Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30341 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 21/11/2019), n.30341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8470/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Ma.Ri.Ca. s.r.l., con sede in Santa Maria Capua Vetere, via del

lavoro n. 243, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del

controricorso, dall’Avv.to Fabio Benincasa, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Alessandro Voglino, in Roma

via F. Siacci n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 351/23/2013, depositata il 2 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Ma.Ri.Ca. s.r.l. impugnava il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate su una richiesta di rimborso Iva per l’anno 2005 per l’importo di Euro 400.000.

La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso con sentenza n. 75/13/11 del 16 marzo 2011. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 351/23/2013 depositata il 2 ottobre 2013, non notificata.

L’Agenzia delle entrate ricorre in questa sede per un motivo e chiede la cassazione della sentenza impugnata con vittoria di spese. La società convenuta deposita controricorso con cui eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avverso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; La sentenza impugnata sarebbe errata per avere omesso di valutare i motivi di appello proposti dall’ufficio, ritenendoli privi di specificità in quanto riproducenti pedissequamente le difese svolte in primo grado, senza proporre nuovi argomenti; invece l’appello conteneva specifiche censure alla decisione di primo grado sia con riferimento all’ammissibilità del ricorso introduttivo che alla operatività del giudicato esterno formatosi sugli accertamenti relativi agli anni 2002 – 2003, in cui si sarebbero formati i crediti Iva richiesti a rimborso.

2.- E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Ma.Ri.Ca. con riferimento alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che sarebbe formalmente impropria, perchè la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello, e non si è limitata a dichiararlo inammissibile. Infatti la sentenza della C.T.R. non ha esaminato i motivi di appello, ritenendoli privi di specificità; ha applicato quindi per motivare la sua decisione la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 ancorchè abbia rigettato il ricorso invece che dichiararlo inammissibile. Pertanto è improprio il dispositivo della sentenza impugnata e non il motivo di ricorso per cassazione proposto, che corrisponde invece al contenuto reale della decisione.

3.- Sono infondate anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e per mancata indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda. Infatti i principi e le norme la cui violazione viene segnalata per sostenere l’eccezione devono essere valutati alla luce del contenuto del ricorso per cassazione, e poichè il ricorso dell’Agenzia delle entrate si fonda sull’unico motivo sopra indicato al punto 1, appare sufficiente la produzione della sentenza impugnata e dell’atto di appello, che esauriscono compiutamente nel caso in esame l’onere di allegazione previsto dall’art. 366 c.p.c..

4.- Tanto premesso, il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, con decisione apodittica, ha ritenuto l’appello proposto a suo tempo dall’Agenzia delle entrate privo di specificità, perchè fondato “su una generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado, senza però proporre a supporto delle ragioni che invece avrebbero dovuto accompagnare il giudizio presso questa Commissione regionale”. Appare pertanto fondata la doglianza di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

4.1- Infatti la specificità dei motivi di appello richiesta da tale norma non impone rigidi formalismi sicchè i singoli motivi non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica indicazione ma possono essere ricavati anche per implicito purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni purchè vi sia un’esposizione chiara ed univoca anche se sommaria (Cass. Sez V 21 sett. 2016 n. 18455; Cass. sez. V, n. 1224 del 19/01/2007).

4.2- Inoltre allorchè, come nel caso in esame, “il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza” ed “esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice”, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni formulate in primo grado adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014).

4.3- Infine la norma in questione prevede che il ricorso in appello debba contenere i “motivi specifici dell’impugnazione” che non devono essere però necessariamente “motivi nuovi”, dato il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).

5.-In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata per i motivi di cui sopra, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio anche sul regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione e rinvia per un nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui rimette anche il regolamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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