Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3034 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3034 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA

sul ricorso 7417-2016 proposto da:
LANCELLOTTA GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO PORRONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati DOMENICA VARONE, ELISA PEPE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PISANO CHIARA, D’ANNA FORTUNA, PISANO FRANCESCO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO XI 13,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che li
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al controricorso;

Data pubblicazione: 08/02/2018

- controricorrenti nonchè contro

UNIPOL SAI SPA (GIA’ SASA ASSICURAZIONI SPA), SIMEOLI
ERNESTO, TRINCONE ANTONIO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
(GIA’ AURORA ASSICURAZIONI SPA), GENERALI ITALIA SPA

IMMOBILIARE MENNILLO DI RAFFAELLA MENNILLO SAS;
– intimati –

Nonché da:
UNIPOLSAI SPA (GIA’ SASA ASSICURAZIONI SPA) in persona
del suo Procuratore Speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo
studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

PISANO CHIARA, D’ANNA FORTUNA, PISANO FRANCESCO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO XI 13,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che li
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 726/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 12/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

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(GIA’ TORO ASSICURAZIONI SPA), IZZO PIERFRANCESCO,

consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO

SESTINI;

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Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Guido Lancellotta ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza n. 726 n. 2015 della Corte di Appello di Napoli, lamentando
che la somma ad esso liquidata a titolo di risarcimento dei danni non
patrimoniali era stata rapportata ad un’età di 47 anni, anziché all’età

ritenuta minore percentuale di concorso colposo del ricorrente nella
determinazione del sinistro (il 20%, anziché il 50% stimato dal primo
giudice);
al ricorso hanno resistito sia la UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.,
che ha anche proposto ricorso incidentale, sia -con unico
controricorso- Chiara Pisano, Francesco Pisano e Fortuna D’Anna;
questi ultimi hanno resistito, con successivo controricorso, anche al
ricorso incidentale;
sono stati depositati un atto di rinuncia al ricorso principale
nell’interesse del Lancellotta e un atto di accettazione della rinuncia
da parte della UNIPOLSAI Assicurazioni, la quale ultima ha altresì
dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale; entrambi gli atti
sono stati notificati a tutte le parti costituite;
con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., i Pisano e la D’anna
hanno chiesto la condanna del ricorrente principale e della ricorrente
incidentale al pagamento delle spese di lite e la liquidazione di una
somma equitativamente determinata, ex art. 385, 4 0 co. cod. proc.
civ..
Considerato che:
a seguito della rituale notificazione degli atti di rinuncia, va
dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione ad entrambi i ricorsi;
a fronte dell’accettazione della rinuncia del Lancellotta da parte
della UNIPOLSAI, devono compensarsi le spese fra tali parti;

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(effettiva) di 38 anni e che la Corte non aveva tenuto conto della

in merito alla richiesta di condanna alle spese e all’ulteriore
somma ex art. 385, co. 4 cod. proc. civ. proposta dai controricorrenti
Pisano e D’Anna, si osserva che:
gli anzidetti controricorrenti non avevano interesse a resistere al
ricorso principale, che concerneva esclusivamente l’importo del
risarcimento richiesto dal Lancellotta e non investiva in alcun modo la

refusione delle spese del controricorso in quanto non rese necessarie
dalla proposizione del ricorso principale;
l’interesse a resistere sussisteva, invece, in relazione al ricorso
incidentale, che si doleva della mancata pronuncia sulla richiesta di
condanna alla restituzione di somme versate in eccedenza ai
danneggiati, fra i quali erano ricompresi anche i Pisano e la D’Anna;
il controricorso evidenziava l’inammissibilità del ricorso
incidentale tardivo della UNIPOLSAI, in quanto non rivolto contro il
ricorrente principale, ma contro altre parti e proposto sulla base di un
interesse non nascente dal ricorso principale, ma direttamente dalla
sentenza;
il rilievo di inammissibilità era fondato (cfr., ex multis, Cass. n.
12387/2016 e Cass. n. 20040/2015) e tale, quindi, da comportare la
soccombenza virtuale della UNIPOLSAI e da giustificarne la condanna
alle spese del giudizio in favore dei controricorrenti;
non sussistono le condizioni per la condanna del ricorrente
principale e di quello incidentale al pagamento dell’ulteriore somma di
cui all’art. 385, co. 4 cod. proc. civ. in quanto non si ravvisano gli
estremi della colpa grave a carico di nessuno dei ricorrenti;
neppure sussistono le condizioni per applicare l’art. 13, comma 1
quater D.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio, per intervenuta rinuncia, in
relazione al ricorso principale proposto dal Lancellotta e al ricorso
incidentale proposto dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a.;
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posizione dei Pisano e della D’Anna: deve pertanto escludersi la

compensa le spese di lite fra il Lancellotta e la Unipolsai
Assicurazioni nonché fra il Lancellotta e i controricorrenti Chiara
Pisano, Francesco Pisano e Fortuna D’Anna;
condanna la Unipolsai Assicurazioni al pagamento delle spese di
lite in favore dei controricorrenti Pino e D’Anna, liquidandole in euro
5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del

accessori di legge.
Roma, 29.11.2017

15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli

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