Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30336 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEI PARIOLI 77, presso lo studio dell’avvocato SQUILLANTE

IACOPO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/10/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 5/03/07, depositata il 10/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

uditi gli Avvocati De Stefano e Maddalo difensori della ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cp.c. nella quale si legge: Il sig. S.L., ex dirigente ENEL, ha chiesto il rimborso delle ritenute erariali operate dal FONDENEL (già PIA) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, eccependo che le ritenute erano state erroneamente calcolate. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente e l’Agenzia delle Entrate chiede ora la cassazione della sentenza di appello, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione. Il contribuente resiste con controricorso.

Il Collegio (rectius: il relatore), all’esito dell’esame congiunto dei motivi di ricorso, correlati tra loro, ritiene che l’impugnazione della parte pubblica debba essere accolto, nei termini appresso specificati, in quanto risulta manifestamente fondato, applicando il principio di diritto affermato da questa Corte in fattispecie assolutamente analoga, secondo il quale In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R. (Cass. SS.UU. 13642/2011).

Conseguentemente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, stabilendo che agli importi maturali entro il 31 dicembre 2000, va applicata la ritenuta del 12,50 sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria. Per la somma restante è confermato il regime della tassazione separata. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente, al quale va riconosciuto il diritto al rimborso della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto applicando l’aliquota del 12,50%, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 sulle sole somme liquidate a titolo di rendita finanziaria maturate fino al 31 dicembre 2000.

La recente affermazione del principio di diritto di riferimento, successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio;

considerato:

– che il Collegio condivide la relazione sopra riportata, fatta eccezione per la parte in cui viene suggerita la decisione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

– che, invece, si rende necessario il rinvio della causa al giudice del merito per la determinazione della somma proveniente dalla liquidazione del c.d. rendimento di polizza alla quale soltanto va applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per gli importi maturati non oltre il 31 dicembre 2000;

– che il contrasto giurisprudenziale risolto soltanto con la pronuncia delle SS.UU. giustifica la compensazione delle spese sostenute dalle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Lazio. Compensa le spese fin qui sostenute dalle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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