Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30340 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 21/11/2019), n.30340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1460/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Kuvera s.p.a., con sede in Napoli piazza dei Martiri n. 30,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

controricorso dagli Avv.ti Sara Armella e Maria Antonelli, presso il

cui studio elettivamente domiciliata, in Roma piazza Gondar n. 22;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 478/07/2012, depositata il 19 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Kuvera s.p.a. impugnava con vari motivi diversi inviti al pagamento notificatile dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli il 4 luglio 2008 per l’importo di Euro 419.661,38, oltre interessi, a titolo di Iva all’importazione, non assolta in dogana per operazioni effettuate nell’anno 2005 di merce non introdotta materialmente nel deposito fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza n. 823/38/10 del 30 novembre 2010 (depositata il 17 dicembre 2010). Avverso tale decisione la società proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 478/07/2012 del 12 novembre 2012 (depositata il 19 novembre 2012) non notificata.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre in questa sede per due motivi e chiede la cassazione della sentenza impugnata con vittoria di spese. La società convenuta deposita controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2699 e 2700 c.c., degli artt. 12 e 45reg. Ce 13.3.1997 n. 515/97, dell’art. 9reg. Ce 25.5.1999 n. 1073/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio; degli artt. 115,116 e 213 c.p.c. anche in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 commi 1-2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La sentenza impugnata sarebbe errata per avere capovolto le norme sull’onere della prova, in quanto il regime di sospensione dell’Iva richiesto dalla contribuente costituisce un beneficio fiscale, il cui onere probatorio incombe sul beneficiario, mentre l’Amministrazione avrebbe assolto al proprio onere mediante il deposito del P.V.C. della Guardia di Finanza comprovante l’omessa introduzione delle merci nel deposito fiscale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; la sentenza impugnata avrebbe omesso la valutazione di tutti gli elementi di fatto accertati dalla Guardia di Finanza nel P.V.C. di cui sopra.

3. La Kuvera s.p.a. presenta controricorso e ricorso incidentale con cui eccepisce l’inammissibilità dei motivi di ricorso ex adverso propostì, in quanto richiedenti una valutazione in fatto, e lamenta il mancato accoglimento delle eccezioni formulate nel giudizio di merito, su cui la sentenza impugnata non si è pronunziata, ritenendole ininfluenti ai fini della decisione. In subordine chiede disporsi rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

4. I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, dato che propongono la medesima questione, prospettata sotto diversi profili di asserita illegittimità. Entrambi i motivi sono inammissibili, perchè in realtà sotto l’apparenza della violazione di legge mirano ad una rivalutazione in senso favorevole alla ricorrente del materiale probatorio acquisito agli atti processuali, già compiutamente valutato dal giudice di merito. Quest’ultimo infatti, a differenza di quanto lamentato dall’Agenzia delle dogane, ha preso in considerazione gli elementi indicati dall’Agenzia stessa, valutandoli motivatamente quali meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, come tali non idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva. Inoltre, come già deciso da questa Corte, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 8053 del 2014). Trattasi dunque di valutazione in fatto, di cui è precluso il riesame in sede di legittimità.

5. L’inammissibilità del ricorso principale si estende al ricorso incidentale proposto dalla Kuvera s.p.a., poichè ne consegue la mancanza di interesse ad ottenere una pronunzia che non potrebbe procurare un vantaggio superiore a quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass. sez. un. 23019 del 2007).

6. Con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, formulata dalla Kuvera, trattandosi di questione rimessa alla valutazione del giudice nazionale, sembra opportuno rilevare che tale rinvio non appare necessario, poichè nel frattempo la questione ha costituito oggetto della sentenza della CGUE del 17 luglio 2014, C-272/13, (Equoland), che ha chiarito ogni dubbio precisando quale sia l’interpretazione della Sesta Dir. 77/388 come modificata dalla Dir. U.E. 2006/18.

7. In conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità sia del ricorso principale che di quello incidentale, con compensazione delle spese processuali fra le parti, reciprocamente soccombenti, e raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nei confronti della sola Kuvera s.p.a., data la natura di Ente pubblico della ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese processuali fra le parti; dà atto dell’esistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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