Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3034 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITIA Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 29049-2015

r.g., proposto da:

T. GLOBAL SERVICE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore, T.A., P.M.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA BELLA VILLA 66/D, presso lo studio

dell’avvocato TATIANA TARLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANGELO SPENA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT LEASING S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 930/2015 del TRIBUNALE ORDINARIO di ISERNIA,

depositata il 05/11/2015;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RENATO FINOCCHI GHERSI, che chiede che la Corte di cassazione

rigetti il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di

Brescia, con i conseguenti provvedimenti di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. notificato a partire dal 2.12.15 la T. Global Service s.r.l. ha impugnato contro Unicredit Leasing s.p.a. la sentenza del tribunale di Isernia del 30.10.2015, depositata il 5.11.2015, con la quale detto giudice ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla stessa Unicredit, dichiarando la competenza del tribunale di Brescia, quale foro indicato dall’art. 13 delle condizioni generali di ciascuno dei contratti per cui è causa: al riguardo, Unicredit Leasing era stata convenuta nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Isernia dalla società attuale ricorrente al fine di chiedere l’emissione di ordine nei confronti di Unicredit Leasing s.p.a. (già Fineco Leasing s.p.a.) di rendere il conto con riferimento a ciascuna operazione di leasing per cui è causa, nonchè, tra l’altro, di dichiarare che nulla era dovuto alla convenuta e infine di pronunciare sulle altre domande dettagliatamente esposte nella sentenza impugnata in relazione al rapporto in corso tra le parti.

2.- E’ stata depositata dal Pubblico Ministero la requisitoria ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ. del seguente testuale tenore:

“rilevato che con ricorso per regolamento di competenza art. 42 c.p.c. T. Global Service s.r.l. ha impugnato contro Unicredit Leasing s.p.a. la sentenza del Tribunale di Isernia del 30.10.2015, depositata il 5.11.2015, con la quale detto giudice ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla stessa Unicredit, a favore della competenza del Tribunale di Brescia, quale foro indicato dall’art. 13 delle condizioni generali di ciascuno dei contratti per cui è causa; che infatti Unicredit Leasing è stata convenuta nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Isernia dalla società attuale ricorrente al fine di chiedere l’emissione di ordine nei confronti di Unicredit Leasing s.p.a. (già Fineco Leasing s.p.a.) di rendere il conto con riferimento a ciascuna operazione di leasing per cui è causa, nonchè di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla convenuta, e infine di pronunciare sulle altre domande dettagliatamente esposte nella sentenza impugnata e nel ricorso, ai quali si rinvia;

rilevato che al primo motivo si afferma che, in violazione degli artt. 112, 38 e 42 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di competenza formulata da Unicredit Leasing, malgrado T. Global Service avesse disconosciuto, nel corso della prima udienza successiva alla costituzione in giudizio, la conformità agli originali delle copie dei contratti di leasing prodotti dalla stessa Unicredit Leasing, che riportano la deroga al foro territoriale a favore del foro di Brescia, specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.;

considerato che la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. n. 28096/2009, nonchè più di recente Cass. 7775/2014, Cass. n. 14416/2013). E’ stato, infatti, osservato che “qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perchè lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno” (così, da ultimo Cass. n.1273012016; nello stesso senso, affermano che il disconoscimento deve essere circostanziato, mediante la allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, e che tale disconoscimento non è configurabile se non accompagnato dalle suddette allegazioni, Cass. nn. 211712011, 1033/2013, 3122/2015);

ritenuto che pare doversi ritenere, alla luce dei principi richiamati, integrando e rettificando la sentenza impugnata, che tale disconoscimento non soddisfi i requisiti richiesti, dal momento che dal verbale della udienza successiva a quella di costituzione, tenutasi il 14.11.2014, T. Global Service si è limitata a contestare “tutto quanto ex adverso eccepito, chiedendo il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale e la rimessione della causa sul ruolo”, e che tale formulazione generica risulta sostanzialmente riproposta nella successiva udienza del 7.7.2015, mentre nelle note allegate al verbale di udienza del 11.7.2015 si “contesta” solo che “essa utilizzatrice” abbia apposto la doppia firma in calce alla clausola di deroga alla competenza territoriale, rilevando che tale requisito formale non risulta dai moduli contrattuali prodotti da essa stessa attrice, non offrendo alcun argomento per smentire la controdeduzione avversaria secondo la quale tali moduli erano stati inviati da Unicredit in epoca precedente alla stipula e non escludendo in alcun modo che al momento della conclusione dei contratti essi siano stati integrati con le clausole in contestazione, risultanti dalle copie prodotte da Unicredit;

ritenuto che comunque il motivo va rigettato, dal momento che la sentenza impugnata si basa sull’apprezzamento logicamente motivato dal giudice “sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuati”, richiamandosi espressamente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3845/2014), e che in tal senso la stessa Corte ha ribadito in analoghe la fattispecie la regola di diritto nella specie applicata – relativa al libero apprezzamento da parte del giudice delle riproduzioni oggetto di “mancato riconoscimento”, ovvero di disconoscimento generico (ex multis, Cass. nn. 1033/2013, 2117/2011 e 8998/2001);

rilevato che al secondo motivo si censura la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione all’art. 42 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, osservando che seppure le copie dei contratti prodotti da Unicredit fossero idonee a fornire la prova della sussistenza della clausola relativa al foro esclusivo, la stessa clausola sarebbe inefficace in quanto, ai fini della valida approvazione, la doppia sottoscrizione avrebbe dovuto riferirsi solo alle clausole vessatorie, laddove invece nel caso in esame essa riguarda “una serie di condizioni contrattuali che con il requisito della vessatorietà nulla hanno a che vedere”, richiamandosi a tal fine il principio espresso dalla Corte di cassazione nella sent. n. 2970/2012;

ritenuto che il motivo va rigettato in quanto generico, dal momento che dopo aver richiamato il principio suddetto, lo stesso motivo non esplicita in alcun modo quali clausole sottoposte alla doppia sottoscrizione abbiano natura vessatoria e quali invece siano sprovviste di tale natura;

rilevato che al terzo motivo, richiamando la violazione dell’art. 190 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si afferma che il Tribunale di Isernia, nel riservare la causa in decisione riduceva a 30 i giorni per deposito delle comparse conclusionali ed a 10 quelli per il deposito delle memorie di replica, laddove l’art. 190 c.p.c. consente la riduzione del termine solo per le memorie conclusionali e non anche del termine di 20 giorni fissato per le repliche;

considerato che la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (21507/13) ha affermato che “ai fini dell’esperibilità del regolamento di competenza, potendo – ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. – riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata oggetto della pronuncia, per “decisione di merito” deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni – di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito – diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza” (ex multis Cass. n. 21507/2013);

che inoltre, si osserva che nella fattispecie, non avendo T. Global Service eccepito alcunchè nel giudizio di merito negli atti successivi all’ordinanza che ha disposto la riduzione del termine per le memorie di replica, la pretesa violazione processuale appare comunque sanata ex art. 157 c.p.c. (si veda Cass. n. 22413/2004)”.

3.- Neppure avendo ulteriormente svolto attività difensiva le parti, ritiene il Collegio di potere integralmente condividere e fare proprie le argomentazioni del Pubblico Ministero, fino a porle a base del rigetto del proposto regolamento, annotando ulteriormente, quanto al terzo motivo, che col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza e non quella di altre norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza (Cass., ord. 6 giugno 2008, n. 15019): cosa che, con ogni evidenza, non è accaduta nella fattispecie, attesa la pienezza delle difese degli odierni ricorrenti sul punto.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con declaratoria della competenza del tribunale di Brescia, restando regolata la prosecuzione del giudizio dalle norme del codice di rito; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, per non avere in questa sede svolto l’intimata alcuna attività difensiva.

5.- Non può tuttavia farsi a meno di applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, attesa la reiezione dell’impugnazione.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Brescia;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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