Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30338 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30338 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 12650-2012 proposto da:
BENCIVENGA CARLO BNCCRL69B26F839Y, DE LUCIA AMALIA
DLCMLA55L68I262G, CHIARO GIUSTINA CHRGTN48P46F839K,
INCORONATO ANNA NCRNNA56L44F839R, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, rappresentati e
difesi dagli avvocati GIANPIERO PROFETA, GHERARDO
MARONE, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2017
3711

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 18/12/2017

STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla
VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6325/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2011 R.G.N.
8159/2009.

v

R.G.12650/2012

CONSIDERATO
Che con sentenza in data 17/11/2011 la Corte d’appello di Napoli, a
conferma della decisione del Tribunale della stessa sede n. 6325/2011 ha
rigettato il ricorso di Carlo Bencivenga e altri, tutti funzionari dell’Università di

orizzontale dalla Cat. B3 alla Cat. B4 dall’1/9/2004, a fronte del mancato
rispetto da parte del datore della cadenza biennale prevista dall’art. 56 c.c.n.l.
9/8/2000.
Che la Corte d’Appello ha stabilito che il contratto collettivo non prevede
un obbligo a carico dell’amministrazione al rispetto della cadenza biennale, e
che la periodicità delle selezioni può essere disattesa dall’amministrazione
anche in presenza di una disponibilità finanziaria, in quanto essa ha mero
valore programmatico. Che il meccanismo di progressione economica è
alimentato da un fondo (art. 67 c.c.n.I.) legato a obiettivi qualitativi di
miglioramento del servizio, e che quindi spetta all’Ente datore contemperare
progressioni economiche e miglioramento dei servizi. Che, tuttavia, nel caso
controverso i revisori, accertata l’incapienza del fondo, avevano annullato il
decreto dirigenziale n.800/2007 con cui l’Università aveva bandito la selezione.
Che avverso tale decisione interpongono ricorso per cassazione Carlo
Bencivenga e gli altri con tre censure, cui resiste con tempestivo controricorso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
RITENUTO
Che con la prima censura i ricorrenti deducono il difetto di motivazione per
avere, la Corte territoriale, confuso i tre anni di anzianità per partecipare alla
selezione con i due anni della periodicità del bando.
Che

con la seconda censura contestano la violazione del contratto

collettivo da parte dell’Università, la quale, sulla base della motivazione
relativa a una presunta carenza di risorse, ha giustificato la scelta dell’Ente di
aver avviato in dieci anni soltanto due procedure di selezione per progressioni

Napoli Federico II, i quali rivendicavano il diritto alla progressione economica

economiche orizzontali, in luogo delle cinque previste a norma del contratto
collettivo.
Che la terza e ultima censura deduce omessa motivazione circa la mancata
ammissione della richiesta istruttoria dell’esibizione di una documentazione che
provasse l’indisponibilità economica dell’Università.

al ricorso sottoscritto dal difensore costituito, con cui si fa presente che i
ricorrenti non hanno più interesse alla decisione, essendosi la vicenda
processuale ormai definitivamente risolta in via amministrativa, e si domanda
la compensazione delle spese.

Che

pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere per

– . Nulla per le spese.
avvenuta rinunci a

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta rinuncia
al ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso all’Adunanza Camerale del 27/9/2017

Che entro i termini di legge è pervenuto a questa Corte un Atto di Rinuncia

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