Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3034 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 29/09/2009, dep. 10/02/2010), n.3034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA TOSCANA s.p.a., già “Nuova Banca Toscana s.p.a.” succeduta in

tutti i diritti e rapporti giuridici inclusi nel ramo aziendale

relativo all’esercizio dell’attività bancaria già appartenente alla

cessata “Banca Toscana s.p.a.”, in forza di conferimento operato, con

atto pubblico in data (OMISSIS), a rogito dott. Mario Zanchi

notaio in Siena, rep. n. 19952, racc. n, 7124, dalla Banca Monte dei

Paschi di Siena s.p.a., a sua volta incorporante della suddetta

cessata Banca Toscana s.p.a. in forza di atto pubblico in data

(OMISSIS) a rogito del dott. Mario Zanchi, rep. n. 19951, racc. n.

7123, in persona del Dott. B.L. e del Dott. N.C.

M.N., nella loro qualità di dirigente centrale e di

quadro direttivo, congiuntamente investiti della firma sociale in

virtù dei poteri loro attribuiti a norma dell’art. 27 dello Statuto,

giusta delega per Delib. del consiglio di amministrazione della Nuova

Banca Toscana s.p.a. in data 14 marzo 2003, elettivamente domiciliata

in Roma, via Cristoforo Colombo 177, presso l’avv. RANCHINO Michele,

che la rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

INIZIATIVE LOMBARDE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, BANCA DI ROMA s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, e P.P.;

– intimati –

e sul ricorso n. 12304/05 proposto da:

INIZIATIVE LOMBARDE s.r.l., in persona del procuratore R.

G., quale incorporante della Costruzioni Generali Prefabbricate

s.p.a. in liquidazione, giusta atto di fusione a rogito notaio

Domenico de Stefano, n. 45919 rep. e n. 8051 racc, registrato a

Milano il 28 dicembre 2000, elettivamente domiciliata in Roma, via

Monserrato 34, presso l’avv. GOLINO Silvia, che la rappresenta e

difende, insieme con gli avvocati Donatella Vicari e Luigi Maravita,

per procura in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

BANCA TOSCANA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e P.P.;

– intimati –

e

CAPITALIA s.p.a., capogruppo del Gruppo Bancario Capitalia,

denominazione assunta in data 1 luglio 2002 dalla Banca di Roma

s.p.a., congiuntamente rappresentata dall’avv. P.F.,

dirigente e coordinatore della Funzione Contenzioso, e del dott.

M.R.M., quadro direttivo di 2^ livello addetto alla

Funzione Contenzioso, giusta Delib. del consiglio di amministrazione

in data 13 giugno 2002, a rogito del notaio Mariconda di Roma in data

1 luglio 2002, rep. n. 41808, racc. n. 11902, elettivamente

domiciliata in Roma, via Cassiodoro 19, presso l’avv. Janari Luigi,

che la rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2999/04 del 24

giugno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29

settembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso

principale con assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 8 ottobre 2001 il Tribunale di Roma – pronunciando sulla domanda proposta dalla s.p.a. Costruzione Generali Prefabbricate C.G.P. (ora Iniziative Lombarde s.r.l,), la quale, dopo aver premesso di aver spedito a mezzo raccomandata postale a P. D. un assegno bancario di L. 1.000.000 tratto sulla filiale di (OMISSIS) della Banca Toscana, mai pervenuto al destinatario e in realtà incassato da P.P. presso la filiale di (OMISSIS) della Banca di Roma per l’importo di L. 42.000.000 e pagato in stanza di compensazione dalla banca trattaria (che aveva poi sollecitato il pagamento dello scoperto di conto corrente di L. 28.411.809 al traente, benchè questi le avesse avanzato istanza per il fermo dell’assegno, ed aveva rifiutato lo storno dell’importo eccedente la somma portata dal titolo), aveva chiesto la condanna della banca negoziatrice e di quella trattaria al risarcimento del danno – condannava le due banche in solido al pagamento in favore dell’attrice della somma di L. 42.000.000, oltre a interessi e spese, nonchè il P. a rivalere le banche medesime di quanto pagato alla società Costruzione Generali Prefabbricate, respingendo la domanda riconvenzionale della Banca Toscana, che aveva chiesto la condanna della società traente al pagamento della somma corrispondente allo scoperto di conto corrente verificatosi al seguito del pagamento dell’assegno.

2. Su appello delle banche convenute – a cui resisteva la Iniziative Lombarde s.r.l., mentre il P. rimaneva contumace – la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2999/04 del 24 giugno 2004 e in parziale riforma della decisione impugnata, respingeva la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della Banca di Roma, mentre rigettava l’appello della Banca Toscana.

A fondamento della decisione la Corte di merito così motivava:

2a. era fondata la censura mossa dalla Banca di Roma alla sentenza del Tribunale, che imputando alla banca negoziatrice la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione di copia del titolo negoziato, aveva condannato la stessa banca, sebbene l’ordine di esibizione del titolo fosse stato emesso solo nei confronti della Banca Toscana, a cui l’assegno era stato trasmesso per consentirne il pagamento nella stanza di compensazione;

2.b. per quanto riguardava la trattaria Banca Toscana – che aveva lamentato l’erronea affermazione della propria responsabilità, malgrado la dovuta diligenza professionale non imponesse l’adozione di particolari strumenti tecnici, meccanici o chimici per rilevare l’alterazione dell’assegno, nonchè l’illegittima inversione dell’onere della prova in ordine alla falsificazione del titolo, onere invece gravante sulla traente, e la mancata valutazione dell’omessa rilevazione dell’alterazione da parte della banca negoziatrice – doveva rilevarsi che il Tribunale aveva imputato alla Banca Toscana soltanto il mancato adempimento dell’onere di esibizione del titolo e che sul punto non vi era stata impugnazione;

2.c. in ordine al dovere di diligenza e di collaborazione con il cliente, incombente sulla banca trattaria, ed all’asserita inversione dell’onere della prova, doveva rilevarsi che la società attrice aveva dimostrato documentalmente di aver richiesto il fermo del titolo a mezzo di lettera consegnata a mano il 19 giugno 1991, mentre la banca trattaria aveva sempre sostenuto la tesi del sequestro penale dell’assegno, ostativo all’esibizione del titolo, senza tuttavia indicare la data del provvedimento e senza produrre la relativa copia, sicuramente consegnatale dall’autorità procedente;

2.d. non poteva dunque dubitarsi delle colpevoli omissioni imputabili alla Banca Toscana e già poste dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento, mentre la società traente aveva comunque fornito la prova della contraffazione attraverso elementi univoci, gravi e concordanti; di conseguenza risultava di tutta evidenza il comportamento colpevole della Banca Toscana, integrante grave violazione della diligenza incombente sull’accorto banchiere, che aveva causalmente determinato il danno subito dalla società traente;

2.e. con riferimento alla richiesta della Banca Toscana di ridurre l’importo della condanna alla somma di Euro 11.931,54, pari a L. 23.102.681, doveva ritenersi che la banca trattaria fosse tenuta a stornare dal conto acceso dalla C.G.P. l’intera somma di L. 42.000.000 mal pagata, fatta salva ovviamente la rivalsa nei confronti del P., già riconosciuta alla Banca Toscana dal Tribunale.

3. Per la cassazione di tale sentenza la Banca Toscana ricorre con due motivi, a cui resiste la s.r.l. Iniziative Lombarde con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, a cui resiste con controricorso Capitalia s.p.a. Banca Toscana e Capitalia hanno anche depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione d’inammmissibilità del ricorso principale, sollevata dalla Iniziative Lombarde s.r.l. in relazione al giudicato formatosi in conseguenza dell’asserita, mancata impugnazione della decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale avrebbe imputato alla Banca Toscana soltanto il mancato adempimento dell’ordine di esibizione dell’assegno. Risulta infatti dall’esame diretto degli atti processuali, consentito nella specie al collegio, in quanto titolare di un potere di cognizione piena in ordine all’accertamento del giudicato (Cass. S.U. 2007/ 24664; Cass. 2003/1153; 2004/17564;

2005/1655), che la Banca Toscana ha espressamente contestato nell’atto di appello la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha addebitato alla banca medesima l’inosservanza dell’ordine di esibizione del titolo, eccependo trattarsi di assegno che non era nella sua disponibilità, in quanto oggetto di sequestro penale, e deducendo che ben avrebbe potuto lo stesso giudice avvalersi dei propri poteri istruttori, richiedendo alla Procura della Repubblica la trasmissione, almeno in copia, del titolo in questione. Con il primo motivo la ricorrente principale – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 210 c.p.c. e dell’art. 94 disp. att. c.p.c., nonchè vizio di motivazione – deduce che:

1.1. la Corte di merito, senza affrontare il problema della conoscibilità o meno dell’asserita contraffazione, ha ravvisato la sua responsabilità, quale banca trattaria, per non avere ottemperato all’ordine di esibizione dell’assegno, così fondando la sua decisione sulla illegittima inversione dell’onere della prova, non risultando dagli atti quali fossero le contraffazioni che la trattaria avrebbe dovuto riconoscere nella stanza di compensazione, nè se le medesime fossero rilevabili “ictu oculi” o con la normale diligenza e avvedutezza, in quanto il titolo, sottoposto a sequestro penale, non era stato acquisito agli atti e non poteva essere esaminato nè dalle parti nè dal giudice;

1.2. lo stesso ordine di esibizione risulta viziato da palese illegittimità, in quanto il potere di ordinare l’esibizione di documenti non può essere esercitato in funzione sostitutiva dell’onere della prova non esercitato dalla parte che ne è gravata, onere della prova nella specie non adempiuto dall’attrice; inoltre nel giudizio di merito era stato eccepito che la banca trattaria non poteva ottemperare all’ordine di esibizione non avendo la disponibilità dell’assegno, che si trovava sottoposto a sequestro penale, e si era altresì dedotto che lo stesso giudice avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri istruttori, richiedendo alla Procura della Repubblica la trasmissione dell’assegno;

1.3. la Corte di merito, nel ritenere ingiustificata la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione dell’assegno, senza che fosse stata fornita alcuna prova del possesso del documento da parte della banca trattaria, ha agito ancora una volta in violazione del principio dell’onere della prova.

2. Il motivo è privo di fondamento.

Osserva in primo luogo il collegio che la ricorrente non ha specificamente censurato nè le argomentazioni della Corte di merito in ordine alla mancata dimostrazione dell’avvenuto sequestro penale dell’assegno, nè il riferimento, da parte della Corte medesima, agli elementi presuntivi forniti dall’attrice e desumibili dalle risultanze documentali e probatorie acquisite agli atti, limitandosi invece a muovere censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, sulla valutazione delle prove e sull’apprezzamento delle risultanze di causa compiuti dal giudice di secondo grado. Va, comunque, altresì rilevato che a Corte di appello di Roma, con idonea ed esauriente motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che parte attrice, con la produzione documentale in atti e le ulteriori risultanze probatorie (distinta di spedizione della raccomandata inviata al Pa.; lettera del Pa. alla C.P.G. per comunicare il mancato recapito della raccomandata alla data del 12 giugno 1991; copia della denuncia di smarrimento della raccomandata sporta dalla C.G.P. ai Carabinieri il successivo 17 giugno; richiesta di fermo del titolo, con indicazione dell’importo di L.. 1000.000 in cifre e in lettere, confermato dalla teste N.A.; lettera 21 giugno 1991 della C.G.P. alla Banca Toscana, che fa riferimento a intese telefoniche per lo storno dell’importo di L. 1.000.000 e che contiene la richiesta di rilascio di fotocopia dell’assegno ai fini dell’inizio dell’azione penale, a cui non è seguito alcun cenno da parte della Banca) abbia fornito elementi presuntivi univoci e concordanti in ordine alle circostanze relative alla spedizione dell’assegno per posta, alla mancata ricezione dell’assegno da parte del destinatario ed alla contraffazione del titolo. Inoltre la Corte di merito ha valorizzato la mancata ottemperanza da parte della Banca Toscana all’ordine di esibizione dell’assegno, verosimilmente in possesso della banca trattaria che aveva in precedenza provveduto alla sua estinzione in sede di stanza di compensazione, rilevando altresì che la giustificazione addotta dalla Banca Toscana in ordine alla mancata esibizione (ossia l’avvenuto sequestro penale del titolo) era rimasta priva di riscontro probatorio, non avendo la banca medesima prodotto copia del provvedimento di sequestro, nè indicato la data in cui tale provvedimento era stato emesso, così traendo anche dall’ingiustificato rifiuto di esibizione del titolo elementi di convincimento in ordine alla contraffazione del titolo e in merito alla rilevabilità “ictu oculi” della contraffazione. E’ da escludere pertanto, in base a quanto fin qui rilevato e diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che la Corte di appello abbia fondato la propria decisione sulla illegittima inversione dell’onere della prova gravante sulla parte attrice o su di una insufficiente motivazione.

3. Con la successiva doglianza la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, deduce che la sua condanna al pagamento in favore della società Iniziative Lombarde dell’intera somma di L. 42.000.000, portata dall’assegno, comporterebbe un ingiustificato arricchimento della traente, consistente nell’indebito accrescimento della capienza del suo conto corrente, “con evidente e ingiusto depauperamento” della ricorrente medesima, che si troverebbe ad aver effettuato un doppio pagamento, avendo già provveduto a corrispondere al prenditore l’intero importo dell’assegno, non coperto dalla somma esistente sul conto della traente.

3.1. Anche tale censura è priva di fondamento.

La Corte di appello, nel respingere l’impugnazione, ha precisato che la Banca Toscana “è tenuta a stornare dal conto acceso dalla CGP la somma di L. 42.000.000 mal pagata, nonchè gli interessi applicati e l’importo per maggiore commissione massimo scoperto addebitato liquidando il saldo risultante a favore della società emittente con i relativi interessi legali fino al saldo”, così interpretando e integrando, con statuizione non specificamente censurata dalla ricorrente principale, il dispositivo della sentenza di primo grado, che sul punto aveva invece disposto la condanna della banca trattaria, in solido con la banca negoziatrice, al pagamento in favore della traente della somma di L. 42.000.000, pari all’importo dell’assegno falsificato, erroneamente pagato al P..

Nessun arricchimento si è di conseguenza verificato in capo alla traente, la quale con la statuizione del giudice di merito si è vista soltanto ricostituire la provvista depauperata dall’illegittimo addebito compiuto dalla banca trattaria, e contestualmente nessun pregiudizio si è verificato per la trattaria medesima, tenuta ad effettuare, non già un secondo pagamento di L. quarantadue milioni in favore della traente, dopo aver pagato analogo importo al prenditore del titolo, ma soltanto lo storno dal conto corrente della traente dell’illegittimo addebito, effettuato nei confronti di quest’ultima, della somma corrisposta per l’erroneo pagamento dell’assegno, ferma restando, come già riconosciuto dal Tribunale e dalla Corte di appello di Roma, la rivalsa della Banca Toscana nei confronti del P. quale beneficiario del pagamento del titolo.

4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso principale, restando assorbite¯ il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, con il quale la s.r.l.

Iniziative Lombarde, denunciando vizio di motivazione, chiede la parziale cassazione della sentenza di appello nella parte in cui ha escluso la responsabilità della Banca di Roma.

Le spese del giudizio di cassazione tra la Banca Toscana s.p.a. e la Iniziative Lombarde s.r.l. seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre l’esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra Iniziative Lombarde s.r.l. e Capitalia s.p.a. Nulla deve infine disporsi in ordine alle spese processuali tra Banca Toscana e P.P. e tra Iniziative Lombarde e lo stesso P., non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale Banca Toscana s.p.a. al pagamento in favore della Iniziative Lombarde s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Compensa integralmente le spese processuali tra Iniziative Lombarde s.r.l. e Capitalia s.p.a..

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA