Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30341 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 27/10/2021), n.30341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25463 – 2019 R.G. proposto da:

W.C., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Eboli (SA), al viale Amendola,

n. 68, presso lo studio dell’avvocato Cosimo Pio Di Benedetto, che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto dei 25.6/19.7.2019 del Tribunale di Salerno;

udita la relazione nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. W.C., cittadino della (OMISSIS), originario dell'(OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto dei 25.6/19.7.2019 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da W.C. avverso il provvedimento della commissione.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso W.C.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Il ricorrente non ha allegato entro l’adunanza camerale l’avviso di ricevimento atto a comprovare la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale (con raccomandata n. (OMISSIS), inoltrata il (OMISSIS)) al Ministero dell’Interno – rimasto intimato – presso l’Avvocatura dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12.

Ne’ il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha comunque domandato di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso di ricevimento.

7. Su tale scorta è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. Cass. (ord.) 12.7.2018, n. 18361; Cass. (ord.) 28.3.2019, n. 8641; Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25552).

8. Il Ministero dell’Interno ovviamente non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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