Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30339 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 23/11/2018), n.30339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14099-2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Azzurra Costruzioni s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e

difesa dall’avv. Mauro Palma, elettivamente domiciliata presso

l’avv. Fabio Pisani, in Roma alla via Circonvallazione Clodia n.

36/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 05/05/12 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, sezione 5, depositata il 16/1/12 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio

2018 dal Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza n.05/05/12 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione 5, depositata il 16/1/12 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa dell’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni n. D000026/2009 prot. n. 47472/2009, emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 69 e 19, nei confronti della Azzurra Costruzioni s.r.l., ha respinto l’appello dell’Amministrazione avverso la sentenza della C.T.P. di Vicenza, che aveva accolto il ricorso della società contribuente;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Veneto ha ritenuto che non vi fosse a carico della società, decaduta dai benefici fiscali concessi in sede di registrazione dell’atto di acquisto di terreni edificabili ricadenti in un piano particolareggiato, l’obbligo di denunciare gli eventi che avevano determinato la decadenza dal beneficio, per cui l’omessa denuncia non era sanzionabile;

3. la società Azzurra Costruzioni s.r.l. si costituiva e resisteva con controricorso;

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 15/2/2018 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19 e 69, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè il giudice di appello non ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame le disposizioni suddette, che impongono al contribuente l’obbligo di comunicare all’Amministrazione il verificarsi di “eventi che, a norma del presente Testo Unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta” (D.P.R. n. 131 del 1986, art.19);

1.3. invero, secondo numerose pronunce di questa Corte, “in materia d’imposta di registro, alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni tributarie per fatti sopravvenuti non si applica il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 18 e il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, che obbligano i contraenti o i loro aventi causa a denunciare all’ufficio, entro venti giorni, il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta e non già a perdita di benefici, sicchè non è sanzionabile l’omessa denuncia della mancata utilizzazione edificatoria, nel quinquennio, dell’area comperata, sita in un piano urbanistico particolareggiato” (Cass. sent. n.3446/2016, n. 22874/2014, n.27484/2013);

alla luce di tali principi, in tema di fatti sopravvenuti comportanti decadenza dalle agevolazioni non trovano applicazione il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 18 e il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, che si riferiscono ad ipotesi diverse, stabilendo l’obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta (come nel caso di avveramento della condizione sospensiva e simili evenienze) e non già a perdita di benefici;

il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità trova fondamento nel chiaro tenore testuale della norma e nell’ulteriore considerazione che sarebbe del tutto illogica un’interpretazione della stessa che imponesse al contribuente un onere di comunicazione di eventi che rientrano nella sfera di conoscibilità del fisco;

erroneamente, pertanto, l’Ufficio ha irrogato alla parte contribuente le sanzioni per l’omessa denuncia conseguente alla mancata edificazione nel quinquennio e correttamente il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni;

1.4. attesa la formazione dell’orientamento giurisprudenziale citato successivamente all’instaurazione del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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