Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30340 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 27/10/2021), n.30340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23545 – 2019 R.G. proposto da:

A.R., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso

dall’avvocato Chiara Costagliola, ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Mario Menghini, n. 21, presso lo studio dell’avvocato

Pasquale Porfilio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno dei 25.6.2019;

udita la relazione nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. A.R., cittadino del (OMISSIS), originario della regione del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel paese d’origine aveva militato nel “(OMISSIS)”, ovvero nel partito politico di minoranza; che a causa del suo impegno politico era stato vittima di numerose aggressioni da parte di esponenti del “(OMISSIS)”, il partito di maggioranza; che il 13.5.2015, nel corso di un’aggressione organizzata da militanti del “(OMISSIS)”, era stato gravemente ferito e suo cugino era stato ucciso.

Esponeva che si era pertanto determinato ad abbandonare il (OMISSIS) e a tale scopo aveva contratto un debito di 500.000 rupie, che tuttavia aveva restituito solo in minima parte; che dunque aveva motivo di temere, qualora rimpatriato, per la propria vita ed incolumità sia per iniziativa degli avversari politici sia per iniziativa dei suoi creditori, viepiù che le forze di polizia del suo paese, alle quali si era rivolto, erano rimaste del tutto inerti.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto in data 25.6.2019 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da A.R. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente, non comparso all’udienza fissata per la sua audizione, erano da reputare inattendibili e che non sussistevano i presupposti, tra gli altri, per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.R.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi, variamente articolati, la cassazione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese di legittimità.

5. Con il primo profilo del primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, lett. a) e c).

6. Il primo profilo del primo motivo va respinto.

7. Va ribadito che il tribunale ha reputato inattendibili le dichiarazioni del ricorrente e su tale premessa ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

8. Ovviamente la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

9. Su tale scorta, nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed, evidentemente, nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rimarca che il Tribunale di Salerno ha, in maniera congrua, compiuta, intellegibile, esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della summenzionata statuizione delle sezioni unite, esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare, il tribunale ha reputato che le dichiarazioni del ricorrente risultavano generiche, per nulla circostanziate in ordine alle minacce ed all’aggressione subite, incoerenti e non in linea con le risultanze delle informazioni in ordine alla situazione politica del (OMISSIS) (cfr. decreto impugnato, pag. 10).

In questi termini a nulla vale che, con la ragione di censura in esame, il ricorrente adduca che la sua personale vicenda lo espone senz’altro, in ipotesi di rimpatrio, a rischi per la sua vita e la sua incolumità, sicché si sarebbe appieno giustificato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

10. Si tenga conto in ogni caso che, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

11. Con il secondo profilo del primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), e art. 14, comma 1, lett. c); ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che le notizie desumibili dal sito “(OMISSIS)” e le risultanze dei reports di “Human Rights” e di “Amnesty International” 2018 danno ragione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 cit, lett. c.

12. Il secondo profilo del primo motivo va parimenti respinto.

13. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), implica – analogamente – un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

14. In questi termini, del pari nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Nessuna “anomalia”, parimenti, inficia le motivazioni alla stregua delle quali il tribunale ha disconosciuto la protezione sussidiaria art. 14 cit., ex lett. c).

Il tribunale, in particolare e tra l’altro, ha posto in risalto che le risultanze del report “E.A.S.O.”, risalente al 16.10.2018, davano atto, con riferimento al (OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente, della significativa diminuzione degli attacchi terroristici e dell’assenza di conflitti armati (cfr. decreto impugnato, pag. 12).

15. Ulteriormente si osserva quanto segue.

In primo luogo, del tutto ingiustificato è l’assunto del ricorrente secondo cui, allorché ha disconosciuto la protezione sussidiaria art. 14 cit., ex lett. c) il tribunale ha erroneamente postulato la necessità di una guerra civile, che viceversa il paradigma normativo per nulla contempla.

In secondo luogo, i reports internazionali e segnatamente il rapporto di “Amnesty International” per l’anno 2018, cui il ricorrente ha fatto riferimento, non appaiono comunque idonei a smentire le risultanze che, limitatamente al (OMISSIS), il tribunale ha desunto dal report “E.A.S.O.” datato 16.10.2018.

Si badi che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare mediante riscontri precisi ed univoci – il che non è nella fattispecie – che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

In terzo luogo, le informazioni (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202; in tal ultima occasione questa Corte ebbe a cassare la decisione della corte di appello, che aveva, tra l’altro, fatto esclusivo riferimento sulle risultanze del sito del Ministero degli Esteri destinato all’informazione turistica e su indicazioni non aggiornate provenienti da “Amnesty International”).

16. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

17. Il secondo motivo va del pari respinto.

18. Senza dubbio la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123).

E tuttavia, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, è necessario che chi invochi tale forma di tutela, alleghi in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cosiddetta “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622, secondo cui le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti “causae petendi”, così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata).

19. In questi termini si rileva che A.R., ai fini della protezione umanitaria, si è limitato a dedurre – con il secondo mezzo di impugnazione – la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti interni asseritamente esistente nel suo paese d’origine e le presunte ragioni di rancore e le presunte aspirazioni di vendetta nei suoi confronti.

20. In ogni caso, il giudizio “di fatto” postulato dalla valutazione comparativa necessaria, in tema di “umanitaria”, ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” del richiedente asilo, cui il Tribunale di Salerno ha senz’altro atteso, va esente, parimenti nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053/2014 delle sezioni unite, da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale”.

In particolare, nel quadro della debita valutazione comparativa, il tribunale ha precisato che non si aveva riscontro di peculiari situazioni di vulnerabilità cui il ricorrente sarebbe stato esposto in ipotesi di rimpatrio; che propriamente non aveva peculiare valenza l’intrapreso percorso di inserimento nel tessuto socioeconomico italiano alla stregua del contatto di lavoro all’uopo siglato.

Il tribunale in realtà ha ritenuto che non vi fosse dimostrazione di un effettivo radicamento del ricorrente nel contesto socioeconomico italiano.

21. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese, siccome il relativo atto difensivo non presenta i connotati “minimi” del controricorso. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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