Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30341 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30341 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 15172-2012 proposto da:
TULLI CONCETTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

2017

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale

3750

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale

dell’Istituto,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato PAOLA MASSAFRA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 18/12/2017

difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1408/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2011 r.g.n.
3919/2008.

R.G. 15172/2012

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n.1408/2011, in limitato accoglimento
dell’impugnazione proposta da Tulli Concetto, ha compensa-to le spese di lite di primo grado
ed ha confermato nel resto l’impugnata sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto
la domanda proposta dall’appellante, che aveva lamentato l’illegittimità della decurtazione
della prima rata del compenso incentivante e della mancata corresponsione della seconda e
della terza rata, che l’INPDAP, datore di lavoro del Tulli, non aveva erogato a motivo della

2. La Corte territoriale ha osservato, in sintesi, quanto segue:
– l’interpretazione dell’art. 9 del contratto collettivo integrativo, che disciplina i compensi
incentivanti, ne prevede la corresponsione in presenza del raggiungimento di determinati
obiettivi prestabiliti, ma anche in assenza di demerito, il che comporta una valutazione in
termini quantitativi e qualitativi dell’attività lavorativa in termini di produttività utile al
conseguimento degli obiettivi prefissati;
– con nota del 1.7.2004 la Direzione aveva contestato al Tulli la lavorazione durante il primo
quadrimestre del 2004 di un numero limitato di pratiche, con l’avvertimento che, nel
perdurare di tale situazione produttiva, non sarebbe stato attribuito alcun compenso
incentivante, salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari;
– con successiva nota del 21.12.2005 la Direzione aveva rappresentato che la situazione già
segnalata al lavoratore con la precedente comunicazione era rimasta immutata,
evidenziando la condizione di assoluta inadeguatezza produttiva del Tulli;
– il ricorrente era dunque stato reso edotto a più riprese degli addebiti e delle motivazioni
per le quali si era deciso di escluderlo dall’erogazione del compenso;
– non era stato violato il diritto di difesa del lavoratore, né il diritto all’effettiva conoscenza
delle ragioni dell’esclusione che l’art. 9 del CCI tende a tutelare, sostanzialmente assicurati
dal contenuto delle note citate e dalla possibilità (in concreto esercitata) per il dipendente di
approntare le proprie difese anche attraverso il ricorso gerarchico;
– nel merito, il ricorrente non aveva contestato specificamente in giudizio che le pratiche

“insufficiente produttività aggravata dalle ripetute assenze dal servizio” del dipendente.

assegnategli appartenessero ad una tipologia affatto complessa ovvero che le presenze
rilevate non fossero corrette; dunque, era fondata la ragione del diniego dell’incentivo in
relazione alla scarsa produttività rilevata a carico del dipendente.
3. Avverso tale sentenza Tulli Concetto ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al
quale ha opposto difese l’INPS (quale successore ex lege dell’INPDAP) con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Con unico motivo il ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del
Contratto Collettivo Integrativo di Ente e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)4r
(

R.G. 15172/2012

addebita alla sentenza di avere erroneamente interpretato la previsione contrattuale che
richiede, ai fini della decurtazione dell’incentivo per situazioni di particolare demerito, in
presenza di un apporto insufficiente, che il dirigente responsabile debba previamente
effettuare “specifiche e ripetute contestazioni formali al dipendente” e che tale formalità è
garantita mediante consegna diretta della contestazione al dipendente medesimo ovvero, in
caso di prolungata assenza dal servizio, mediante raccomandata A/R.
Si sostiene che le formalità espressamente contemplate dal contratto collettivo integrativo

contestazione formale, ossia la nota del 1° luglio 2004, i cui addebiti erano stati poi ribaditi
in sede di definizione del ricorso gerarchico con nota del 21 dicembre 2004 attraverso una
comunicazione interna mai inoltrata al lavoratore, in cui il responsabile della sede territoriale
di Roma 3 aveva confermato alla Direzione Compartimentale per il Lazio la perdurante
improduttività del dipendente: la nota interna dell’Inpdap del 21 dicembre 2004 era stata
erroneamente assimilata dalla Corte d’appello ad una contestazione individuale ex art. 9
CCIE 2004; era dunque illegittimo l’operato dell’Inpdap, che aveva provveduto alla
decurtazione in assenza delle plurime contestazioni di demerito.
Si deduce che, in ogni caso, la contestazione formalmente inoltrata all’appellante era
supportata da una stima quantitativa dell’attività svolta assolutamente arbitraria, essendo
richiamati parametri di valutazione non concordati previamente con le associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo integrativo di ente e soprattutto non previsti dalla
normativa collettiva applicata.
Da ultimo, ci si duole della violazione dell’art. 2967 c.c., poiché incombeva all’INPDAP
fornire la dimostrazione dei propri assunti.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
3. Quanto alla censura di erronea interpretazione o applicazione dell’art. 9 del contratto
collettivo integrativo di ente (prodotto in atti in allegato al ricorso, unitamente al fascicolo
dei gradi di merito), nella parte in cui è previsto che la proposta di decurtazione
dell’incentivo che il dirigente responsabile può proporre al direttore generale del
dipartimento o della direzione centrale di appartenenza “nei casi di particolare demerito ed
in presenza di un apporto insufficiente” sia preceduta da “specifiche e ripetute contestazioni
formali al dipendente”, va innanzitutto rilevato che la Corte di appello ha riferito che il Tulli
era stato “reso edotto, a più riprese, di tali addebiti e delle motivazioni” per le quali era
stato deciso di escluderlo. La Corte di appello menziona la nota del 1.7.2004 e quella del
21.12.2005. Il ricorrente sostiene il difetto di una formale comunicazione, con particolare
riguardo alla seconda nota.
3.1. La censura verte sull’accertamento di merito circa le modalità attraverso le quali il Tulli
venne “reso edotto” delle contestazioni mosse a suo carico e dunque si incentra su una

2

non erano state rispettate nella specie, poiché era stata inoltrata al dipendente una sola

R.G. 15172/2012

diversa ricostruzione o valutazione delle risultanze di causa, inammissibile nella presente
sede di legittimità, e non sul presunto errore di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di
merito nell’interpretare ed applicare la norma contrattuale.
4. L’odierno ricorrente, sotto l’apparente veste dell’error in iudicando, tende a contestare la
ricostruzione della vicenda accreditata dalla sentenza impugnata. In proposito, giova
ribadire che il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla
tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110
del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto
errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione
fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa
interpretazione delle risultanze di causa.
5. Il presunto vizio di motivazione vertente sul contenuto della seconda nota è poi
inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., non risultando il
documento, ritenuto decisivo, trascritto né in tutto né in parte. Come più volte affermato da
questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009;
cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n.
8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n.
16900 del 2015), vi è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il
documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando
esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il
documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel
ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il
ricorso inammissibile.
6. L’impugnazione va dunque respinta. L’onere delle spese del giudizio di legittimità resta a
carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, che liquida in C 4.000,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 1 5% e accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017

norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;

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