Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30337 del 18/12/2017
Civile Sent. Sez. L Num. 30337 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
SENTENZA
sul ricorso 12733-2012 proposto da:
T.O., elettivamente domiciliato in ROMA,
presso lo studio dell’avvocato
P.P., che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato U.L., giusta
delega in atti;
– ricorrente –
2017
contro
3507
ACE GAS
APS
S.P.A,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, presso lo studio
Data pubblicazione: 18/12/2017
dell’avvocato Y.Y., che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato I.K., giusta
delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 213/2011 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha cancluso per
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato P.P.;
udito l’Avvocato U.L..
di TRIESTE, depositata il 30/11/2011 r.g.n. 268/2008;
RG 12733/12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.O. proponeva appello contro le sentenze del Tribunale di
Trieste n.557\07 e n.329\08 esponendo: che il giudice di primo grado
non aveva considerato che le dimissioni presentate il 2.9.05, essendo
un atto recettizio, producono i loro effetti solo quando giungono al
reale destinatario e quindi che, in caso di interposizione fittizia vietata
dall’art.1 della legge n.1369\60, al datore di lavoro effettivo (in tesi
interposto; che in concreto egli non aveva mai comunicato le sue
dimissioni all’ACEGAS ma solo alla Cooperativa Programma Lavoro, sua
formale datrice di lavoro, e di aver fatto ciò con la prospettiva di essere
riassunto in tempi ragionevoli dall’ACEGAS, tempestivamente
convenuta in giudizio; che, dati tali presupposti, il Tribunale di Trieste
aveva erroneamente ritenuto provata una sua volontà di risolvere il
rapporto di lavoro con ACEGAS; che la prova dell’estinzione del
rapporto avrebbe dovuto essere fornita dalla ACEGAS; che la rinuncia,
pur essendo ricavabile da fatti concludenti, deve essere inequivoca e
tale non era la mera cessazione del rapporto di lavoro, peraltro
invalido, con la Cooperativa; che il Tribunale aveva erroneamente
ricavato l’esistenza della pretesa volontà di risolvere il rapporto con
ACEGAS dal fatto che le dimissioni sarebbero state presentate alla
Cooperativa con la coscienza che il vero datore di lavoro era la
ACEGAS; che il realtà le dimissioni erano state presentate perché era
divenuta insostenibile la situazione presso la Cooperativa, conoscendo
peraltro una intenzione di ACEGAS di sistemare la posizione dei
lavoratori da essa impropriamente utilizzati; resisteva la ACEGAS APS
s.p.a. (succeduta alla prima) rilevando che nessuna pressione era stata
esercitata sul lavoratore al fine delle sue dimissioni; che il T.O., del
resto, dopo le dimissioni, non pose le sue energie lavorative a
disposizione di ACEGAS.
Con sentenza depositata il 30.11.11, la Corte d’appello di Trieste
respingeva il gravame proposto dal T.O., ritenendo che il suo
rapporto di lavoro, dopo le dimissioni, si era obiettivamente risolto non
solo con la Cooperativa, ma anche con la ACEGAS APS, anche
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ACEGAS) e non ad un soggetto diverso, il formale datore di lavoro
RG 12733/12
considerato che dopo le dimissioni stipulò altro contratto di lavoro
stabile con altro datore di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il T.O., affidato a
sei motivi, poi illustrato con memoria. Resiste la ACEGAS APS con
controricorso.
Deve pregiudizialmente osservarsi che nel giudizio di cassazione, la
comunicazione dell’avviso di udienza al difensore che risulti essere
stato cancellato dall’albo degli avvocati di appartenenza, è ritualmente
eseguita presso la cancelleria della Corte, ex art. 366, comma 2, ultima
parte, c.p.c., persistendo l’obbligo del professionista, alla stregua del
rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo
dell’impossibilità di proseguire il patrocinio, sicché non è configurabile
alcun irrimediabile “vulnus” al diritto di difesa della parte
(Cass.
n.15566\15). Nella specie il domiciliatario avv. Ferri dichiara di essere
codifensore della Acegas insieme all’avv.Sadar. Peraltro la notifica del
ricorso è del 2012, mentre l’avv. Sadar risulta cancellato solo nel 2015.
Venendo pertanto al merito si osserva.
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell’art. 2118 c.c.
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente valide ed
efficaci le dimissioni rassegnate dal T.O. nei confronti della
Cooperativa (datore di lavoro apparente) anche nei confronti della
società ACEGAS (datore di lavoro effettivo), in contrasto col principio
secondo cui in ipotesi di violazione dell’art. 1 L. n. 1369\60, le
dimissioni rassegnate dal lavoratore alla società appaltatrice sono prive
di effetti giuridici poiché il rapporto di lavoro intercorre ex lege con
l’impresa appaltante (Cass. n. 4862\96).
Il motivo è infondato.
Il principio invocato, infatti, vale, come pure chiarito dalla citata
pronuncia di questa Corte, laddove, per effetto dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1960 n. 1369, il rapporto di lavoro con la appaltatrice si sia
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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(già) convertito in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze
dell’impresa appaltante.
Nella specie tale conversione, e la stessa nullità dell’appalto, non risulta
giudizialmente accertata, ma solo dedotta dal ricorrente, mentre la
sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base di una serie di elementi
(aver cessato di lavorare, dopo le dimissioni, anche con la Acegas, cui
non offrì comunque le sue prestazioni lavorative; il reperimento
con l’atto di dimissioni in questione il T.O. abbia comunque inteso
cessare dal rapporto anche con la Acegas.
Trattasi di apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede, posto
che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360,
comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del
“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice
del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un
giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento
al giudice di legittimità (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio
2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre
2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010
n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833, Cass. n.15205\14).
2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), consistente nella sua
supposta volontà di risolvere, attraverso le dimissioni rassegnate nei
confronti della cooperativa, anche il rapporto di lavoro con
l’appaltante, ovvero una risoluzione per mutuo consenso.
Il motivo non è meritevole di accoglimento per le ragioni sopra
esposte. Quanto poi alla lamentata risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha solo ritenuto
che dalle dimissioni in questione, unite agli altri elementi fattuali prima
rammentati, non potesse che dichiararsi la cessazione del rapporto
anche con Acegas, per fatti concludenti.
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pressoché immediato di altra occupazione a tempo indeterminato), che
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3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c.
Lamenta che mentre la società Acegas si era limitata a sostenere che
il T.O. si era dimesso, nulla al riguardo aveva provato.
Il motivo è infondato essendo pacifiche le dimissioni del T.O. ed
inoltre, per le circostanze sopra rammentate ed evidenziate dalla corte
di merito, la volontà, da esse derivante, di recedere anche dal rapporto
con Acegas, secondo l’apprezzamento delle circostanze di causa
effettuato dal giudice di merito e non sindacabile in questa sede se non
per illogicità o incongruenza, come sopra rammentato.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza
per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Lamenta ancora che la sentenza impugnata, nel ritenere effettivamente
rassegnate le dimissioni anche nei confronti di ACEGAS, aveva solo
supposto circostanze di cui non vi era la prova in atti.
Il motivo è infondato, non sussistendo alcuna violazione dell’art. 112
c.p.c., lamentandosi piuttosto inammissibilmente, ex art. 360 comma
1, n. 4 c.p.c., una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ed in
particolare del proposto tentativo obbligatorio di conciliazione (luglio
2004) nei confronti di Acegas e quello, di qualche mese successivo,
proposto nei confronti della Cooperativa; il reperimento nelle more di
altra stabile occupazione.
5.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per
esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 settembre 2017
Il Presidente
Il Cons. est.
(_-) Giovanni Am
(dr. Federico Balestrieri)
6
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