Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30337 del 18/12/2017

Civile Sent. Sez. L Num. 30337 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 12733-2012 proposto da:

T.O., elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato

P.P., che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato U.L., giusta

delega in atti;

– ricorrente –

2017

contro

3507

ACE GAS

APS

S.P.A,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, presso lo studio

Data pubblicazione: 18/12/2017

dell’avvocato Y.Y., che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato I.K., giusta

delega in atti;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 213/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO

BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha cancluso per

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato P.P.;

udito l’Avvocato U.L..

di TRIESTE, depositata il 30/11/2011 r.g.n. 268/2008;

RG 12733/12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.O. proponeva appello contro le sentenze del Tribunale di

Trieste n.557\07 e n.329\08 esponendo: che il giudice di primo grado

non aveva considerato che le dimissioni presentate il 2.9.05, essendo

un atto recettizio, producono i loro effetti solo quando giungono al

reale destinatario e quindi che, in caso di interposizione fittizia vietata

dall’art.1 della legge n.1369\60, al datore di lavoro effettivo (in tesi

interposto; che in concreto egli non aveva mai comunicato le sue

dimissioni all’ACEGAS ma solo alla Cooperativa Programma Lavoro, sua

formale datrice di lavoro, e di aver fatto ciò con la prospettiva di essere

riassunto in tempi ragionevoli dall’ACEGAS, tempestivamente

convenuta in giudizio; che, dati tali presupposti, il Tribunale di Trieste

aveva erroneamente ritenuto provata una sua volontà di risolvere il

rapporto di lavoro con ACEGAS; che la prova dell’estinzione del

rapporto avrebbe dovuto essere fornita dalla ACEGAS; che la rinuncia,

pur essendo ricavabile da fatti concludenti, deve essere inequivoca e

tale non era la mera cessazione del rapporto di lavoro, peraltro

invalido, con la Cooperativa; che il Tribunale aveva erroneamente

ricavato l’esistenza della pretesa volontà di risolvere il rapporto con

ACEGAS dal fatto che le dimissioni sarebbero state presentate alla

Cooperativa con la coscienza che il vero datore di lavoro era la

ACEGAS; che il realtà le dimissioni erano state presentate perché era

divenuta insostenibile la situazione presso la Cooperativa, conoscendo

peraltro una intenzione di ACEGAS di sistemare la posizione dei

lavoratori da essa impropriamente utilizzati; resisteva la ACEGAS APS

s.p.a. (succeduta alla prima) rilevando che nessuna pressione era stata

esercitata sul lavoratore al fine delle sue dimissioni; che il T.O., del

resto, dopo le dimissioni, non pose le sue energie lavorative a

disposizione di ACEGAS.

Con sentenza depositata il 30.11.11, la Corte d’appello di Trieste

respingeva il gravame proposto dal T.O., ritenendo che il suo

rapporto di lavoro, dopo le dimissioni, si era obiettivamente risolto non

solo con la Cooperativa, ma anche con la ACEGAS APS, anche

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ACEGAS) e non ad un soggetto diverso, il formale datore di lavoro

RG 12733/12

considerato che dopo le dimissioni stipulò altro contratto di lavoro

stabile con altro datore di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il T.O., affidato a

sei motivi, poi illustrato con memoria. Resiste la ACEGAS APS con

controricorso.

Deve pregiudizialmente osservarsi che nel giudizio di cassazione, la

comunicazione dell’avviso di udienza al difensore che risulti essere

stato cancellato dall’albo degli avvocati di appartenenza, è ritualmente

eseguita presso la cancelleria della Corte, ex art. 366, comma 2, ultima

parte, c.p.c., persistendo l’obbligo del professionista, alla stregua del

rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo

dell’impossibilità di proseguire il patrocinio, sicché non è configurabile

alcun irrimediabile “vulnus” al diritto di difesa della parte

(Cass.

n.15566\15). Nella specie il domiciliatario avv. Ferri dichiara di essere

codifensore della Acegas insieme all’avv.Sadar. Peraltro la notifica del

ricorso è del 2012, mentre l’avv. Sadar risulta cancellato solo nel 2015.

Venendo pertanto al merito si osserva.

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa

applicazione dell’art. 2118 c.c.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente valide ed

efficaci le dimissioni rassegnate dal T.O. nei confronti della

Cooperativa (datore di lavoro apparente) anche nei confronti della

società ACEGAS (datore di lavoro effettivo), in contrasto col principio

secondo cui in ipotesi di violazione dell’art. 1 L. n. 1369\60, le

dimissioni rassegnate dal lavoratore alla società appaltatrice sono prive

di effetti giuridici poiché il rapporto di lavoro intercorre ex lege con

l’impresa appaltante (Cass. n. 4862\96).

Il motivo è infondato.

Il principio invocato, infatti, vale, come pure chiarito dalla citata

pronuncia di questa Corte, laddove, per effetto dell’art. 1 della legge 23

ottobre 1960 n. 1369, il rapporto di lavoro con la appaltatrice si sia

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MOTIVI DELLA DECISIONE

RG 12733/12

(già) convertito in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze

dell’impresa appaltante.

Nella specie tale conversione, e la stessa nullità dell’appalto, non risulta

giudizialmente accertata, ma solo dedotta dal ricorrente, mentre la

sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base di una serie di elementi

(aver cessato di lavorare, dopo le dimissioni, anche con la Acegas, cui

non offrì comunque le sue prestazioni lavorative; il reperimento

con l’atto di dimissioni in questione il T.O. abbia comunque inteso

cessare dal rapporto anche con la Acegas.

Trattasi di apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede, posto

che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360,

comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del

“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice

del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,

posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un

giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova

formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento

al giudice di legittimità (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio

2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre

2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010

n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833, Cass. n.15205\14).

2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della

controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), consistente nella sua

supposta volontà di risolvere, attraverso le dimissioni rassegnate nei

confronti della cooperativa, anche il rapporto di lavoro con

l’appaltante, ovvero una risoluzione per mutuo consenso.

Il motivo non è meritevole di accoglimento per le ragioni sopra

esposte. Quanto poi alla lamentata risoluzione del rapporto per mutuo

consenso, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha solo ritenuto

che dalle dimissioni in questione, unite agli altri elementi fattuali prima

rammentati, non potesse che dichiararsi la cessazione del rapporto

anche con Acegas, per fatti concludenti.

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pressoché immediato di altra occupazione a tempo indeterminato), che

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3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa

applicazione dell’art. 2697 c.c.

Lamenta che mentre la società Acegas si era limitata a sostenere che

il T.O. si era dimesso, nulla al riguardo aveva provato.

Il motivo è infondato essendo pacifiche le dimissioni del T.O. ed

inoltre, per le circostanze sopra rammentate ed evidenziate dalla corte

di merito, la volontà, da esse derivante, di recedere anche dal rapporto

con Acegas, secondo l’apprezzamento delle circostanze di causa

effettuato dal giudice di merito e non sindacabile in questa sede se non

per illogicità o incongruenza, come sopra rammentato.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza

per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Lamenta ancora che la sentenza impugnata, nel ritenere effettivamente

rassegnate le dimissioni anche nei confronti di ACEGAS, aveva solo

supposto circostanze di cui non vi era la prova in atti.

Il motivo è infondato, non sussistendo alcuna violazione dell’art. 112

c.p.c., lamentandosi piuttosto inammissibilmente, ex art. 360 comma

1, n. 4 c.p.c., una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ed in

particolare del proposto tentativo obbligatorio di conciliazione (luglio

2004) nei confronti di Acegas e quello, di qualche mese successivo,

proposto nei confronti della Cooperativa; il reperimento nelle more di

altra stabile occupazione.

5.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle

spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per

esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali

nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 settembre 2017

Il Presidente

Il Cons. est.

(_-) Giovanni Am

(dr. Federico Balestrieri)

6

c.,9

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Dott.ssa

Deposita

1 8 D1C. 2017

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