Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30340 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 23/11/2018), n.30340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20776/2012 R.G. proposto da:

B & C Ecologia s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e

difesa dall’avv. Antonio Monarca, elettivamente domiciliata presso

l’avv. Lucia Buononato, in Roma al viale delle Milizie n. 114.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimata –

avverso la sentenza n. 381/50/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione 5, depositata il 9/9/11 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio

2018 dal Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la B & C Ecologia s.r.l. ricorre con tre motivi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 381/50/11 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione 5, depositata il 9/9/11 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori imposte IRPEF, IRPEG, IRAP ed IVA per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, ha respinto l’appello della ricorrente avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli, che aveva rigettato i ricorsi della società contribuente;

2. l’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata;

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 15/2/2018 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

4. l’Avvocatura Generale dello Stato ha fatto istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, avendo ricevuto la nota 15/11/12, con cui la Direzione Provinciale di Napoli comunicava che la società contribuente aveva presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39,comma 12, pagando tutte le somme dovute.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’agenzia delle entrate ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della controversia, D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, che richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16;

2. all’istanza è stata allegata comunicazione di regolare definizione mediante integrale pagamento di quanto dovuto dal contribuente;

3. alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

5. spese compensate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per la definizione della lite fiscale pendente D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. L. n. 111 del 2011 e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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