art. 16 (relativa al “cumulo dei periodi assicurativi”) prevede infatti: 1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29.

Anche sul punto la norma di legge è chiara. Essa si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni; come si evince altresì dal richiamo agli artt. 5 e 8 che regolano la pensione dei lavoratori autonomi) cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Il cumulo previsto dalla norma non si dirige verso coloro che hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi (come appunto nella Cassa dei geometri).

2.1. La tesi rispecchia la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato (Cass. 10234/2009) che la tecnica della totalizzazione costituisce un rimedio inappropriato solo se sia già prevista la possibilità di una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie; mentre, per converso, essa ritorna utile nell’ipotesi in cui il cumulo non sia previsto e non possa operare all’interno della gestione considerata.

3. Risulterebbe oltretutto contraddittorio affermare che il D.Lgs. n. 42 del 2006 nel mentre ha previsto una più estesa facoltà di totalizzazione di tutti i periodi contributivi versati presso varie gestioni e sistemi previdenziali; abbia pure fatto salva una disciplina del cumulo che non consenta la valorizzazione dei medesimi periodi contributivi, in relazione alla quale è stata emessa la disciplina della totalizzazione, prevedendo una liquidazione della prestazione con una parziale utilizzazione dei medesimi contributi.

4. Neppure rileva in contrario la previsione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 2 richiamata dall’INPS secondo cui “il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante”. La norma mira ad individuare soltanto i requisiti per l’accesso alla pensione di invalidità in caso di totalizzazione, di cui quindi presuppone il diritto. Essa opera all’interno del diritto alla totalizzazione e non è diretta ad escluderla.

5.- Le difese sollevate dall’Inps sono infondate in quanto rivolte essenzialmente a sterilizzare una disciplina della totalizzazione, come quella prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2006, che è volta alla utilizzazione di tutti i periodi contributivi versati in diversi sistemi e gestioni previdenziali, per i soggetti che non godono già di un trattamento pensionistico a carico di una gestione (unica eccezione prevista dalla norma). Ma la stessa disciplina del cumulo opposta in proposito dall’INPS non si addice alla fattispecie; poichè regola, come si è detto, il caso dei lavoratori che hanno diritto alla pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Mentre nel caso di specie non solo non vengono utilizzati i contributi versati alla Cassa geometri, ma la stessa disciplina del cumulo invocata non è puntuale perchè non risulta che al T. fosse stata liquidata la pensione a carico della gestione speciale lavoratori autonomi.

6.- A nulla rileva quindi che il cumulo operi automaticamente non potendo esso operare al di fuori dell’oggetto di riferimento ed in danno della facoltà di totalizzazione conferita dall’ordinamento all’assicurato in termini ben più estesi.

7.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa rinviata ad altro giudice il quale nella decisione della stessa si atterrà ai principi di diritto sopra formulati con riguardo all’individuazione della normativa di riferimento della totalizzazione (costituita dal D.Lgs. n. 42 del 2006) ed all’esclusione dell’applicazione della normativa sul cumulo (di cui alla L. n. 233 del 1990, art. 16). Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

8.- Va peraltro considerato, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, che la domanda era stata affrontata e decisa già dal giudice del primo grado, in applicazione della normativa sulla totalizzazione prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71, comma 1 e del cumulo previsto dalla L. n. 233 del 1990, art. 16, ma in assenza della Cassa dei Geometri tenuta a liquidare pro quota la pensione di cui si tratta. Occorre pertanto disporre la rimessione della causa al primo giudice ai fini della necessaria integrazione del contraddittorio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Cassa dei geometri e rimette la causa, anche per le spese, al primo giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017

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