Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30338 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 23/11/2018), n.30338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.10112/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Di Lello Costruzioni s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata

dal procuratore speciale avv. Alessandro Orlando, elettivamente

domiciliata in Roma alla via Gianbattista Ramusio n.6 presso l’avv.

Alfonso Tinari;

– intimata –

avverso la sentenza n. 289/98/11 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, del

15/11/2010, depositata il giorno 25/11/2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio

2018 dal Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza n. 289/98/11 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, del 15/11/2010, depositata il giorno 25/11/2011 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2003, emesso nei confronti della Di Lello Costruzioni s.r.l. e notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dal verbale di accesso, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ha respinto l’appello principale della società contribuente e quello incidentale

dell’amministrazione, confermando la sentenza della C.T.P. di Chieti, di accoglimento del ricorso del contribuente con compensazione delle spese di lite;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. dell’Abruzzo ha ritenuto che l’avviso di accertamento, notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dal verbale di accesso, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, fosse nullo, per l’assenza di “comprovate ragioni di urgenza”;

3. la società Di Lello Costruzioni s.r.l. rimaneva intimata;

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 15/2/2018 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art.12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (rectius n. 3), poichè il giudice di appello ha ritenuto che l’avviso di accertamento notificato prima del termine dilatorio di sessanta giorni fosse per ciò stesso nullo, senza che la sanzione della nullità fosse prevista da una specifica disposizione normativa e senza considerare la natura vincolata del provvedimento, a seguito del riscontro di violazioni della normativa fiscale in sede di verifica ispettiva;

con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, anche sotto il profilo di omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di appello ha ritenuto l’assenza di “comprovate ragioni di urgenza”, nonostante l’amministrazione avesse specificato, nelle motivazioni dell’avviso di accertamento, la “necessità di procedere nel minor tempo possibile alle conseguenti iscrizioni a ruolo onde evitare possibili discrasie”;

1.2. entrambi i motivi sono infondati e vanno rigettati;

1.3. in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, secondo l’orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità, sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18184/2013, l’emissione dell’avviso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal termine degli accertamenti ne comporta l’invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da “particolari” ragioni di urgenza, idonee a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento;

la Corte ritiene, quindi, di dare continuità al consolidato orientamento secondo cui la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass. S.U. sent. n. 18184/13);

la diversa tesi sostenuta dalla Amministrazione ricorrente, secondo cui la mera inosservanza formale del termine dilatorio non comporterebbe di per sè l’invalidità dell’atto, è condivisibile solo per la notifica dell’avviso di accertamento emesso a seguito di verifica documentale senza alcun accesso o ispezione nei locali destinati all’esercizio dell’attività, poichè in tal caso è indubbio che l’inosservanza del termine di sessanta giorni non determini la nullità dell’avviso (Cass. S.U. sent. n. 24823/2015);

inoltre, come sostenuto da una recente pronuncia di questa Corte (Cass. ord. n. 3060/2018), va ribadito che “la garanzia di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 52, comma 6,” (Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 09/07/2014, Rv. 631980 – 01);

nel caso di specie, in cui l’avviso di accertamento ha fatto seguito ad un P.V.C. “di accesso” redatto all’esito di una verifica ispettiva, secondo quanto riportato dalla stessa Agenzia ricorrente al termine del primo motivo di ricorso, l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ne comporta l’invalidità, come correttamente rilevato dal giudice di appello;

inoltre, come ha chiarito la sentenza n. 18184/2013 delle Sezioni Unite di questa Corte, “il vizio invalidante – dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio – non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio”;

nel caso di specie l’Ufficio si è limitato ad enunciare nell’avviso di accertamento la “necessità di procedere nel minor tempo possibile alle conseguenti iscrizioni a ruolo onde evitare possibili discrasie”;

tale motivazione è generica e non spiega quali siano state le ragioni di urgenza che nel caso di specie hanno reso necessaria la notifica anticipata dell’avviso di accertamento;

non si ravvisa, quindi, alcuna carenza motivazionale della sentenza impugnata, in cui il giudice di appello ha rilevato l’assenza di “comprovate ragioni di urgenza”;

attesi il rigetto del ricorso e la mancata costituzione della società contribuente, nulla deve disporsi in ordine alla spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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