Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30341 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 26/03/2018, dep. 23/11/2018), n.30341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6610-2011 R.G. proposto da:

SRL IMMOBILIARE MEGA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avv. Luca Moscardino, ed elettivamente domiciliata in Roma, via

S. Tommaso d’Aquino n. 90, presso lo studio dell’avv. Andrea

Quattrocchi.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

M.G., L.S., rappresentati e difesi

dall’avv. Luca Moscardino, ed elettivamente domiciliati in Roma, via

S. Tommaso d’Aquino n. 90, presso lo studio dell’avv. Andrea

Quattrocchi.

– controricorrenti, ricorrenti incidentali –

SA CARIFIN;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione 17, n. 44/17/10, pronunciata il 12/02/2010,

depositata il 12/02/2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2018

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sorrentino Federico, che ha così concluso: accoglimento

del ricorso principale e del ricorso incidentale dei soci;

inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate;

udito l’Avvocato Luca Moscardino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Megawatt Srl (successivamente trasformata nella Immobiliare Mega Srl), svolgente attività di grossista di materiali elettrici, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (hinc: CTP) l’avviso di accertamento del 2006, relativo all’anno di imposta 2003, che recuperava a tassazione, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, maggiori redditi derivanti dall’omessa fatturazione di vendite, attestata da scontrini fiscali non contabilizzati e dalla divergenza tra la contabilità interna (c.d. blocchetti di “reversali di incasso”) e quella ufficiale della società.

Nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, la CTP accoglieva la domanda; avverso tale pronuncia l’Ufficio interponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria della Campania (hinc: CTR) che, con sentenza n. 44/17/10, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva la legittimità del recupero a tassazione degli scontrini non contabilizzati (per Euro 27.990,17) e confermava nel resto la decisione di primo grado.

La CTR, innanzitutto, dava atto che la società non aveva contestato il recupero a tassazione degli scontrini non contabilizzati; in merito alle altre doglianze dell’Amministrazione finanziaria, ne evidenziava la genericità e soggiungeva che l’Ufficio avrebbe dovuto indicare quali operazioni riportate nella contabilità interna non trovassero riscontro nella contabilità generale, per consentire alla Commissione regionale di compiere il necessario approfondimento istruttorio.

Per la cassazione di questa pronuncia ha proposto ricorso la Srl Immobiliare Mega in liquidazione, sulla base di tre motivi.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, facendo valere, preliminarmente, due profili d’inammissibilità del ricorso avversario, ossia la carenza di legittimazione ad agire della società perchè cancellata dal registro delle imprese in data 15/12/2010 e, comunque, il difetto d’interesse della società, quale parte totalmente vittoriosa, ad impugnare la sentenza della CTR.

L’Agenzia ha notificato il controricorso alla Srl Immobiliare Mega in liquidazione ed ai tre soci M.G., L.M. e SA Carifin, con sede legale in San Marino.

La Srl Immobiliare Mega in liquidazione resiste con controricorso al ricorso incidentale dell’Agenzia.

Resistono altresì i soci M.G. e L.M. con controricorso e ricorso incidentale, con tre motivi, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso successivo, con tre motivi, nei confronti dei tre soci della Srl Immobiliare Mega in liquidazione, assumendo che essa sia cessata il 15/12/2010 e che pertanto l’illegittimità della pronuncia d’appello possa essere fatta valere verso questi ultimi, ai sensi dell’art. 2495 c.c..

M.G. e L.M. resistono con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva; la SA Carifin è rimasta intimata.

M.G. e L.M. hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

a. Va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, con i quali viene impugnata la medesima sentenza, e, per l’effetto, essi vanno qualificati, rispettivamente, come ricorso principale quello della Srl Immobiliare Mega in liquidazione (notificato il 10/03/2011) e come ricorso incidentale quello dell’Ufficio (notificato il 30/03/2011) poichè, come ha altre volte affermato la Corte: “il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di 40 giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (cfr., ex multis, Cass. 31/01/2018, n. 2388).

Tali requisiti risultano rispettati dal ricorso successivamente proposto dall’Ufficio che, pertanto, deve essere convertito in ricorso incidentale autonomo.

b. Si devono esaminare preliminarmente le due eccezioni d’inammissibilità del ricorso della Srl Immobiliare Mega in liquidazione sollevate dall’Ufficio (cfr. p. 2 della parte in fatto): la prima concernente il difetto di legittimazione attiva della società, perchè estinta in data 15/12/2010, per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese, e, quindi, anteriormente alla notifica del ricorso, avvenuta il 10/03/2011; la seconda concernente il difetto d’interesse della società, quale parte totalmente vittoriosa, ad impugnare la sentenza della CTR.

La prima censura è priva di pregio.

E’ opportuno dare conto dell’attuale indirizzo della Corte sul tema degli effetti processuali dell’estinzione della società, compiutamente esposto in precedenti pronunce (cfr., ex multis, Cass. 28/05/2014, n. 23141).

La Corte ha affermato che, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 L. Fall., siffatta cancellazione, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talchè, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo.

Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. (Cass. sez. un. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 19/03/2014, n. 6468; Cass. 17/12/2013, n. 28187.

Sennonchè le Sezioni unite, tornate successivamente ad occuparsi della “storia infinita” degli effetti processuali conseguenti al verificarsi di uno degli eventi previsti nell’art. 299 c.p.c., hanno riaffermato la perdurante operatività della regola dell’ultrattività del mandato difensivo (Cass. sez. un. 4/07/2014, n. 15295).

Rivisitando la vexata quaestio ad essa sottoposta, e all’esito di una completa a complessa ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali succedutisi, e talvolta accavallatisi nel corso del tempo, in un dibattito costantemente dominato dall’esigenza di mediare tra la tutela della “giusta parte” (che, dopo l’evento, è un soggetto nuovo e diverso da quello che era stato fino ad allora nel processo) e il problema della conoscibilità dell’evento stesso, con quanto ne consegue in termini di protezione di chi lo abbia incolpevolmente ignorato, le Sezioni unite hanno enunciato questo principio di diritto: l’incidenza sul processo degli eventi previsti nell’art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione.

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell’art. 300 c.p.c..

Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell’art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento.

Si può tranquillamente escludere che il díctum delle Sezioni unite (per altro originato proprio da un’ordinanza di rimessione che si era interrogata, e aveva interrogato le Sezioni unite, sulla estensibilità, alle vicende successorie delle persone fisiche, dei principi affermati dalla sentenza n. 6070/2013 espressamente in materia societaria, (principi) comportanti la drastica sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione) debba intendersi circoscritta ai soli eventi espressamente menzionati nell’art. 299 c.p.c., con esclusione, dunque, dell’evento estintivo costituito dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Difatti, l’arresto nomofilattico in esame ha una portata generale poichè supera il principio per cui l’esigenza di stabilità del processo debba intendersi limitata al grado di giudizio in cui l’evento interruttivo è occorso e giunge a fissare, nei termini sopra precisati, la regola dell’ultrattività del mandato.

Tornando al caso di specie, è evidente che il ricorso per cassazione del difensore munito di mandato per promuovere il ricorso per cassazione, conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell’estinzione dell’ente commerciale (la procura speciale, in calce al ricorso, è datata 9/12/2010, mentre la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 10/12/2010, ciò che ha determinato la sua estinzione), era ammissibile.

Neppure la seconda eccezione d’inammissibilità dell’Agenzia delle entrate merita accoglimento.

La società aveva interesse ad impugnare la pronuncia della CTR che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, riconoscendo il recupero a tassazione dell’imponibile risultante da scontrini fiscali non contabilizzati.

Su tale capo di pronuncia l’ente commerciale era soccombente e, come tale, aveva interesse all’impugnazione.

c. M.G. e L.M., nel controricorso, hanno dedotto, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva.

Dal canto suo l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di evocare in giudizio gli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese che, secondo la sua prospettazione, risponderebbero dell’obbligazione tributaria della società estinta ai sensi dell’art. 2495 c.c..

L’eccezione degli ex soci è fondata.

L’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dalla riforma del diritto societario, attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003) delinea un fenomeno successorio conseguente all’estinzione della società di capitali, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci che, trattandosi di società di capitali, ne rispondono entro precisi limiti (Cass. sez. un. n. 6070/2013, cit.).

Difatti, i creditori sociali (categoria ampia, idonea a ricomprendere anche l’Erario) rimasti insoddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

L’accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore, e, correlativamente, della sua legitimatio ad causam ai fini della prosecuzione del processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; tale presupposto, in presenza – come nella specie – di contestazione sul punto, va provato da parte del soggetto interessato.

Nel caso in esame l’Ufficio non ha neppure dedotto (e, quindi, ancor meno dimostrato) che tale condizione si sia in concreto verificata, il che comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale e del ricorso successivo dell’Agenzia delle entrate nei confronti degli ex soci della società estinta.

Risolte le questioni preliminari, si può adesso passare all’esame dei ricorsi: principale, ed incidentali.

1. Primo motivo di ricorso principale della Srl Immobiliare Mega in liquidazione: “Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione agli artt. 112,132,277,324 e 327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

La ricorrente premette che la sentenza della CTR n. 164 del 5/0201/04/2008, che aveva accolto l’opposizione della Megawatt Srl avverso l’atto impositivo, non notificata, è passata in giudicato, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., vigente ratione temporis, in data 18/05/2009 (il 17/05/2009, ossia il 411esimo giorno dal deposito della sentenza, cadeva di domenica) con il decorso del termine lungo pari ad un anno e quarantasei giorni (tenuto conto del periodo di sospensione feriale di quarantasei giorni).

Soggiunge che l’appello dell’Ufficio era tardivo in quanto l’atto di gravame era stato consegnato all’ufficio postale per la notifica solo in data 19/05/2009 e, ancora, afferma di avere tempestivamente sollevato quest’eccezioni nelle controdeduzioni del giudizio di appello.

Ciò precisato, la contribuente lamenta l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello perchè proposto tardivamente.

2. Secondo motivo: “Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione agli artt. 112,132,277,324 e 327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

Ove poi dovesse ritenersi che il giudice d’appello, nell’esaminare il merito della vicenda, abbia con ciò implicitamente rigettato la suaccennata eccezione d’inammissibilità dell’appello, perchè tardivamente proposto, la contribuente si duole dell’assenza dell’esposizione, nella sentenza della CTR, dell’iter logico-giuridico che su cui essa ha fondato l’implicito rigetto della medesima censura.

3. Terzo motivo: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 112,132,277,324 e 327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

Sempre nel caso di ravvisato rigetto implicito dell’eccezione di giudicato interno, la società deduce l’errore di diritto della sentenza impugnata che, secondo la sua linea difensiva, avrebbe violato le norme di legge sui termini di proposizione dell’appello e, sotto altro profilo, le disposizioni che impongono al giudice di decidere e motivare su tutte le domande e le eccezioni delle parti.

3.1. I tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati.

La censura, riguardante l’asserito passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, diversamente da quanto affermato dall’Ufficio nel controricorso (cfr. pagg. 6, 7), soddisfa il requisito dell’autosufficienza in quanto, nel ricorso per cassazione, è testualmente riportato e trascritto il passo del primo atto difensivo della società, depositato nel giudizio d’appello, nel quale è dedotta la tardività del medesimo gravame (cfr. pagg. 7, 8 del ricorso per cassazione della Srl Immobiliare Mega).

Ciò precisato, non è contestato che avverso la sentenza della CTP, depositata il 1/04/2008, l’Agenzia delle entrate abbia proposto appello con la consegna dell’atto all’ufficio postale per la notifica a mezzo posta in data 19/05/2009 (per la verità, l’Agenzia delle entrate, incorrendo in un refuso sull’anno (indicato erroneamente nel 2008 anzichè nel 2009), sostiene di avere messo in notifica l’atto di gravame il “20/05/2008” (cfr. pag. 7 del controricorso), ossia un giorno dopo quello indicato dalla ricorrente).

Il c.d. termine lungo per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nella formulazione vigente ratione temporis, pari ad un anno e quarantasei giorni (tenuto conto del periodo di sospensione feriale, all’epoca pari a quarantasei giorni), scadeva il 17/05/2009, una domenica, ed era quindi prorogato di diritto al 18/05/2009, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, sicchè esso era ormai decorso quando l’Amministrazione finanziaria ha proposto appello.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., perchè, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, passata in giudicato, il processo non poteva essere proseguito.

4. Occorre adesso esaminare il ricorso incidentale dell’Ufficio.

4.1. Primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate: “Violazione dell’art. 39, commi 1, lett. d), art. 54,commi 2 e 5, c. 633/72 e artt. 2697 e 2727 e ss. Nonchè art. 2700 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

L’Ufficio deduce l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha illegittimamente escluso che l’Amministrazione finanziaria avesse fornito una sufficiente prova dell’evasione fiscale, grazie alle dichiarazioni del personale della Guardia di finanzia, dotate di fede privilegiata, che aveva rilevato una macroscopica discrepanza (per oltre euro 500mila) tra la contabilità ufficiale e la documentazione extracontabile rinvenuta presso la società in verifica, sicchè, in presenza di una simile presunzione, diversamente da quanto affermato dalla CTR, sarebbe stato onere del contribuente fornire la prova contraria, e dimostrare quali singole “reversali d’incasso” corrispondessero alle fatture regolari.

4.2. Secondo motivo: “Omessa motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 o in subordine n. 5)”.

L’Agenzia delle entrate addebita alla CTR – con riferimento alla sua affermazione di non essere stata posta in grado di verificare quali delle operazioni riportate nelle reversali d’incasso non trovassero conferma nella contabilità generale – di avere trascurato immotivatamente la produzione documentale (allegata al processo verbale di constatazione) contenente l’elenco dettagliato delle reversali (degli anni 2002 e 2003) raffrontate al fatturato.

4.3. Terzo motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., o quanto meno omessa, o comunque insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 o in subordine n. 5).”.

L’Agenzia fiscale, infine, ravvisa un profilo d’illegittimità anche in quel passo della pronuncia della CTR in cui si stigmatizza che, in pubblica udienza, il rappresentante dell’Ufficio non era stato in grado di precisare se le operazioni riportate nella contabilità interna fossero riconducibili a clienti non annotati nelle scritture ufficiali.

Al riguardo, sottolinea che le imprecisioni del funzionario sentito nella pubblica udienza erano irrilevanti sia se riferite a risultanze documentali già in atti (e che, quindi, la CTR avrebbe dovuto esaminare) sia se riferite ad altri elementi (non risultanti dalle carte processuali) che la Commissione territoriale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio, nel caso in cui li avesse ritenuti indispensabili ai fini della decisione.

4.3.1. La cassazione senza rinvio della sentenza della CTR, comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate (nei confronti della società estinta).

5. Occorre adesso esaminare il ricorso incidentale dei soci della Srl Immobiliare Mega in liquidazione.

5.1. Primo motivo di ricorso incidentale di M.G. e L.M.: “Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione agli artt. 112,132,277,324,327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 1.

5.2. Secondo motivo: “Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione agli artt. 112,132,277,324 e 327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 2.

5.3. Terzo motivo: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 112,132,277,324 e 327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 3.

5.3.1. L’accoglimento del ricorso principale della contribuente e l’inammissibilità del ricorso incidentale dell’Agenzia per il difetto di legittimazione passiva degli ex soci (cfr. p. c), comportano l’assorbimento del ricorso incidentale di questi ultimi.

6. Occorre adesso esaminare il ricorso successivo (qualificato, al p. a, come “ricorso incidentale autonomo”) dell’Agenzia delle entrate.

6.1. Primo motivo del ricorso successivo dell’Agenzia delle entrate: “Violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e ss. nonchè 2700 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 4.1.

6.2 Secondo motivo: “Omessa motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 o in subordine n. 5).”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 4.2.

6.3. Terzo motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., o quanto meno omessa, o comunque insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 o in subordine n. 5).”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 4.3.

6.3.1. L’accertato difetto di legittimazione passiva degli ex soci della società estinta (cfr. p. c) comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso successivo dell’Agenzia delle entrate.

7. Occorre adesso esaminare il ricorso incidentale dei soci della Srl Immobiliare Mega in liquidazione (in relazione al ricorso successivo dell’Agenzia delle entrate).

7.1. Primo motivo di ricorso incidentale (in relazione al ricorso successivo dell’Agenzia delle entrate) di M.G. e L.M.: “Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione agli artt. 112,132,277,324 e 327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 1.

7.2. Secondo motivo: “Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione agli artt. 112,132,277,324,327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 2.

7.3. Terzo motivo: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 112,132,277,324 e 327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 36, 49,50 e 51 e art. 2909 c.c.”.

Trattasi di doglianza identica a quella sub p. 3.

7.3.1. L’accoglimento del ricorso principale della società e l’inammissibilità del ricorso incidentale dell’Agenzia, per il difetto di legittimazione passiva degli ex soci (cfr. p. c), comportano l’assorbimento (al ricorso principale della società) del ricorso incidentale in esame.

8. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso della società, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

dichiara assorbiti i ricorsi incidentali degli ex soci;

dichiara inammissibili i ricorsi incidentali dell’Agenzia delle entrate;

condanna l’Agenzia delle entrate a pagare a M.G. e a L.M. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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