Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30340 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30340 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 1836-2012 proposto da:
BERLINGO’

DOMENICO BRLDNC58S11H501W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio
dell’avvocato IOLANDA PICCININI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CROCE
2017
3743

ROSSA

ITALIANA,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5232/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 18/12/2017

di ROMA, depositata il 07/07/2011 r.g.n. 7369/2008

N. R.G. 1836 2012

RILEVATO
che Domenico Berlingò, dipendente del Ministero delle Finanze, dal 21.11.1997
comandato presso la Croce Rossa Italiana ( anche Croce Rosa, di seguito), e
transitato alle dipendenze di quest’ultima con decorrenza dal 1.10.2001, aveva
convenuto in giudizio la Croce Rossa per chiederne la condanna al pagamento della

Economici e al risarcimento del danno per mancata ammissione alle selezioni interne
indette dalla Croce Rossa per la riqualificazione del personale;
che, adita dalla Croce Rossa, la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 5232 del
7.6.2001, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte
dal Berlingò;
che, in relazione alla domanda risarcitoria, la Corte territoriale ha ritenuto: che l’
insussistenza della qualità di dipendente alla data del 5.8.2000 giustificava l’avvenuta
esclusione del Berlingò dalla partecipazione alle procedure per il passaggio alla
posizione Cl ed alla posizione B2 e che era irrilevante che il Berlingò avesse fruito o
meno della indennità prevista dall’art. 35 del CCNL Enti Pubblici non economici 19941997; l’esclusione dalla partecipazione alle procedure era legittima anche perché il
Berlingò alla data del 5.8.2000 non possedeva i requisiti dell’esperienza professionale
maturata nei profili B1 o B2 per il tempo previsto da entrambi i bandi;
che non spettava l’indennità rivendicata dal Berlingò in relazione al periodo in cui
questi aveva lavorato alle dipendenze della Croce Rosa in posizione di comando; in
relazione al periodo successivo alla immissione in ruolo l’art. 49 CCNL Enti Pubblici
non Economici 1998-2001 aveva previsto la disapplicazione degli artt. da 32 a 38 del
CCNL 1994-1997 con conseguente non spettanza dell’indennità prevista dall’art. 35;
che avverso detta sentenza Domenico Berlingò ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con
controricorso la Croce Rossa Italiana.

CONSIDERATO
che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. c.c. con
riferimento all’interpretazione dei due bandi di selezione del 2001, e degli artt.

somma di C 2919,17 a titolo di indennità ex art. 35 del CCNL Enti Pubblici Non

N. R.G. 1836 2012

1175, 1375, 1223, 2103 c.c. e dell’art. 52 del D. Lgs n. 165 del 2001 in materia di
risarcimento da perdita di chances;
che il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del
criterio ermeneutico della interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.)
contenute nei bandi indetti per la riqualificazione del personale; deduce che:
nessuna di dette clausole aveva previsto come requisito di ammissione il possesso

indicata solo con riferimento all’anzianità di servizio ed alla fruizione della
indennità; il bando si era limitato a richiedere il possesso del requisito di una
posizione indennizzata alla data del 5.8.2000, indipendentemente dalla posizione
lavorativa dell’aspirante e dal contratto collettivo applicabile; esso ricorrente
possedeva l’anzianità di servizio nel profilo, come richiesto dal bando, perché la
quinta qualifica rivestita sin dal 1991 era confluita nel livello Bl; dalla illegittima
esclusione dalla partecipazione alla procedura di riqualificazione discendeva il diritto
al risarcimento del danno per perdita di chances;
che con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3
c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. n. 165 del 2001 in
materia di trattamento economico accessorio del personale comandato, dell’art. 35
c. 3 lett. b) del CCNL Enti Pubblici non economici 1994-1997, degli artt. 49 e 32
dello steso CCNL per il periodo 1998-2001 e del CCNI del 25.3.1997 in relazione
agli artt. 1362 e sgg c.c.
che il ricorrente sostiene che: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che al
personale comandato debba essere riconosciuto il trattamento accessorio del datore
di lavoro di appartenenza e non quello previsto per il personale alle dipendenze
dell’Ente che utilizza la prestazione di lavoro; dal confronto tra l’art. 35 del vecchio
CCNL (come interpretato dall’accordo integrativo aziendale per il 1997) e l’art. 32
del nuovo CCNL risulterebbe evidente che l’indennità mirava a compensare i
dipendenti che svolgono compiti comportanti specifiche responsabilità, rischi e
disagi;
che il primo motivo deve essere rigettato in quanto la Corte territoriale ha escluso
il diritto del ricorrente a partecipare alle selezioni non solo sul rilievo che difettava il
requisito del possesso della qualifica di dipendente della Croce Rossa alla data del
5.8.2000 ma anche sul rilievo, costituente autonoma “ratio decidendi”, idonea a
sorreggere il “decisum”, che il Berlingò alla data del 5.8.2000 era privo dei requisiti
previsti da entrambi i bandi delle procedure (esperienza professionale di quattro

della qualifica di dipendente della Croce Rossa alla data del 5.8.2000 e tale data era

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anni nella posizione B1, titoli di studi, richiesti per l’accesso alla posizione B2;
esperienza professionale di sette anni nella posizione B1 o cinque anni nella
posizione B2 alla data del 5.8.2000 ovvero il possesso del diploma di laurea ,
richiesti per l’accesso alla posizione C1 );
che con riguardo a detta “ratio decidendi” la ricostruzione data dalla Corte
territoriale al significato ed alla portata di entrambi i bandi (riprodotti nel ricorso),

sistematico delle clausole contenute in entrambi i bandi relativi alle procedure alle
quali il ricorrente non era stato ammesso;
che tutte le clausole di entrambi i bandi fanno esplicito riferimento, in maniera
chiara ed univoca, alla specifica posizione professionale rivestita dai lavoratori nel
sistema ordinamentale proprio della Croce Rossa ove si consideri il richiamo alla
“esperienza professionale”, alle “corrispondenti qualifiche funzionali del precedente
ordinamento” ai processi di “crescita professionale”;
che

il motivo è inammissibile nella parte in cui, il ricorrente, muovendo

dall’assunto, erroneo per quanto innanzi osservato, della piena equiparabilità della
esperienza maturata nella qualifica e nel profilo rivestiti in qualità di dipendente del
Ministero delle Finanze, distaccato presso la Croce Rossa in posizione di comando
sino al 1.10.2001, a quella delle categorie e dei profili propri della realtà
organizzativa ed ordinamentale della Croce Rossa, sollecita, in ordine alla
sussistenza dei requisiti di ammissione alle procedure di selezione, un nuovo
accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/ 2013,
8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011,
20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);

che il secondo motivo è infondato dovendo darsi continuità al principio espresso
nella sentenza di questa Corte n. 19916/2016, secondo cui il trattamento
economico dei lavoratori distaccati, riservato dall’art. 71 del d.lgs. n. 165 del 2001
alla contrattazione collettiva, va individuato con riferimento alla contrattazione
collettiva propria dell’ente distaccante, con cui non viene meno il rapporto di lavoro,
non venendo il lavoratore distaccato inquadrato nell’amministrazione di
destinazione.
che l’indennità prevista dall’art. 35 del CCNL Enti Pubblici Non Economici del
6.7.1995 normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995 c. 3 lett. b) non spettava
al ricorrente fino alla data di inquadramento nei ruoli della Croce Rossa

quanto ai requisiti di ammissione, è coerente con il dato testuale e con quello

N. R.G. 1836 2012
(1.10.2001), non trovando applicazione nei suoi confronti detto contratto ma quello
del Comparto Ministeri;
che, quanto al periodo successivo, essa non spettava perché il CCNL del 16.2.1999
CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 con l’art. 49 ha previsto, ai
sensi dell’art. 72, comma 1 del D.lgs n. 29/1993, che dalla data della sua stipula
(16.2.1999) non trovavano più applicazione, tra le altre, le disposizioni contenute

che è inammissibile la questione, comportante anche accertamenti in fatto, della
sostanziale continuità tra l’indennità dell’art. 35 del CCNL 1994-1997 e quella
prevista dall’art. 32 del successivo CCNL 1998-2001, perché essa non risulta
trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non ha precisato se ed in quale
atto del processo l’ha sottoposta ed in quali termini all’attenzione della Corte
territoriale (Cass. 206782016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009);
che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va respinto.
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
anno compensate avuto riguardo alla evoluzione del quadro normativo e
contrattuale di riferimento.
PQM
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale del 22.9.2017.

negli articoli da 32 a 38 del CCNL 6 luglio 1995;

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