Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30342 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30342
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
B.E., P.G., M.L., B.
C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44,
presso lo studio dell’avvocato CALANDRELLI DOMENICO, che li
rappresenta e difende giusta procura in calce controricorso;
– controricorrenti –
e contro
D.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 65/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di NAPOLI del 7/03/07, depositata il 10/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
uditi gli Avvocati De Stefano e Maddalo, difensori della ricorrente
che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso con integrazione del
contraddittorio;
udito l’Avvocato Calandrelli Domenico difensore dei controricorrenti
che ha chiesto l’inammissibilità dell’integrazione del
contraddittorio;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
comunicata e notificata ai sensi della medesima disposizione – condivisa in parte, nei limiti appresso specificati e con esclusione del punto in cui ritiene che la causa possa essere decisa nel merito;
Osserva:
I sigg.ri P.G., B.C., M.L., B.E. e D.V., ex dirigenti ENEL, con separati ricorsi, hanno chiesto il rimborso delle ritenute erariali operate dal FONDENEL (già PIA) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, eccependo che le ritenute erano state erroneamente calcolate. La CTP ha accolto i ricorsi dei contribuenti e la CTR, riuniti gli appelli, ha confermato le decisioni di primo grado, ritenendo applicabile l’aliquota del 12,50% sulle somme erogate, così come richiesto dai contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate chiede ora la cassazione della sentenza di appello, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione. Il contribuenti P., B.C., M. e B. resistono con controricorso.
Preliminarmente va rilevato che il ricorso nei confronti di D. V. è inammissibile in quanto proposto tardivamente: la sentenza impugnata è stata depositata il 10 settembre 2007 e il ricorso è del 29 aprile 2009 e, quindi, il termine ultimo per l’impugnazione è scaduto il 15 novembre 2008. L’Agenzia ricorrente evidenzia che, trattandosi di ricorso avverso una sentenza pronunciata nei confronti di più parti, sussisterebbe l’ipotesi del litisconsorzio necessario, con obbligo per il giudice di ordinare di ufficio l’integrazione del contraddittorio. Così non è perchè trattasi di litisconsorzio meramente processuale riferito ad obbligazioni distinte. Va dunque seguito l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale “Nel processo con pluralità di parti derivante non dall’infrazionabilità soggettiva del rapporto sostanziale dedotto, ma da una situazione iniziale o sopravvenuta di litisconsorzio facoltativo, non si determina per ciò stesso una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale nei gradi successivi e nelle fasi ulteriori del giudizio” (Cass. 17280/2011).
Nel merito, rileva il Collegio che, in fattispecie assolutamente analoga, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R. (Cass. SS.UU. 13642/2011).
Conseguentemente, il ricorso nei confronti delle parti resistenti deve essere parzialmente accolto, nel senso che agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, va applicata la ritenuta del 12,50 sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria. Per le somme restanti deve essere applicato il regime della tassazione separata.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere parzialmente cassata, con rinvio al giudice del merito per la determinazione delle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento di polizza al quale soltanto va applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per gli importi maturati non oltre il 31 dicembre 2000.
La recente affermazione dei principi di diritto di riferimento, successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese del giudizio sostenute dalle parti fino ad oggi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di D.V.; accoglie in parte il ricorso proposto nei confronti di P.G., B.C., M.L. e B.E., cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa alla CTR della Campania. Compensa le spese del giudizio sostenute dalle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011